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Immissioni acustiche: il doppio binario nella valutazione della tollerabilità delle immissioni ed il nuovo criterio della Legge 13/2009

Nota a Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 17 gennaio 2011, n. 939 e Sezione Sesta Civile, Sentenza 1 febbraio 2011, n. 2319
In tema di immissioni acustiche, il cosiddetto “doppio binario” creatosi dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/11/97 attuativo della Legge numero447/95, ha distinto l’accettabilità delle immissioni dal punto di vista amministrativo, dalla tollerabilità delle stesse dal punto di vista privatistico. Tale diversità può essere meglio compresa con un esempio: in presenza di un’immissione acustica che superi di 4db il rumore di fondo durante il giorno, il Comune la considererà accettabile attenendosi all’art.4 del Decreto dl Presidente del Consiglio dei ministri 14/11/97 che fissa i limiti in +5db di giorno e +3 db di notte, mentre a diversa conclusione potrà giungere il Tribunale, in ragione della consolidata giurisprudenza relativa all’articolo 844 del codice civile che individua nei +3db rispetto al rumore di fondo, il limite di tollerabilità delle immissioni sonore.

Questa duplicità di visioni suscita, sia nel responsabile dei rumori, sia nel molestato, una percezione di incertezza del diritto; il primo propenderà per la prevalenza del limite amministrativo, mentre il secondo vedrà in questo stesso limite, il motivo della mancata soluzione del problema da parte del Comune e la ragione che gli impone di accollarsi un oneroso processo per cercare tutela.

A queste incertezze sembra porvi rimedio la Legge numero 13 del 27 febbraio 2009 intitolata “conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008 numero 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, dove all’articolo 6 ter sembra concedersi al giudice la facoltà di applicare i decreti attuativi della Legge quadro sull’inquinamento acustico numero 447/95 al fine di individuare i limiti di tollerabilità.

Detto articolo, titolato “normale tollerabilità delle immissioni acustiche”, così sancisce: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.

Se da un lato questa noma sembra porre fine al cosiddetto doppio binario, dall’altro la poca chiarezza del legislatore richiederebbe l’intervento interpretativo della giurisprudenza.

Dicendo “son fatte salve”, infatti, la Legge sembra voler concedere al giudice la facoltà di utilizzare le norme che disciplinano specifiche sorgenti per individuare la normale tollerabilità di un’immissione; del resto, se il legislatore avesse voluto prevedere un obbligo di riferirsi a tali norme, avrebbe utilizzato diversa terminologia (ad esempio “si osservano”).

Non è un concetto propriamente limpido nemmeno il riferimento a “specifiche sorgenti”, differenziando i casi in cui le sorgenti sono specifiche da quelli in cui non lo sono.

Sembrerebbe volersi attribuire al giudice la facoltà di servirsi delle norme che disciplinano casi particolari per individuare i limiti di tollerabilità. Se così fosse, il giudice potrebbero applicare il Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.04 numero 142 in caso di traffico stradale, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 459 in caso di ferrovie, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 31.10.97, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 20.05.99 e il Decreto del Presidente della Repubblica 9.11.99 numero476 in caso di voli aerei, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12.97 in caso di ascensori e centrali termiche nei condomini e quant’altro. Ma come giustificare diverse decisioni a seconda che l’immissione sia tra quelle disciplinate o meno, pur in presenza di identico danno alla salute dei molestati?

Un ultima osservazione: come inserire in questo contesto l’art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.97 che prevede i differenziali di +5db di giorno e +3db di notte solamente per le attività lavorative? Trattasi di norma che individua sorgenti sonore specifiche? In tal caso il giudice potrà applicarla per individuare il “nuovo criterio di tollerabilità”?

Se il giudice per individuare i limiti di tollerabilità potesse applicare anche l’art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.97, rivolto come già detto unicamente al rumore prodotto da attività professionali/lavorative, si arriverebbe al paradosso che il medesimo rumore potrebbe essere giudicato tollerabile o meno a seconda che provenga da un ambiente lavorativo o da privati.

Come dire che il calpestio è intollerabile se proviene dalla famiglia sovrastante, mentre è tollerabile qualora provenga dal vicino avvocato!

Le sentenze della seconda e della sesta sezione della Corte di Cassazione, rispettivamente numero 939 del 17.01.2011 e numero 2319 del 01.02.2011 lasciano ancora irrisolte le questioni, non affrontando minimamente il problema (nessuna menzione, nemmeno incidentale, alla Legge numero13 del 27.02.2009).

La Cassazione, in sostanza, forse perchè le citate sentenze si riferiscono a contese sorte prima dell’entrata in vigore della Legge numero 13 del 2009, rimane ancorata al cosiddetto “doppio binario” dell’accettabilità sotto il profilo amministrativo e della tollerabilità per gli effetti del codice civile. Presto, però, dovrà illuminare altre strade.

In tema di immissioni acustiche, il cosiddetto “doppio binario” creatosi dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/11/97 attuativo della Legge numero447/95, ha distinto l’accettabilità delle immissioni dal punto di vista amministrativo, dalla tollerabilità delle stesse dal punto di vista privatistico. Tale diversità può essere meglio compresa con un esempio: in presenza di un’immissione acustica che superi di 4db il rumore di fondo durante il giorno, il Comune la considererà accettabile attenendosi all’art.4 del Decreto dl Presidente del Consiglio dei ministri 14/11/97 che fissa i limiti in +5db di giorno e +3 db di notte, mentre a diversa conclusione potrà giungere il Tribunale, in ragione della consolidata giurisprudenza relativa all’articolo 844 del codice civile che individua nei +3db rispetto al rumore di fondo, il limite di tollerabilità delle immissioni sonore.

Questa duplicità di visioni suscita, sia nel responsabile dei rumori, sia nel molestato, una percezione di incertezza del diritto; il primo propenderà per la prevalenza del limite amministrativo, mentre il secondo vedrà in questo stesso limite, il motivo della mancata soluzione del problema da parte del Comune e la ragione che gli impone di accollarsi un oneroso processo per cercare tutela.

A queste incertezze sembra porvi rimedio la Legge numero 13 del 27 febbraio 2009 intitolata “conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008 numero 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, dove all’articolo 6 ter sembra concedersi al giudice la facoltà di applicare i decreti attuativi della Legge quadro sull’inquinamento acustico numero 447/95 al fine di individuare i limiti di tollerabilità.

Detto articolo, titolato “normale tollerabilità delle immissioni acustiche”, così sancisce: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.

Se da un lato questa noma sembra porre fine al cosiddetto doppio binario, dall’altro la poca chiarezza del legislatore richiederebbe l’intervento interpretativo della giurisprudenza.

Dicendo “son fatte salve”, infatti, la Legge sembra voler concedere al giudice la facoltà di utilizzare le norme che disciplinano specifiche sorgenti per individuare la normale tollerabilità di un’immissione; del resto, se il legislatore avesse voluto prevedere un obbligo di riferirsi a tali norme, avrebbe utilizzato diversa terminologia (ad esempio “si osservano”).

Non è un concetto propriamente limpido nemmeno il riferimento a “specifiche sorgenti”, differenziando i casi in cui le sorgenti sono specifiche da quelli in cui non lo sono.

Sembrerebbe volersi attribuire al giudice la facoltà di servirsi delle norme che disciplinano casi particolari per individuare i limiti di tollerabilità. Se così fosse, il giudice potrebbero applicare il Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.04 numero 142 in caso di traffico stradale, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 459 in caso di ferrovie, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 31.10.97, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 20.05.99 e il Decreto del Presidente della Repubblica 9.11.99 numero476 in caso di voli aerei, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12.97 in caso di ascensori e centrali termiche nei condomini e quant’altro. Ma come giustificare diverse decisioni a seconda che l’immissione sia tra quelle disciplinate o meno, pur in presenza di identico danno alla salute dei molestati?

Un ultima osservazione: come inserire in questo contesto l’art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.97 che prevede i differenziali di +5db di giorno e +3db di notte solamente per le attività lavorative? Trattasi di norma che individua sorgenti sonore specifiche? In tal caso il giudice potrà applicarla per individuare il “nuovo criterio di tollerabilità”?

Se il giudice per individuare i limiti di tollerabilità potesse applicare anche l’art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.97, rivolto come già detto unicamente al rumore prodotto da attività professionali/lavorative, si arriverebbe al paradosso che il medesimo rumore potrebbe essere giudicato tollerabile o meno a seconda che provenga da un ambiente lavorativo o da privati.

Come dire che il calpestio è intollerabile se proviene dalla famiglia sovrastante, mentre è tollerabile qualora provenga dal vicino avvocato!

Le sentenze della seconda e della sesta sezione della Corte di Cassazione, rispettivamente numero 939 del 17.01.2011 e numero 2319 del 01.02.2011 lasciano ancora irrisolte le questioni, non affrontando minimamente il problema (nessuna menzione, nemmeno incidentale, alla Legge numero13 del 27.02.2009).

La Cassazione, in sostanza, forse perchè le citate sentenze si riferiscono a contese sorte prima dell’entrata in vigore della Legge numero 13 del 2009, rimane ancorata al cosiddetto “doppio binario” dell’accettabilità sotto il profilo amministrativo e della tollerabilità per gli effetti del codice civile. Presto, però, dovrà illuminare altre strade.