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Il divorzio compete al giudice del luogo di abituale e volontaria dimora

Nota a Tribunale di Novara, Sentenza 18 dicembre 2009

La residenza del convenuto, al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio, è il luogo di abituale e volontaria dimora, determinato cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali.

A ribadire l’importante principio è il Tribunale di Novara, in una recente sentenza del 18/12/2009.

Questo il caso che ha dato origine alla pronuncia.

Un tizio si rivolge ai giudici novaresi chiedendo che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi esposte. Il coniuge eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale adito. Sostiene invero che la disposizione di cui all’art. 4 L. 898/70 - come modificata dalla L. 80/2005 - stabilisce che la domanda di divorzio debba essere proposta al Tribunale "del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi". Su tale norma però è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 169 del 23.5.2008, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 4 co. 1 L. 898/70, in tal modo sostanzialmente ripristinando la competenza per territorio del luogo di residenza del convenuto. Inoltre, osserva la medesima parte che la proposizione del ricorso è stata successiva all’emanazione delle menzionata sentenza costituzionale. E tale coniuge non risiede in Novara ma in Milano.

Il Tribunale di Novara ritiene l’eccezione di incompetenza territoriale infondata.

“Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale – scrivono i magistrati nella sentenza in oggetto - la competenza territoriale deve essere individuata nel Tribunale di Milano, con conseguente dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito”. A nulla rilevava, in senso contrario, che al momento della presentazione del ricorso la stessa fosse ancora formalmente residente in Novara. Atteso che secondo il costante insegnamento di legittimità, invero,”la residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n 898, sostituito dall’art. 8 detta legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i qualî evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l’istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall’art 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente" (Cass. Sez. l, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005 Rv. 585328; in termini, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n.16941 dell’11/11/2003 Rv.568061)”. Poiché risulta provato che al momento della presentazione del ricorso l’odierno ricorrente fosse a conoscenza o comunque avrebbe potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, il trasferimento del coniuge in Milano, l’eccezione deve ritenersi fondata".

La residenza del convenuto, al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio, è il luogo di abituale e volontaria dimora, determinato cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali.

A ribadire l’importante principio è il Tribunale di Novara, in una recente sentenza del 18/12/2009.

Questo il caso che ha dato origine alla pronuncia.

Un tizio si rivolge ai giudici novaresi chiedendo che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi esposte. Il coniuge eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale adito. Sostiene invero che la disposizione di cui all’art. 4 L. 898/70 - come modificata dalla L. 80/2005 - stabilisce che la domanda di divorzio debba essere proposta al Tribunale "del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi". Su tale norma però è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 169 del 23.5.2008, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 4 co. 1 L. 898/70, in tal modo sostanzialmente ripristinando la competenza per territorio del luogo di residenza del convenuto. Inoltre, osserva la medesima parte che la proposizione del ricorso è stata successiva all’emanazione delle menzionata sentenza costituzionale. E tale coniuge non risiede in Novara ma in Milano.

Il Tribunale di Novara ritiene l’eccezione di incompetenza territoriale infondata.

“Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale – scrivono i magistrati nella sentenza in oggetto - la competenza territoriale deve essere individuata nel Tribunale di Milano, con conseguente dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito”. A nulla rilevava, in senso contrario, che al momento della presentazione del ricorso la stessa fosse ancora formalmente residente in Novara. Atteso che secondo il costante insegnamento di legittimità, invero,”la residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n 898, sostituito dall’art. 8 detta legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i qualî evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l’istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall’art 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente" (Cass. Sez. l, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005 Rv. 585328; in termini, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n.16941 dell’11/11/2003 Rv.568061)”. Poiché risulta provato che al momento della presentazione del ricorso l’odierno ricorrente fosse a conoscenza o comunque avrebbe potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, il trasferimento del coniuge in Milano, l’eccezione deve ritenersi fondata".