Il contratto di deposito nel diritto tedesco – breve esposizione
Per effetto del contratto di deposito, il depositario assume l’obbligo di conservare una cosa mobile consegnatagli dal depositante. Un corrispettivo si intende tacitamente convenuto, se le circostanze in cui è avvenuto il deposito lo fanno presumere. Se il deposito è convenuto a titolo gratuito, il depositante risponde soltanto per la diligenza che avrebbe usata nella conservazione di cose proprie.
Salva pattuizione contraria, il depositario non è autorizzato ad affidare la custodia della cosa consegnatagli ad un terzo. Se invece è stata convenuta la custodia anche presso un terzo, il depositario è responsabile unicamente per un’eventuale colpa commessa depositando la cosa presso il terzo. Il depositario è autorizzato a variare il modo in cui la cosa è depositata se, tenuto conto delle circostanze, può presumere che il depositante avrebbe acconsentito a tale variazione.
Se il depositario, ai fini della conservazione della cosa consegnatagli, ha effettuato spese da lui ritenute necessarie, ha diritto di ripeterle nei confronti del depositante.
II
Il depositante è obbligato a risarcire al depositario i danni derivati a quest’ultimo dalla cosa depositata, se il depositario, al momento della consegna della cosa:
1) non conosceva il pericolo derivante dalla cosa avuta in deposito,
2) il depositante non ha avvisato del pericolo o
3) se il depositario avrebbe potuto rendersi conto del pericolo senza essere avvisato.
Se le parti non hanno convenuto una durata del deposito, il depositante è autorizzato – in ogni tempo – a chiedere la restituzione della cosa depositata. Qualora, invece, per il deposito sia stato convenuto un tempo determinato, il depositante può chiedere la restituzione prima della scadenza del termine, se sussiste un valido motivo. La restituzione della cosa depositata deve avvenire nel luogo di conservazione della stessa.
III
Il depositario, al quale è stato consegnato denaro per il deposito, è tenuto, in caso di utilizzo dello stesso per fini propri, a corrispondere al depositante gli interessi a decorrere dalla data dell’utilizzo.
Il depositante è obbligato a corrispondere al depositario il corrispettivo convenuto per il deposito. Se le parti hanno convenuto scadenze periodiche per la corresponsione del corrispettivo, quest’ultimo deve essere corrisposto alle relative scadenze. Se il depositante ritira la cosa depositata prima del termine convenuto, il depositario ha diritto di pretendere parte del corrispettivo convenuto in relazione alla durata dell’attività di custodia svolta.
In caso di deposito di cose fungibili con passaggio della proprietà al depositario e conseguente obbligo di quest’ultimo di restituire cose della stessa specie, qualità e quantità, trovano applicazione le norme previste per il contratto di mutuo.
Per effetto del contratto di deposito, il depositario assume l’obbligo di conservare una cosa mobile consegnatagli dal depositante. Un corrispettivo si intende tacitamente convenuto, se le circostanze in cui è avvenuto il deposito lo fanno presumere. Se il deposito è convenuto a titolo gratuito, il depositante risponde soltanto per la diligenza che avrebbe usata nella conservazione di cose proprie.
Salva pattuizione contraria, il depositario non è autorizzato ad affidare la custodia della cosa consegnatagli ad un terzo. Se invece è stata convenuta la custodia anche presso un terzo, il depositario è responsabile unicamente per un’eventuale colpa commessa depositando la cosa presso il terzo. Il depositario è autorizzato a variare il modo in cui la cosa è depositata se, tenuto conto delle circostanze, può presumere che il depositante avrebbe acconsentito a tale variazione.
Se il depositario, ai fini della conservazione della cosa consegnatagli, ha effettuato spese da lui ritenute necessarie, ha diritto di ripeterle nei confronti del depositante.
II
Il depositante è obbligato a risarcire al depositario i danni derivati a quest’ultimo dalla cosa depositata, se il depositario, al momento della consegna della cosa:
1) non conosceva il pericolo derivante dalla cosa avuta in deposito,
2) il depositante non ha avvisato del pericolo o
3) se il depositario avrebbe potuto rendersi conto del pericolo senza essere avvisato.
Se le parti non hanno convenuto una durata del deposito, il depositante è autorizzato – in ogni tempo – a chiedere la restituzione della cosa depositata. Qualora, invece, per il deposito sia stato convenuto un tempo determinato, il depositante può chiedere la restituzione prima della scadenza del termine, se sussiste un valido motivo. La restituzione della cosa depositata deve avvenire nel luogo di conservazione della stessa.
III
Il depositario, al quale è stato consegnato denaro per il deposito, è tenuto, in caso di utilizzo dello stesso per fini propri, a corrispondere al depositante gli interessi a decorrere dalla data dell’utilizzo.
Il depositante è obbligato a corrispondere al depositario il corrispettivo convenuto per il deposito. Se le parti hanno convenuto scadenze periodiche per la corresponsione del corrispettivo, quest’ultimo deve essere corrisposto alle relative scadenze. Se il depositante ritira la cosa depositata prima del termine convenuto, il depositario ha diritto di pretendere parte del corrispettivo convenuto in relazione alla durata dell’attività di custodia svolta.
In caso di deposito di cose fungibili con passaggio della proprietà al depositario e conseguente obbligo di quest’ultimo di restituire cose della stessa specie, qualità e quantità, trovano applicazione le norme previste per il contratto di mutuo.