Il danno da responsabilità della banca per l’addebito di illegittime competenze sull’apercredito con scoperto in conto ai danni dei soci di una S.r.l. fallita

Nota a Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Maglie, Ordinanza 30 agosto 2012
Con ordinanza del 30 agosto 2012 il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, in persona del Giudice Dott. Angelo Rizzo, ha stabilito che sussistono le condizioni per l’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà, per danno all’immagine, nonché per la segnalazione arbitraria a sofferenza, conseguente all’applicazione illegittima degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali, oltre CMS.

La decisione del Giudice esamina delle questioni di grande attualità ed interesse giuridico.

La Banca, si rileva nell’ordinanza, con il suo comportamento ha inferto danni certi, e non asseriti, non solo alla società, poi dichiarata fallita, ma anche ai suoi soci, individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell’utile reso dall’attività commerciale espletata.

Ciò, in quanto il recesso della Banca dall’apercredito utilizzata con lo scoperto di c/c, con relativa richiesta di rientro immediato in relazione alla esposizione debitoria, era conseguente all’illegittima applicazione, perché contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale, degli interessi ultralegali (indeterminati ed indeterminabili), anatocistici trimestrali, oltre CMS, valute fittizie e spese forfettarie, che se non fossero stati applicati, non avrebbero portato la società a superare i limiti dell’affidamento.

Ovviamente, la pubblicità negativa su tutte le centrali dei rischi per una società che opera extrafido comporta, in modo pressoché automatico, la preclusione del credito bancario e, quindi, la chiusura dell’attività.

L’ordinanza, invero, partendo dalle premesse del danno patito dal debitore principale, la società fallita, giunge ad esaminare il danno “in re ipsa” subito dai soci della stessa.

Infatti, se è vero che “i soci non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società in quanto alla società di persone va riconosciuta una forma di soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci per effetto della loro autonomia patrimoniale (anche se imperfetta) che consente la configurazione di una alterità tra società e soci (Cass. n. 10427/02)”, è vero pure che i soci possono agire in modo esclusivo nel proprio interesse per il risarcimento del danno derivato sia dall’illegittima chiusura del rapporto bancario (scaturita dall’illegittimo andamento del c/c ad opera della banca, unica parte legittimata a tenere il conto nell’apercredito) che dall’immediata e successiva chiusura della loro attività commerciale.

Tale chiusura consegue ad un comportamento contrario a correttezza e buona fede volutamente tenuto della Banca, la quale, portando detti interessi anatocistici a debito della società, ben sapeva che l’esposizione contabilizzata non era dovuta ad un dissennato o poco oculato utilizzo del credito concesso, ma “frutto avvelenato” dell’applicazione dolosa di illegittime competenze.

Il Tribunale di Maglie ha, inoltre, ritenuto che la sussistenza dell’elemento psicologico doloso nell’utilizzazione e applicazione metodica e pervicace delle modalità di calcolo dei detti interessi anatocistici, con addebito trimestrale in c/c operato dalla Banca in suo esclusivo favore, è confermato dalla Ctu contabile espletata in sede di primo grado, che ha accertato non un debito, ma un credito in favore della società, a causa di un addebito di competenze protrattosi anche successivamente alle prime sentenze che hanno conclamato l’illegittimità di talune competenze bancarie. È noto che dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale possa derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazione. Il danno esistenziale è danno-conseguenza, che va provato ed è danno giuridicamente rilevante fondandosi sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse.

Nel caso oggetto dell’ordinanza, la società, come risulta in atti, era pienamente operativa nel campo del commercio all’ingrosso da più di venti anni ed in buona salute economica, quando è stata, prima, limitata nell’utilizzo del credito concesso (apercredito su c/c) e poi, con la chiusura del rapporto, paralizzata e, quindi, dichiarata fallita, con conseguente radicale mutazione di scelte di vita dei soci della società fallita: basti pensare alla privazione del lavoro nell’ambito dell’attività commerciale all’ingrosso e, dunque, del relativo guadagno, ma anche del contatto con clienti e fornitori, oltre che del credito e del prestigio irrimediabilmente perduti nell’ambito delle relazioni intercommerciali ed interpersonali.

L’ordinanza ha ravvisato, quindi, le condizioni per l’accoglimento della richiesta di concessione di una provvisionale con conseguente condanna del convenuto Istituto di credito al pagamento di una somma determinata in via equitativa, alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato e sotto il profilo dell’an debeatur.

Alla luce dell’ordinanza in commento, una volta ottenuta a titolo di indebito oggettivo, la condanna degli istituti convenuti alla restituzione a favore del correntista di somme di denaro illegittimamente trattenute, si potrà poi agire per il risarcimento di “tutti i danni” derivanti dal comportamento tenuto dagli istituti di credito, comportamento in sostanza ritenuto lesivo della posizione giuridica soggettiva della propria integrità patrimoniale.

Ed infatti, lo stesso evento ben può, allo stesso tempo, ledere un diritto di credito, nell’ambito del contratto, ed una posizione giuridica che esiste, da un punto di vista giuridico, anche fuori o oltre il contratto e che l’ordinamento riconosce come degna di tutela risarcibile in ambito extracontrattuale.

In definitiva, l’ordinanza costituisce senza dubbio una novità che approfondisce alcuni temi già analizzati da taluna giurisprudenza (ex multis Tribunale di Pescara, Dott. Bozza, n. 732 del 13 luglio 2009 in www.studiotanza.it).

Segue, ora, il testo integrale dell’Ordinanza:



Il Tribunale, sciogliendo la riserva, osserva:

G. A. e G. L., con atto di citazione depositato in Cancelleria il 20.11.2008, chiedevano la condanna di Unicredit Corporate Banking spa (già Unicredit Banca d’Impresa spa) al risarcimento del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà, per l’usura commessa, per danno all’immagine nonché per la segnalazione arbitraria a sofferenza, il tutto per 10.000.000,00 o altra somma maggiore o minore da liquidarsi anche equitativamente.

All’udienza del 12.6.2009 gli attori chiedevano la concessione di una provvisionale di € 500.000,00, ma con ordinanza depositata il 20.7.2009, il Tribunale disponeva, ai sensi dell’art. 295 cpc, la sospensione del presente giudizio all’esito della definizione di quello recante il n. 163/06 R.G., finalizzato all’accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta Banca.

In buona sostanza, il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio, al fine dell’accertamento dell’esistenza, nel giudizio pregiudicante, di una condotta giuridicamente illegittima della convenuta Banca finalizzata all’applicazione di interessi uso piazza, anatocistici, CMS, spese tenuta conto ed altro, generatrice di danno ingiusto e quindi risarcibile.

Con istanza depositata il 29.6.2012 gli attori chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso che veniva fissata per il 20.7.2012, udienza nella quale essi reiteravano la richiesta di concessione della provvisionale già formulata all’udienza del 12.6.2009 o altra cifra a determinarsi anche equitativamente.

Con memoria difensiva autorizzata la Unicredit Corporate Banking spa deduceva ed eccepiva la irritualità ed inammissibilità della riassunzione del processo sospeso per violazione dell’art. 297 cpc secondo cui “se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 cpp o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295 (comma 1 nel testo ante novella)”; affermava ancora, la convenuta, che la causa pregiudicante era stata decisa con sentenza del Tribunale di Lecce Sezione di Maglie n. 259/2010 depositata il 4.8.2010, impugnata e pendente innanzi alla Corte di Appello di Lecce per l’udienza fissata del 25.9.2013 per la precisazione delle conclusioni; che il processo non poteva essere riassunto prima del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo (TAR Lazio sent. n. 1 del 5.1.1994); che non potevano essere effettuati tutti quegli atti diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale con la conseguenza che in tale ipotesi la sentenza emessa è nulla (Cass. n. 4427/2004).

Va subito precisato che la giurisprudenza ritiene che l’art. 298 cpc, secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, non implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo, ma solo degli atti che integrino sviluppo del giudizio sospeso.

Orbene la Cass. III Sez. Civ. con ordinanza del 29.8.2008 n. 21924 ha stabilito che “quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cpc”.

È di lapalissiana evidenza, quindi, che in caso di decisione pronunciata sul giudizio pregiudicante, come nel caso in esame, spetterà al giudice della lite pregiudicata decidere se sospendere o meno il relativo giudizio, ovvero in caso di sospensione già in atto, mantenere o meno in tale stato il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa.

In altre parole la Corte restringe il campo di applicazione dell’art. 295 cpc al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso e se quest’ultimo è stato deciso va applicato l’art. 337 2° comma cpc (sospensione facoltativa).

Conclusivamente, si è ritenuto che l’art. 111 Cost. si muove nella direzione di imporre una lettura restrittiva dell’art. 295 cpc in quanto il valore della sollecita definizione dei giudizi diviene prevalente rispetto al valore della tendenza alla coerenza tra giudicati sicché la Cassazione a SS.UU., dirimendo il contrasto fra le Sezioni semplici, con sentenza del 19.6.2012 n. 10027 ha pronunciato il principio di diritto secondo cui “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l’esecuzione provvisoria ex art. 282 cpc quando al quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l’autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata (art. 337 cpc)”.

Alla luce di quanto innanzi, il Tribunale, revoca l’ordinanza del 15.7.2009 depositata il 20.7.2009 di sospensione necessaria ex art. 295 cpc nonché quella confermativa del 21.1.2011 depositata il 24.1.2011.

Eccepiva ancora la convenuta Banca il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto gli asseriti danni erano stati inferti, affermava, semmai, alla società F.lli G. snc, dichiarata fallita e che gli attori non erano legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società.

Tale affermazione è destituita di giuridico fondamento per quanto innanzi si dirà.

Non è superfluo osservare che la migliore giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ritiene che in tema di contratti, il principio di correttezza e buona fede è operante tanto sul piano del comportamento del debitore e del creditore nell’ambito del rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.) concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.

La buona fede, pertanto, si atteggia come impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altro (Cass. 18.10.2004 n. 20399).

In conclusione il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 della Costituzione e la sua rilevanza si esplica nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. 5.11.1999 n. 12310; conforme Trib. Bologna 24.5.2005 n. 1299). Nulla di tutto ciò in quanto la Banca con il suo comportamento ha inferto danni certi, e non asseriti per come affermato, non solo alla società, poi dichiarata fallita, ma anche, se non più gravi, ai suoi soci, odierni attori, individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell’utile reso dall’attività commerciale espletata, in quanto il recesso della Banca dal credito concesso in c/c con relativa richiesta di rientro immediato in relazione alla esposizione debitoria, era conseguente all’applicazione illegittima, quindi contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale, degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali oltre CMS ed altro, che se non fossero stati applicati, non avrebbero portato certamente a considerare la F.lli G. snc come un’azienda in stato di decozione, ma sana ed in condizioni di affrontare, come aveva sempre fatto, il periglioso mondo del commercio.

Comunque l’eccezione di difetto di legittimazione attiva non ha pregevolezza giuridica in quanto se è vero, come affermato dalla convenuta, che i soci non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società in quanto alla società di persone va riconosciuta una forma di soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci per effetto della loro autonomia patrimoniale (anche se imperfetta) che consente la configurazione di una alterità tra società e soci (Cass. n. 10427/02)”, è vero pure che, in questo giudizio, gli attori, non agiscono affatto in proprio per gli interessi della loro società, peraltro dichiarata fallita e quindi sciolta ai sensi dell’art. 2308 c.c., ma essi, legittimati attivamente, agiscono in esclusivo proprio interesse per il risarcimento del danno derivato dalla chiusura del c/c e quindi della loro attività commerciale, chiusura conseguente ad un comportamento contrario a correttezza e buona fede, come innanzi detto, volutamente tenuto della Banca la quale, portando detti interessi anatocistici a debito della F.lli G., ben sapeva che l’esposizione contabilizzata non era dovuta ad un dissennato o poco oculato utilizzo del credito concesso, ma frutto avvelenato dell’applicazione, si ribadisce, del ben conosciuto, da parte dell’Istituto di credito, famigerato sistema di calcolo di detti interessi anatocistici trimestrali e quindi generatore di danno ingiusto, risarcibile con l’odierna azione.

Eccepiva la convenuta Banca la illegittima duplicazione della domanda in quanto nel giudizio pregiudicante, poi definito, era stata formulata richiesta di “condannare le banche convenute, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non, con particolare riferimento alla categoria del danno esistenziale e morale, sì come riveniente dalla narrativa che precede”.

Va ribadito che il giudizio pregiudicante è stato instaurato dalla F.lli G. snc, ed è stato definito con sentenza di primo grado, gravata di appello, mentre in questo giudizio gli attori G. A. e G. L., in proprio, autonomamente e legittimamente, hanno chiesto il risarcimento dei danni come conseguenza mediata del fallimento della loro società di persone, i cui guadagni erano, ovviamente, l’unica fonte di sopravvivenza per sè e per le loro famiglie, fallimento che si sarebbe potuto evitare, ma che fu cagionato dalla progressiva, voluta, pervicace, illegittima ed immotivata, prima riduzione e poi negazione totale dell’accesso all’affidamento in c/c, il quale era stato eroso e poi facogitato dall’illegittima contabilizzazione in addebito di interessi anatocistici trimestrali e competenze, che, come più volte detto, erano frutto avvelenato non di irregolarità di calcolo degli interessi debitori, come affermato dal GIP, ma di una politica aziendale volutamente volta all’applicazione di modalità di contabilizzazione ritenute, dalla totalità della giurisprudenza, illegittime e finalizzate alla locupletazione di interessi in danno della correntista F.lli G. snc. Basti considerare che è stato documentato che quest’ultima aveva un notevole volume d’affari con fatturato nell’anno 1999 per € 11.111.000,00; nell’anno 2000 per € 11.769.000,00; nell’anno 2001 per € 9.849.000,00; nell’anno 2002 per € 9.767.000,00; nell’anno 2003 per € 10.110.000,00; nell’anno 2004 per € 9.358.000,00; nell’anno 2005 per € 6.512.000,00; nell’anno 2006 per € 2.593.000,00, società, quindi, certamente florida e presente sul mercato ma alla quale era stata, progressivamente, limitata la possibilità di operare nel campo del commercio all’ingrosso e alla quale era stato richiesto, alla fine, l’immediato rientro di una notevole somma che, all’esito del giudizio pregiudicante di accertamento negativo, è risultata non solo non dovuta, ma la stessa Banca è stata ritenuta debitrice nei confronti della società F.lli G. snc di ben € 343.000,00 già versati alla Curatela.

Conclusivamente petitum e causa petendi diversi rispetto al giudizio pregiudicante definito con sentenza n. 259/2010 resa dal Tribunale Sez. di Maglie, gravata da appello.

Si vuol dire che l’azione intentata dalla F.lli G. snc era finalizzata, nel giudizio pregiudicante, all’accertamento negativo del credito vantato da Unicredit spa conclusosi con declaratoria di inesistenza di tale credito a favore della Banca convenuta, ma veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni esistenziali ed altro formulata dalla società, senza peraltro motivare sul punto, mentre, in questo giudizio, gli attori, chiedono il risarcimento del danno da essi personalmente subito, essendo venuta meno, ingiustamente, ogni fonte di guadagno per sé e per le rispettive famiglie e quindi un grave pregiudizio, la cui esistenza è provata dal fatto, certo, del fallimento e che nel giudizio pregiudicante, è stato accertato un debito a carico dell’Istituto convenuto, cagionato dall’illecita contabilizzazione di interessi ed accessori.

Va rigettata perché assolutamente infondata l’affermazione attorea di usura praticata dalla Banca in quanto il Tribunale concorda con quanto affermato dal GIP, ovvero che è insuperabile il dubbio sull’esistenza dell’elemento psicologico doloso necessario per la configurabilità del delitto di usura, ma non condivide affatto l’affermazione del predetto Giudice che “i tassi effettivi praticati da quell’istituto di credito nella gestione del rapporto finanziario intercorso con la società del querelante, presenta irregolarità dovute alle modalità di calcolo degli interessi debitori” in quanto non si tratta di irregolarità perché è certa la sussistenza dell’elemento psicologico doloso nell’utilizzazione e applicazione metodica e pervicace delle modalità di calcolo dei detti interessi anatocistici, con addebito trimestrale in c/c operato dalla Banca in suo esclusivo favore, il che è confermato dalla Ctu contabile espletata in sede di primo grado che ha accertato che la società F.lli G. snc era sostanzialmente creditrice di € 434.000,86 (343.000,00 di cui alla detta Ctu+ € 94.902,86 reclamati dalla Banca come credito dichiarato inesistente) e non debitrice.

Si sa che il danno esistenziale è danno-conseguenza e che va provato e che esso è danno giuridicamente rilevante fondandosi sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse: è certo che la società F.lli G. snc era pienamente operativa nel campo del commercio all’ingrosso da più di venti anni ed in buona salute economica e che è stata prima ristretta nell’uso del c/c e poi, con la chiusura di quest’ultimo, paralizzata e quindi dichiarata fallita, con conseguente radicale mutazione di scelte di vita adottate dagli attori in conseguenza del detto fallimento e quindi della perdita non solo della loro lavoro nell’ambito dell’attività commerciale all’ingrosso e del relativo guadagno ma anche del contatto con clienti e fornitori oltre che del credito e del prestigio irrimediabilmente perduti nell’ambito delle relazioni intercommerciali ed interpersonali.

Sussistono le condizioni per l’accoglimento della richiesta di concessione di una provvisionale con conseguente condanna del convenuto Istituto di credito al pagamento di una somma che va determinata in via equitativa alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato e ritenuto certamente esistente, sotto il profilo dell’an debeatur, dal Tribunale, dovendosi ritenere contraria a diritto una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia, in una negazione di quanto già acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta ristoratrice anche se parziale ed in via provvisionale, conseguente ad una vis lesiva, quale l’illegittimo addebito in conto di una notevolissima somma, senza il quale non vi sarebbe stato il recesso dell’Istituto, il che non avrebbe portato al disastro economico conclusosi con la dichiarazione di fallimento e la morte giuridica dell’azienda e quindi con il venir meno di ogni fonte di reddito necessaria per la sopravvivenza degli attori e dei propri nuclei familiari.

Ritiene il Tribunale, all’esito di una valutazione complessiva di tutte le emergenze istruttorie, che tale provvisionale, provvisoriamente esecutiva, possa essere determinata in via equa e giusta in € 95.000,00 oltre interessi a far data dal 12.6.2009 all’integrale soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie, così provvede:

revoca le ordinanze del 15.7.2009 dep. il 24.7.2009 e del 21.1.2011 dep. il 24.1.2011;

condanna Unicredit Corporate Banking spa (già Unicredit Banca D’Impresa spa) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in via provvisionale, provvisoriamente esecutiva, in favore degli attori G. A. e G. L., della somma di € 95.000,00 oltre interessi a far data dal 12.6.2009 all’integrale soddisfo, così in via equa e giusta determinata;

Spese al definitivo.

FISSA

l’udienza del 15.11.2012 ore 9,00 per il prosieguo.

Si comunichi.

Maglie 30.8.2012

Il Giudice on.

Dr. Angelo Rizzo

Con ordinanza del 30 agosto 2012 il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, in persona del Giudice Dott. Angelo Rizzo, ha stabilito che sussistono le condizioni per l’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà, per danno all’immagine, nonché per la segnalazione arbitraria a sofferenza, conseguente all’applicazione illegittima degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali, oltre CMS.

La decisione del Giudice esamina delle questioni di grande attualità ed interesse giuridico.

La Banca, si rileva nell’ordinanza, con il suo comportamento ha inferto danni certi, e non asseriti, non solo alla società, poi dichiarata fallita, ma anche ai suoi soci, individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell’utile reso dall’attività commerciale espletata.

Ciò, in quanto il recesso della Banca dall’apercredito utilizzata con lo scoperto di c/c, con relativa richiesta di rientro immediato in relazione alla esposizione debitoria, era conseguente all’illegittima applicazione, perché contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale, degli interessi ultralegali (indeterminati ed indeterminabili), anatocistici trimestrali, oltre CMS, valute fittizie e spese forfettarie, che se non fossero stati applicati, non avrebbero portato la società a superare i limiti dell’affidamento.

Ovviamente, la pubblicità negativa su tutte le centrali dei rischi per una società che opera extrafido comporta, in modo pressoché automatico, la preclusione del credito bancario e, quindi, la chiusura dell’attività.

L’ordinanza, invero, partendo dalle premesse del danno patito dal debitore principale, la società fallita, giunge ad esaminare il danno “in re ipsa” subito dai soci della stessa.

Infatti, se è vero che “i soci non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società in quanto alla società di persone va riconosciuta una forma di soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci per effetto della loro autonomia patrimoniale (anche se imperfetta) che consente la configurazione di una alterità tra società e soci (Cass. n. 10427/02)”, è vero pure che i soci possono agire in modo esclusivo nel proprio interesse per il risarcimento del danno derivato sia dall’illegittima chiusura del rapporto bancario (scaturita dall’illegittimo andamento del c/c ad opera della banca, unica parte legittimata a tenere il conto nell’apercredito) che dall’immediata e successiva chiusura della loro attività commerciale.

Tale chiusura consegue ad un comportamento contrario a correttezza e buona fede volutamente tenuto della Banca, la quale, portando detti interessi anatocistici a debito della società, ben sapeva che l’esposizione contabilizzata non era dovuta ad un dissennato o poco oculato utilizzo del credito concesso, ma “frutto avvelenato” dell’applicazione dolosa di illegittime competenze.

Il Tribunale di Maglie ha, inoltre, ritenuto che la sussistenza dell’elemento psicologico doloso nell’utilizzazione e applicazione metodica e pervicace delle modalità di calcolo dei detti interessi anatocistici, con addebito trimestrale in c/c operato dalla Banca in suo esclusivo favore, è confermato dalla Ctu contabile espletata in sede di primo grado, che ha accertato non un debito, ma un credito in favore della società, a causa di un addebito di competenze protrattosi anche successivamente alle prime sentenze che hanno conclamato l’illegittimità di talune competenze bancarie. È noto che dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale possa derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazione. Il danno esistenziale è danno-conseguenza, che va provato ed è danno giuridicamente rilevante fondandosi sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse.

Nel caso oggetto dell’ordinanza, la società, come risulta in atti, era pienamente operativa nel campo del commercio all’ingrosso da più di venti anni ed in buona salute economica, quando è stata, prima, limitata nell’utilizzo del credito concesso (apercredito su c/c) e poi, con la chiusura del rapporto, paralizzata e, quindi, dichiarata fallita, con conseguente radicale mutazione di scelte di vita dei soci della società fallita: basti pensare alla privazione del lavoro nell’ambito dell’attività commerciale all’ingrosso e, dunque, del relativo guadagno, ma anche del contatto con clienti e fornitori, oltre che del credito e del prestigio irrimediabilmente perduti nell’ambito delle relazioni intercommerciali ed interpersonali.

L’ordinanza ha ravvisato, quindi, le condizioni per l’accoglimento della richiesta di concessione di una provvisionale con conseguente condanna del convenuto Istituto di credito al pagamento di una somma determinata in via equitativa, alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato e sotto il profilo dell’an debeatur.

Alla luce dell’ordinanza in commento, una volta ottenuta a titolo di indebito oggettivo, la condanna degli istituti convenuti alla restituzione a favore del correntista di somme di denaro illegittimamente trattenute, si potrà poi agire per il risarcimento di “tutti i danni” derivanti dal comportamento tenuto dagli istituti di credito, comportamento in sostanza ritenuto lesivo della posizione giuridica soggettiva della propria integrità patrimoniale.

Ed infatti, lo stesso evento ben può, allo stesso tempo, ledere un diritto di credito, nell’ambito del contratto, ed una posizione giuridica che esiste, da un punto di vista giuridico, anche fuori o oltre il contratto e che l’ordinamento riconosce come degna di tutela risarcibile in ambito extracontrattuale.

In definitiva, l’ordinanza costituisce senza dubbio una novità che approfondisce alcuni temi già analizzati da taluna giurisprudenza (ex multis Tribunale di Pescara, Dott. Bozza, n. 732 del 13 luglio 2009 in www.studiotanza.it).

Segue, ora, il testo integrale dell’Ordinanza:



Il Tribunale, sciogliendo la riserva, osserva:

G. A. e G. L., con atto di citazione depositato in Cancelleria il 20.11.2008, chiedevano la condanna di Unicredit Corporate Banking spa (già Unicredit Banca d’Impresa spa) al risarcimento del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà, per l’usura commessa, per danno all’immagine nonché per la segnalazione arbitraria a sofferenza, il tutto per 10.000.000,00 o altra somma maggiore o minore da liquidarsi anche equitativamente.

All’udienza del 12.6.2009 gli attori chiedevano la concessione di una provvisionale di € 500.000,00, ma con ordinanza depositata il 20.7.2009, il Tribunale disponeva, ai sensi dell’art. 295 cpc, la sospensione del presente giudizio all’esito della definizione di quello recante il n. 163/06 R.G., finalizzato all’accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta Banca.

In buona sostanza, il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio, al fine dell’accertamento dell’esistenza, nel giudizio pregiudicante, di una condotta giuridicamente illegittima della convenuta Banca finalizzata all’applicazione di interessi uso piazza, anatocistici, CMS, spese tenuta conto ed altro, generatrice di danno ingiusto e quindi risarcibile.

Con istanza depositata il 29.6.2012 gli attori chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso che veniva fissata per il 20.7.2012, udienza nella quale essi reiteravano la richiesta di concessione della provvisionale già formulata all’udienza del 12.6.2009 o altra cifra a determinarsi anche equitativamente.

Con memoria difensiva autorizzata la Unicredit Corporate Banking spa deduceva ed eccepiva la irritualità ed inammissibilità della riassunzione del processo sospeso per violazione dell’art. 297 cpc secondo cui “se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 cpp o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295 (comma 1 nel testo ante novella)”; affermava ancora, la convenuta, che la causa pregiudicante era stata decisa con sentenza del Tribunale di Lecce Sezione di Maglie n. 259/2010 depositata il 4.8.2010, impugnata e pendente innanzi alla Corte di Appello di Lecce per l’udienza fissata del 25.9.2013 per la precisazione delle conclusioni; che il processo non poteva essere riassunto prima del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo (TAR Lazio sent. n. 1 del 5.1.1994); che non potevano essere effettuati tutti quegli atti diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale con la conseguenza che in tale ipotesi la sentenza emessa è nulla (Cass. n. 4427/2004).

Va subito precisato che la giurisprudenza ritiene che l’art. 298 cpc, secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, non implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo, ma solo degli atti che integrino sviluppo del giudizio sospeso.

Orbene la Cass. III Sez. Civ. con ordinanza del 29.8.2008 n. 21924 ha stabilito che “quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cpc”.

È di lapalissiana evidenza, quindi, che in caso di decisione pronunciata sul giudizio pregiudicante, come nel caso in esame, spetterà al giudice della lite pregiudicata decidere se sospendere o meno il relativo giudizio, ovvero in caso di sospensione già in atto, mantenere o meno in tale stato il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa.

In altre parole la Corte restringe il campo di applicazione dell’art. 295 cpc al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso e se quest’ultimo è stato deciso va applicato l’art. 337 2° comma cpc (sospensione facoltativa).

Conclusivamente, si è ritenuto che l’art. 111 Cost. si muove nella direzione di imporre una lettura restrittiva dell’art. 295 cpc in quanto il valore della sollecita definizione dei giudizi diviene prevalente rispetto al valore della tendenza alla coerenza tra giudicati sicché la Cassazione a SS.UU., dirimendo il contrasto fra le Sezioni semplici, con sentenza del 19.6.2012 n. 10027 ha pronunciato il principio di diritto secondo cui “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l’esecuzione provvisoria ex art. 282 cpc quando al quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l’autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata (art. 337 cpc)”.

Alla luce di quanto innanzi, il Tribunale, revoca l’ordinanza del 15.7.2009 depositata il 20.7.2009 di sospensione necessaria ex art. 295 cpc nonché quella confermativa del 21.1.2011 depositata il 24.1.2011.

Eccepiva ancora la convenuta Banca il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto gli asseriti danni erano stati inferti, affermava, semmai, alla società F.lli G. snc, dichiarata fallita e che gli attori non erano legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società.

Tale affermazione è destituita di giuridico fondamento per quanto innanzi si dirà.

Non è superfluo osservare che la migliore giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ritiene che in tema di contratti, il principio di correttezza e buona fede è operante tanto sul piano del comportamento del debitore e del creditore nell’ambito del rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.) concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.

La buona fede, pertanto, si atteggia come impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altro (Cass. 18.10.2004 n. 20399).

In conclusione il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 della Costituzione e la sua rilevanza si esplica nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. 5.11.1999 n. 12310; conforme Trib. Bologna 24.5.2005 n. 1299). Nulla di tutto ciò in quanto la Banca con il suo comportamento ha inferto danni certi, e non asseriti per come affermato, non solo alla società, poi dichiarata fallita, ma anche, se non più gravi, ai suoi soci, odierni attori, individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell’utile reso dall’attività commerciale espletata, in quanto il recesso della Banca dal credito concesso in c/c con relativa richiesta di rientro immediato in relazione alla esposizione debitoria, era conseguente all’applicazione illegittima, quindi contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale, degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali oltre CMS ed altro, che se non fossero stati applicati, non avrebbero portato certamente a considerare la F.lli G. snc come un’azienda in stato di decozione, ma sana ed in condizioni di affrontare, come aveva sempre fatto, il periglioso mondo del commercio.

Comunque l’eccezione di difetto di legittimazione attiva non ha pregevolezza giuridica in quanto se è vero, come affermato dalla convenuta, che i soci non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società in quanto alla società di persone va riconosciuta una forma di soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci per effetto della loro autonomia patrimoniale (anche se imperfetta) che consente la configurazione di una alterità tra società e soci (Cass. n. 10427/02)”, è vero pure che, in questo giudizio, gli attori, non agiscono affatto in proprio per gli interessi della loro società, peraltro dichiarata fallita e quindi sciolta ai sensi dell’art. 2308 c.c., ma essi, legittimati attivamente, agiscono in esclusivo proprio interesse per il risarcimento del danno derivato dalla chiusura del c/c e quindi della loro attività commerciale, chiusura conseguente ad un comportamento contrario a correttezza e buona fede, come innanzi detto, volutamente tenuto della Banca la quale, portando detti interessi anatocistici a debito della F.lli G., ben sapeva che l’esposizione contabilizzata non era dovuta ad un dissennato o poco oculato utilizzo del credito concesso, ma frutto avvelenato dell’applicazione, si ribadisce, del ben conosciuto, da parte dell’Istituto di credito, famigerato sistema di calcolo di detti interessi anatocistici trimestrali e quindi generatore di danno ingiusto, risarcibile con l’odierna azione.

Eccepiva la convenuta Banca la illegittima duplicazione della domanda in quanto nel giudizio pregiudicante, poi definito, era stata formulata richiesta di “condannare le banche convenute, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non, con particolare riferimento alla categoria del danno esistenziale e morale, sì come riveniente dalla narrativa che precede”.

Va ribadito che il giudizio pregiudicante è stato instaurato dalla F.lli G. snc, ed è stato definito con sentenza di primo grado, gravata di appello, mentre in questo giudizio gli attori G. A. e G. L., in proprio, autonomamente e legittimamente, hanno chiesto il risarcimento dei danni come conseguenza mediata del fallimento della loro società di persone, i cui guadagni erano, ovviamente, l’unica fonte di sopravvivenza per sè e per le loro famiglie, fallimento che si sarebbe potuto evitare, ma che fu cagionato dalla progressiva, voluta, pervicace, illegittima ed immotivata, prima riduzione e poi negazione totale dell’accesso all’affidamento in c/c, il quale era stato eroso e poi facogitato dall’illegittima contabilizzazione in addebito di interessi anatocistici trimestrali e competenze, che, come più volte detto, erano frutto avvelenato non di irregolarità di calcolo degli interessi debitori, come affermato dal GIP, ma di una politica aziendale volutamente volta all’applicazione di modalità di contabilizzazione ritenute, dalla totalità della giurisprudenza, illegittime e finalizzate alla locupletazione di interessi in danno della correntista F.lli G. snc. Basti considerare che è stato documentato che quest’ultima aveva un notevole volume d’affari con fatturato nell’anno 1999 per € 11.111.000,00; nell’anno 2000 per € 11.769.000,00; nell’anno 2001 per € 9.849.000,00; nell’anno 2002 per € 9.767.000,00; nell’anno 2003 per € 10.110.000,00; nell’anno 2004 per € 9.358.000,00; nell’anno 2005 per € 6.512.000,00; nell’anno 2006 per € 2.593.000,00, società, quindi, certamente florida e presente sul mercato ma alla quale era stata, progressivamente, limitata la possibilità di operare nel campo del commercio all’ingrosso e alla quale era stato richiesto, alla fine, l’immediato rientro di una notevole somma che, all’esito del giudizio pregiudicante di accertamento negativo, è risultata non solo non dovuta, ma la stessa Banca è stata ritenuta debitrice nei confronti della società F.lli G. snc di ben € 343.000,00 già versati alla Curatela.

Conclusivamente petitum e causa petendi diversi rispetto al giudizio pregiudicante definito con sentenza n. 259/2010 resa dal Tribunale Sez. di Maglie, gravata da appello.

Si vuol dire che l’azione intentata dalla F.lli G. snc era finalizzata, nel giudizio pregiudicante, all’accertamento negativo del credito vantato da Unicredit spa conclusosi con declaratoria di inesistenza di tale credito a favore della Banca convenuta, ma veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni esistenziali ed altro formulata dalla società, senza peraltro motivare sul punto, mentre, in questo giudizio, gli attori, chiedono il risarcimento del danno da essi personalmente subito, essendo venuta meno, ingiustamente, ogni fonte di guadagno per sé e per le rispettive famiglie e quindi un grave pregiudizio, la cui esistenza è provata dal fatto, certo, del fallimento e che nel giudizio pregiudicante, è stato accertato un debito a carico dell’Istituto convenuto, cagionato dall’illecita contabilizzazione di interessi ed accessori.

Va rigettata perché assolutamente infondata l’affermazione attorea di usura praticata dalla Banca in quanto il Tribunale concorda con quanto affermato dal GIP, ovvero che è insuperabile il dubbio sull’esistenza dell’elemento psicologico doloso necessario per la configurabilità del delitto di usura, ma non condivide affatto l’affermazione del predetto Giudice che “i tassi effettivi praticati da quell’istituto di credito nella gestione del rapporto finanziario intercorso con la società del querelante, presenta irregolarità dovute alle modalità di calcolo degli interessi debitori” in quanto non si tratta di irregolarità perché è certa la sussistenza dell’elemento psicologico doloso nell’utilizzazione e applicazione metodica e pervicace delle modalità di calcolo dei detti interessi anatocistici, con addebito trimestrale in c/c operato dalla Banca in suo esclusivo favore, il che è confermato dalla Ctu contabile espletata in sede di primo grado che ha accertato che la società F.lli G. snc era sostanzialmente creditrice di € 434.000,86 (343.000,00 di cui alla detta Ctu+ € 94.902,86 reclamati dalla Banca come credito dichiarato inesistente) e non debitrice.

Si sa che il danno esistenziale è danno-conseguenza e che va provato e che esso è danno giuridicamente rilevante fondandosi sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse: è certo che la società F.lli G. snc era pienamente operativa nel campo del commercio all’ingrosso da più di venti anni ed in buona salute economica e che è stata prima ristretta nell’uso del c/c e poi, con la chiusura di quest’ultimo, paralizzata e quindi dichiarata fallita, con conseguente radicale mutazione di scelte di vita adottate dagli attori in conseguenza del detto fallimento e quindi della perdita non solo della loro lavoro nell’ambito dell’attività commerciale all’ingrosso e del relativo guadagno ma anche del contatto con clienti e fornitori oltre che del credito e del prestigio irrimediabilmente perduti nell’ambito delle relazioni intercommerciali ed interpersonali.

Sussistono le condizioni per l’accoglimento della richiesta di concessione di una provvisionale con conseguente condanna del convenuto Istituto di credito al pagamento di una somma che va determinata in via equitativa alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato e ritenuto certamente esistente, sotto il profilo dell’an debeatur, dal Tribunale, dovendosi ritenere contraria a diritto una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia, in una negazione di quanto già acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta ristoratrice anche se parziale ed in via provvisionale, conseguente ad una vis lesiva, quale l’illegittimo addebito in conto di una notevolissima somma, senza il quale non vi sarebbe stato il recesso dell’Istituto, il che non avrebbe portato al disastro economico conclusosi con la dichiarazione di fallimento e la morte giuridica dell’azienda e quindi con il venir meno di ogni fonte di reddito necessaria per la sopravvivenza degli attori e dei propri nuclei familiari.

Ritiene il Tribunale, all’esito di una valutazione complessiva di tutte le emergenze istruttorie, che tale provvisionale, provvisoriamente esecutiva, possa essere determinata in via equa e giusta in € 95.000,00 oltre interessi a far data dal 12.6.2009 all’integrale soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie, così provvede:

revoca le ordinanze del 15.7.2009 dep. il 24.7.2009 e del 21.1.2011 dep. il 24.1.2011;

condanna Unicredit Corporate Banking spa (già Unicredit Banca D’Impresa spa) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in via provvisionale, provvisoriamente esecutiva, in favore degli attori G. A. e G. L., della somma di € 95.000,00 oltre interessi a far data dal 12.6.2009 all’integrale soddisfo, così in via equa e giusta determinata;

Spese al definitivo.

FISSA

l’udienza del 15.11.2012 ore 9,00 per il prosieguo.

Si comunichi.

Maglie 30.8.2012

Il Giudice on.

Dr. Angelo Rizzo