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Il Primo Contratto di Rete nel Settore Alta Moda in Europa

Fino a poco tempo fa, tra gli imprenditori di alcune regioni italiane, mi riferisco in particolare all’area del centro sud (da sempre ancorata sul proprio modello di conduzione antico ed obsoleto, dove ben poco spazio veniva lasciato alle nuove idee, al confronto, allo scambio di esperienze e buone prassi…), era molto diffusa l’idea che al fine di competere in modo vincente sul mercato le imprese dovessero necessariamente operare “concentrando le forze”, chiuse nel loro individualismo, seguendo ciascuna il proprio modello produttivo. Insomma, in modo isolato e non mai sinergico per ottimizzare risorse -di personale ma anche economiche- e poter raggiungere in maniera maggiormente proficua i propri business targets.

Ebbene, oggi l’esperienza della conclusione di alcuni Contratti di Rete nel nostro Paese diviene, di contro, chiaro indice del fatto che qualcosa di questo stagnante e retrogrado modo di “far impresa” sta finalmente cambiando.

In Abruzzo tale forte segnale è arrivato dalla conclusione del Contratto di Rete per il Polo dell’ Alta Moda -nell’Area Vestina- primo in Europa in tale settore e secondo in Italia in ordine di “deposito”, che è stato da me redatto su commissione della Confindustria della Provincia di Pescara.

La Confindustria di Pescara si è avvalsa, inoltre, anche del supporto professionale di un validissimo team di esperti, tra i quali vanno menzionati i Dr Luca Graziosi e Marino Paolinelli che si sono occupati dello studio preliminare sui Distretti e della stesura del Business Plan.

Il Polo nasce quale primo progetto realmente condiviso e voluto dalle aziende partecipanti, su un territorio interno della provincia di Pescara, da sempre penalizzato dalla mancanza di investimenti infrastrutturali, lacuna che ha caratterizzato un lungo segmento temporale che copre -a ben vedere- quasi l’ultimo mezzo secolo.

Va sottolineato come, nell’ Abruzzo oggi messo a dura prova dal terremoto che ha colpito l’Aquila -e dalla conseguente crisi economica e di mercato che ne è derivata- l’iniziativa di questa aggregazione di imprese assume un valore ancora più pregnante.

Capofila del Progetto è la Brioni Roman Style Spa, un’azienda leader nel settore dell’alta moda che produce e commercializza in tutto il mondo abiti unici destinati ai mercati più qualificati e famosi del mondo.

Senza dilungarmi sulle fonti normative, nazionali e di derivazione comunitaria, che regolano tale flessibile ed innovativo strumento di cooperazione tra imprese -di cui tanto si è detto- vorrei entrare invece nel dettaglio del contenuto e della struttura che ho conferito a tale Contratto.

Dal punto di vista dei contenuti, la mia scelta sul come “impostare” il Contratto di Rete ha tenuto conto di alcune priorità, in modo tale da:

a) diffondere -per far sì che poi venissero condivisi- fra le aziende aderenti (non grandi e strutturate come la capofila) quali veri e propri “pilastri portanti” dell’intera architettura contrattuale, concetti quali: l’importanza della qualità del prodotto, della formazione; la necessità di sposare principi di Responsabilità sociale di impresa anche all’interno della Rete, così come quelli della condivisione che può andare a braccetto col concetto di valorizzazione, ciascuno dei propri skills tecnico-produtivi di settore; ma anche l’importanza del Know-how; ed ancora la promozione territoriale e di prodotto del nostro “Made in Italy”; l’importanza del concetto di assistenza tecnica e il lavoro di team per la riduzione dei costi ed il raggiungimento di obiettivi comuni;

b) definire nel medio e lungo periodo gli obiettivi strategici e le attività comuni da svolgere;

c) definire il “Programma di Rete” (ossia la specifica dei diritti e obblighi che ciascuna parte andava ad assumersi);

d) delineare in maniera compiuta le modalità di realizzazione dello scopo comune (attraverso la previsione e l’istituzione di un Fondo patrimoniale comune) individuando in via preventiva i criteri da fissarsi per i conferimenti da versarsi all’atto della costituzione;

e) definire la scelta in merito alla modalità di adesione di eventuali altre imprese (si è pensato a tal fine di prevedere una formula “flessibile” ed aperta, in grado di consentire un ingresso progressivo e graduale dei soci, eventualmente anche con modalità differita nel tempo)

f) definire le ipotesi di recesso;

g) prediligere una scelta innovativa in relazione alla durata del rapporto tra le Reti: quella, cioè, di voler inquadrare il contratto tra gli “Open-ended Agreements”, sull’esempio dei contratti anglosassoni e americani, ossia non prevedendo una vera e propria data di conclusione come qui di seguito: “….. la validità del negozio giuridico continuerà a spiegare i suoi effetti nella misura in cui le condizioni individuate nel testo contrattuale ed in particolare quelle di cui all’art…., continuino a sussistere”.

Ad esemplificazione di quanto appena esposto, riporto qui di seguito un abstract delle Premesse al Contratto e dell’Oggetto dello stesso:

…premesso che le suddette Società, Fondazioni etc… in qualsiasi forma organizzate, partecipanti al presente contratto, condividono la volontà di realizzare un marchio collettivo generale denominato “…………………………” per la promozione dei singoli marchi individuali di proprietà delle aziende aderenti al presente Contratto di Rete e della storia dell’alta sartoria Vestina con le Istituzioni che la rappresentano sul territorio (Fondazione…… Fondazione …., Scuola Sartoriale …. e Museo …..);

e) che, al fine di favorire la dimensione aggregata dell’investimento e dell’innovazione, si possa:

 valorizzare ed accrescere le qualità degli operatori con costanti attività di formazione in modo da indurre anche altri brand nazionali ed internazionali ad avvalersi delle competenze tecniche e professionali di ciascuna delle aziende aderenti al “Polo….”;

 valorizzare le attività svolte e i servizi resi attraverso l’elevato standard qualitativo, la riconosciuta serietà e il rigoroso rispetto dei termini contrattuali che le caratterizzano;

 certificare l’appartenenza alla filiera del Polo Alta Moda attraverso il rilascio un apposito documento e marchio distintivo;

 Migliorare la competitività di tali imprese sul mercato, nazionale ed internazionale, nell’esercizio delle attività che contraddistinguono il settore dell’Alta Moda e del Tessile e Abbigliamento, nonché tutte le altre attività ad esso connesse e o collegate;

 favorire la cooperazione tra le aziende aderenti secondo il principio di sussidiarietà e di mutua assistenza;

f) che a tal fine, le stesse sono giunte alla determinazione, di stipulare un contratto di rete…..

ART…… OGGETTO DEL CONTRATTO

Le società , ……………... , la società ……………., etc..tutte come sopra rappresentate, convengono di stipulare un Contratto di Rete e pertanto si obbligano a svolgere le attività di progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione dei singoli marchi appartenenti alla Rete, organizzandosi in filiera e mettendo a disposizione reciproca le proprie conoscenze, Know- how, skills tecnico-operativi e mezzi produttivi sotto un comune marchio denominato "Polo……………", il tutto in piena conformità a specifici standard disciplinari e regolamenti di seguito individuati all’art…...

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituite, potrà essere presentata e identificata con il logo e la denominazione "…………." o denominazione abbreviata “……….”.

Concludo, infine, segnalandovi che da questa interessante e stimolante esperienza è nata la prima Rete di consulenti esperti nelle problematiche giuridiche connesse alla redazione di un Contratto di Rete -nonché a quelle connesse alla necessaria/preliminare stesura del relativo business plan- denominata ConsulRete (www.consulrete.com), costituita dalla sottoscritta e dai Dr. Luca Graziosi e Marino Paolinelli di Pescara.

Fino a poco tempo fa, tra gli imprenditori di alcune regioni italiane, mi riferisco in particolare all’area del centro sud (da sempre ancorata sul proprio modello di conduzione antico ed obsoleto, dove ben poco spazio veniva lasciato alle nuove idee, al confronto, allo scambio di esperienze e buone prassi…), era molto diffusa l’idea che al fine di competere in modo vincente sul mercato le imprese dovessero necessariamente operare “concentrando le forze”, chiuse nel loro individualismo, seguendo ciascuna il proprio modello produttivo. Insomma, in modo isolato e non mai sinergico per ottimizzare risorse -di personale ma anche economiche- e poter raggiungere in maniera maggiormente proficua i propri business targets.

Ebbene, oggi l’esperienza della conclusione di alcuni Contratti di Rete nel nostro Paese diviene, di contro, chiaro indice del fatto che qualcosa di questo stagnante e retrogrado modo di “far impresa” sta finalmente cambiando.

In Abruzzo tale forte segnale è arrivato dalla conclusione del Contratto di Rete per il Polo dell’ Alta Moda -nell’Area Vestina- primo in Europa in tale settore e secondo in Italia in ordine di “deposito”, che è stato da me redatto su commissione della Confindustria della Provincia di Pescara.

La Confindustria di Pescara si è avvalsa, inoltre, anche del supporto professionale di un validissimo team di esperti, tra i quali vanno menzionati i Dr Luca Graziosi e Marino Paolinelli che si sono occupati dello studio preliminare sui Distretti e della stesura del Business Plan.

Il Polo nasce quale primo progetto realmente condiviso e voluto dalle aziende partecipanti, su un territorio interno della provincia di Pescara, da sempre penalizzato dalla mancanza di investimenti infrastrutturali, lacuna che ha caratterizzato un lungo segmento temporale che copre -a ben vedere- quasi l’ultimo mezzo secolo.

Va sottolineato come, nell’ Abruzzo oggi messo a dura prova dal terremoto che ha colpito l’Aquila -e dalla conseguente crisi economica e di mercato che ne è derivata- l’iniziativa di questa aggregazione di imprese assume un valore ancora più pregnante.

Capofila del Progetto è la Brioni Roman Style Spa, un’azienda leader nel settore dell’alta moda che produce e commercializza in tutto il mondo abiti unici destinati ai mercati più qualificati e famosi del mondo.

Senza dilungarmi sulle fonti normative, nazionali e di derivazione comunitaria, che regolano tale flessibile ed innovativo strumento di cooperazione tra imprese -di cui tanto si è detto- vorrei entrare invece nel dettaglio del contenuto e della struttura che ho conferito a tale Contratto.

Dal punto di vista dei contenuti, la mia scelta sul come “impostare” il Contratto di Rete ha tenuto conto di alcune priorità, in modo tale da:

a) diffondere -per far sì che poi venissero condivisi- fra le aziende aderenti (non grandi e strutturate come la capofila) quali veri e propri “pilastri portanti” dell’intera architettura contrattuale, concetti quali: l’importanza della qualità del prodotto, della formazione; la necessità di sposare principi di Responsabilità sociale di impresa anche all’interno della Rete, così come quelli della condivisione che può andare a braccetto col concetto di valorizzazione, ciascuno dei propri skills tecnico-produtivi di settore; ma anche l’importanza del Know-how; ed ancora la promozione territoriale e di prodotto del nostro “Made in Italy”; l’importanza del concetto di assistenza tecnica e il lavoro di team per la riduzione dei costi ed il raggiungimento di obiettivi comuni;

b) definire nel medio e lungo periodo gli obiettivi strategici e le attività comuni da svolgere;

c) definire il “Programma di Rete” (ossia la specifica dei diritti e obblighi che ciascuna parte andava ad assumersi);

d) delineare in maniera compiuta le modalità di realizzazione dello scopo comune (attraverso la previsione e l’istituzione di un Fondo patrimoniale comune) individuando in via preventiva i criteri da fissarsi per i conferimenti da versarsi all’atto della costituzione;

e) definire la scelta in merito alla modalità di adesione di eventuali altre imprese (si è pensato a tal fine di prevedere una formula “flessibile” ed aperta, in grado di consentire un ingresso progressivo e graduale dei soci, eventualmente anche con modalità differita nel tempo)

f) definire le ipotesi di recesso;

g) prediligere una scelta innovativa in relazione alla durata del rapporto tra le Reti: quella, cioè, di voler inquadrare il contratto tra gli “Open-ended Agreements”, sull’esempio dei contratti anglosassoni e americani, ossia non prevedendo una vera e propria data di conclusione come qui di seguito: “….. la validità del negozio giuridico continuerà a spiegare i suoi effetti nella misura in cui le condizioni individuate nel testo contrattuale ed in particolare quelle di cui all’art…., continuino a sussistere”.

Ad esemplificazione di quanto appena esposto, riporto qui di seguito un abstract delle Premesse al Contratto e dell’Oggetto dello stesso:

…premesso che le suddette Società, Fondazioni etc… in qualsiasi forma organizzate, partecipanti al presente contratto, condividono la volontà di realizzare un marchio collettivo generale denominato “…………………………” per la promozione dei singoli marchi individuali di proprietà delle aziende aderenti al presente Contratto di Rete e della storia dell’alta sartoria Vestina con le Istituzioni che la rappresentano sul territorio (Fondazione…… Fondazione …., Scuola Sartoriale …. e Museo …..);

e) che, al fine di favorire la dimensione aggregata dell’investimento e dell’innovazione, si possa:

 valorizzare ed accrescere le qualità degli operatori con costanti attività di formazione in modo da indurre anche altri brand nazionali ed internazionali ad avvalersi delle competenze tecniche e professionali di ciascuna delle aziende aderenti al “Polo….”;

 valorizzare le attività svolte e i servizi resi attraverso l’elevato standard qualitativo, la riconosciuta serietà e il rigoroso rispetto dei termini contrattuali che le caratterizzano;

 certificare l’appartenenza alla filiera del Polo Alta Moda attraverso il rilascio un apposito documento e marchio distintivo;

 Migliorare la competitività di tali imprese sul mercato, nazionale ed internazionale, nell’esercizio delle attività che contraddistinguono il settore dell’Alta Moda e del Tessile e Abbigliamento, nonché tutte le altre attività ad esso connesse e o collegate;

 favorire la cooperazione tra le aziende aderenti secondo il principio di sussidiarietà e di mutua assistenza;

f) che a tal fine, le stesse sono giunte alla determinazione, di stipulare un contratto di rete…..

ART…… OGGETTO DEL CONTRATTO

Le società , ……………... , la società ……………., etc..tutte come sopra rappresentate, convengono di stipulare un Contratto di Rete e pertanto si obbligano a svolgere le attività di progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione dei singoli marchi appartenenti alla Rete, organizzandosi in filiera e mettendo a disposizione reciproca le proprie conoscenze, Know- how, skills tecnico-operativi e mezzi produttivi sotto un comune marchio denominato "Polo……………", il tutto in piena conformità a specifici standard disciplinari e regolamenti di seguito individuati all’art…...

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituite, potrà essere presentata e identificata con il logo e la denominazione "…………." o denominazione abbreviata “……….”.

Concludo, infine, segnalandovi che da questa interessante e stimolante esperienza è nata la prima Rete di consulenti esperti nelle problematiche giuridiche connesse alla redazione di un Contratto di Rete -nonché a quelle connesse alla necessaria/preliminare stesura del relativo business plan- denominata ConsulRete (www.consulrete.com), costituita dalla sottoscritta e dai Dr. Luca Graziosi e Marino Paolinelli di Pescara.