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Inadeguatezza dell’investimento: forma degli obblighi informativi, prove ammissibili e rimedi

Tribunale di Benevento – Sez. Civ.

G.U. Dott.ssa G. Giuliano

Sentenza non definitiva 30 ottobre 2007 n. 1619

Sentenza definitiva 20 maggio 2008 n. 884

Negoziazione di strumenti finanziari – violazione degli obblighi informativi – nullità per violazione di norme imperative – esclusione – inadempimento contrattuale - sussistenza

Determinano la nullità del contratto quadro di negoziazione e dei singoli ordini di acquisto solo le violazioni di norme imperative inficianti elementi intrinseci della fattispecie negoziale, salvo che la legge preveda espressamente la sanzione della nullità. L’inosservanza degli obblighi informativi, attivi e passivi, stabiliti dal TUIF e dal Regolamento Consob di attuazione, attenendo all’esecuzione del contratto, comporta l’inadempimento dello stesso e l’obbligo per l’intermediario di risarcire il danno subito dall’investitore.

Obblighi informativi dell’intermediario – forma e contenuti dell’informazione – inadeguatezza dell’investimento - inammissibilità della prova testimoniale sulla liberatoria rilasciata dal cliente

Mentre vige la piena libertà di forma in capo all’intermediario circa le modalità delle informazioni previste agli artt. 26, lett. c), 28, lett. a) e b), 29, comma 2, Reg. Consob n. 11522, va acquisito e provato per iscritto il consenso prestato dall’investitore ex artt. 27, comma 2, e 29, comma 3, Reg. cit. Ne consegue che è inammissibile, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale tendente a dimostrare che l’investitore ha autorizzato l’esecuzione dell’ordine inadeguato nonostante le avvertenze ricevute, dovendo raggiungersi tale prova solo mediante esibizione del documento sottoscritto o confessione.

Regola del know your customer – dichiarazioni rese dall’investitore sul proprio profilo di rischio – obbligo per l’intermediario di tenere conto in ogni caso di ogni altra informazione disponibile

All’intermediario è fatto obbligo, ai fini della valutazione di adeguatezza dell’investimento, di tenere conto, in ogni caso, di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, anche se difforme dal contenuto della scheda sottoscritta dall’investitore ex art. 28 lett. a).

Sentenza non definitiva 30 ottobre 2007 n. 1619

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:

1) Dott. Gabriele Cioffi Presidente

2) Dott. Ennio Ricci Giudice

3) Dott. Giuliana Giuliano Giudice Relatore

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 1619/07

Nella causa civile, iscritta al n. 2791/2005 R.G.A.C., ritenuta in decisione all’udienza del 23.10.2007, avente ad oggetto:

intermediazione e vendita di strumenti finanziari.

TRA

R.P., elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Porta Rufina n. 6, presso lo studio dell’Avv. Innocenzo Martone, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Antonio Tanza, del foro di Lecce, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.

ATTRICE

E

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Maggioli Antonio, elettivamente domiciliata in Cerreto Sannita, in Via del Sannio n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraenza, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Valentino, del foro di Roma, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

NONCHE’

D.L. Giovanni, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita, in Via del Sannio n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraenza, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Valentino, del foro di Roma, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti, come da verbale e atti di precisazione delle conclusioni, da ritenersi qui integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15.07.2005, R.P., premesso che, in data 24.07.2001, aveva avviato un rapporto di negoziazione in strumenti finanziari con la Banca di Credito Cooperativo di Cerreto Sannita s.c.a.r.l., attualmente, Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., contraddistinto con il n. 8504-25; che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la R.aveva apposto la sua firma in calce alla dichiarazione di rifiuto di fornire informazioni sul proprio profilo di investitore; che, inoltre, l’attrice era stata sollecitata da D.L. Giovanni, funzionario, addetto alla vendita di strumenti finanziari presso lo sportello della banca, a sottoscrivere ordini di acquisto, per Euro 11.000 in obbligazioni “Cirio Hold 01-04 E”, e, per Euro 16.000,00 in “Cerruti Fin 04 E”; che i sollecitati investimenti le erano stati prospettati come prudenti, trattandosi di obbligazioni emesse da due floride società italiane, operanti, rispettivamente, nel settore agroalimentare ed in quello della moda; l’attrice, deduceva, poi, di aver lavorato in Svizzera come operaia e d’essere, attualmente, dipendente di una stazione di servizio carburanti, e, come tale, non assimilabile, certamente, alla categoria degli investitori professionali, di cui all’art. 31 n. 2 del Regolamento Consob 11522/98, e, quindi, meritevole delle garanzie previste a tutela dell’investitore; che, di contro, all’atto della proposizione dell’investimento, il funzionario della banca, addetto agli strumenti finanziari, non aveva richiesto all’attrice alcuna notizia sulla sua esperienza in materia d’investimenti finanziari, né riguardo all’attuale situazione economica, all’entità del proprio patrimonio, mobiliare o immobiliare, ai suoi obiettivi d’investimento, nonché alla propensione al rischio, rispetto anche ad eventuali variazioni, alla data d’apertura del deposito titoli, così violando l’art. 28 n. 1, lett. a) del regolamento Consob n. 11522/98; che, inoltre, il funzionario della banca aveva violato l’art. 96 del Regolamento Consob 11522/98, prevedente, espressamente, che il promotore: a) consegna all’investitore copia di una dichiarazione, redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi d’iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso, prevista dall’art. 30, co. 6, del Testo Unico; b) consegna all’investitore di copia di una comunicazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 8. 2., Il promotore consegna all’investitore la dichiarazione, di cui al co. 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati, in essa riportati; che, peraltro, la firma apposta sul retro dell’ordine di acquisto, contenente le cd. "clausole di salvaguardia", era apocrifa, e, pertanto, ne disconosceva la autenticità; che, infine, l’ordine d’acquisto risultava compilato in modo superficiale ed erroneo, senza l’obbligatoria indicazione completa dei titoli descritti; non era stata consegnata alcuna copia del contratto d’acquisto dei titoli, né il foglio di sintesi, o qualsiasi altro documento informativo; che, la banca, inoltre, non le aveva segnalato l’inadeguatezza dell’investimento come prescritto dall’art. 29 del reg. Consob, in considerazione della peculiarità dei titoli e della loro dimensione quantitativa e della liquidità da lei complessivamente posseduta; che, invero, l’addetto della banca si era limitato a garantire il buon rendimento delle obbligazioni, superiore a quello dei titoli di Stato, e l’assenza di rischi per il capitale investito; che, peraltro, non le era stato illustrato nemmeno l’acquisto d’altri strumenti finanziari meno rischiosi, essendole state rappresentate tali obbligazioni come il miglior investimento possibile in quel momento; che, inoltre, sempre in violazione del dovere d’informazione, la banca non aveva mai chiarito la natura dei titoli fatti acquistare all’attrice, e se erano stati rilevati sul mercato, ovvero erano già in suo possesso o nella titolarità d’altre società appartenenti al medesimo gruppo finanziario o bancario; che, solo in seguito, aveva appreso essere obbligazioni "Cirio Holding Luxembourg S.A. 6,25 scadenza 2004" e "Cerruti Finance S.A. 6,25 scadenza 2004” e quindi emesse da società estere; che, pertanto, la condotta della banca era illecita anche per violazione dell’art. 21, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 27 reg. Consob, atteso che gli acquisti erano stati eseguiti in conflitto di interessi, poiché venduti in contropartita diretta, e non acquistati sul mercato, per conto dell’attrice; che, invero, la banca non aveva mai informato l’attrice del conflitto d’interessi, né aveva richiesto un’approvazione espressa per iscritto per dar corso all’operazione d’investimento in conflitto d’interessi; deduceva, poi, che, oltre alla sottoscrizione degli ordini d’acquisto, non aveva stipulato alcun contratto scritto, in violazione dell’art. 23 del D.lg. 58/1998, per il quale i contratti, relativi alla prestazione dei servizi d’investimento, ed accessori vanno redatti per iscritto, a pena di nullità, ed un esemplare è consegnato al cliente; che, di contro, all’attrice non era stata consegnata alcuna copia dell’obbligazione, né il foglio di sintesi, o qualsivoglia altro documento informativo relativo; che, inoltre, la banca non aveva adempiuto agli obblighi informativi e di diligenza, imposti dal D.lgs. 58/1998 e dal citato regolamento Consob, in quanto l’attrice non era stata posta in grado di valutare, preventivamente, la reale natura dell’investimento, non conoscendone le caratteristiche, i tassi, le spese, gli oneri e le altre condizioni contrattuali, necessarie per esprimere un valido consenso; che, ciò aveva comportato una carenza informativa, integrabile un’ipotesi di errore essenziale, in danno dell’acquirente; che, infine, la mancanza di comunicazioni, riguardo all’investimento, era proseguita anche dopo che le notizie sulle cattive condizioni finanziarie dei gruppi Cirio Finanziaria S.p.A. e Fin. Part S.p.A. e del default delle obbligazioni acquistate erano state apprese dall’attrice dalla stampa nazionale, e non le erano state mai comunicate dalla banca, in violazione dell’art. 28 n. 4 del reg. Consob; l’attrice deduceva, quindi, che la perdita dell’intero capitale investito nelle obbligazioni, a seguito del crac della Cirio e della Fin. Part, era conseguenza immediata e diretta delle violazioni e degli inadempimenti commessi dalla banca, tramite i quali si erano realizzati i suoi incauti investimenti; sul punto, evidenziava, infatti, che le norme del T.U.F. e del reg. Consob, violate dalla banca, erano da considerarsi norme imperative, ex art. 1418 c.c., in quanto finalizzate alla tutela del risparmio, e che la più recente giurisprudenza faceva conseguire da tali violazioni la nullità del contratto d’acquisto; rilevava, altresì, che, ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 58/1998, nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi d’investimento e di quelli accessori, spetta alle banche intermediarie l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta; tanto premesso, R.P. chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia, ovvero l’annullamento degli acquisti delle obbligazioni "Cirio Holding Luxembourg S.A. 6,25 scadenza 2004" e "Cerruti Finance S.A. 6,25 scadenza 2004" e,

Tribunale di Benevento – Sez. Civ.

G.U. Dott.ssa G. Giuliano

Sentenza non definitiva 30 ottobre 2007 n. 1619

Sentenza definitiva 20 maggio 2008 n. 884

Negoziazione di strumenti finanziari – violazione degli obblighi informativi – nullità per violazione di norme imperative – esclusione – inadempimento contrattuale - sussistenza

Determinano la nullità del contratto quadro di negoziazione e dei singoli ordini di acquisto solo le violazioni di norme imperative inficianti elementi intrinseci della fattispecie negoziale, salvo che la legge preveda espressamente la sanzione della nullità. L’inosservanza degli obblighi informativi, attivi e passivi, stabiliti dal TUIF e dal Regolamento Consob di attuazione, attenendo all’esecuzione del contratto, comporta l’inadempimento dello stesso e l’obbligo per l’intermediario di risarcire il danno subito dall’investitore.

Obblighi informativi dell’intermediario – forma e contenuti dell’informazione – inadeguatezza dell’investimento - inammissibilità della prova testimoniale sulla liberatoria rilasciata dal cliente

Mentre vige la piena libertà di forma in capo all’intermediario circa le modalità delle informazioni previste agli artt. 26, lett. c), 28, lett. a) e b), 29, comma 2, Reg. Consob n. 11522, va acquisito e provato per iscritto il consenso prestato dall’investitore ex artt. 27, comma 2, e 29, comma 3, Reg. cit. Ne consegue che è inammissibile, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale tendente a dimostrare che l’investitore ha autorizzato l’esecuzione dell’ordine inadeguato nonostante le avvertenze ricevute, dovendo raggiungersi tale prova solo mediante esibizione del documento sottoscritto o confessione.

Regola del know your customer – dichiarazioni rese dall’investitore sul proprio profilo di rischio – obbligo per l’intermediario di tenere conto in ogni caso di ogni altra informazione disponibile

All’intermediario è fatto obbligo, ai fini della valutazione di adeguatezza dell’investimento, di tenere conto, in ogni caso, di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, anche se difforme dal contenuto della scheda sottoscritta dall’investitore ex art. 28 lett. a).

Sentenza non definitiva 30 ottobre 2007 n. 1619

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:

1) Dott. Gabriele Cioffi Presidente

2) Dott. Ennio Ricci Giudice

3) Dott. Giuliana Giuliano Giudice Relatore

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 1619/07

Nella causa civile, iscritta al n. 2791/2005 R.G.A.C., ritenuta in decisione all’udienza del 23.10.2007, avente ad oggetto:

intermediazione e vendita di strumenti finanziari.

TRA

R.P., elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Porta Rufina n. 6, presso lo studio dell’Avv. Innocenzo Martone, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Antonio Tanza, del foro di Lecce, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.

ATTRICE

E

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Maggioli Antonio, elettivamente domiciliata in Cerreto Sannita, in Via del Sannio n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraenza, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Valentino, del foro di Roma, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

NONCHE’

D.L. Giovanni, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita, in Via del Sannio n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraenza, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Valentino, del foro di Roma, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti, come da verbale e atti di precisazione delle conclusioni, da ritenersi qui integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15.07.2005, R.P., premesso che, in data 24.07.2001, aveva avviato un rapporto di negoziazione in strumenti finanziari con la Banca di Credito Cooperativo di Cerreto Sannita s.c.a.r.l., attualmente, Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., contraddistinto con il n. 8504-25; che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la R.aveva apposto la sua firma in calce alla dichiarazione di rifiuto di fornire informazioni sul proprio profilo di investitore; che, inoltre, l’attrice era stata sollecitata da D.L. Giovanni, funzionario, addetto alla vendita di strumenti finanziari presso lo sportello della banca, a sottoscrivere ordini di acquisto, per Euro 11.000 in obbligazioni “Cirio Hold 01-04 E”, e, per Euro 16.000,00 in “Cerruti Fin 04 E”; che i sollecitati investimenti le erano stati prospettati come prudenti, trattandosi di obbligazioni emesse da due floride società italiane, operanti, rispettivamente, nel settore agroalimentare ed in quello della moda; l’attrice, deduceva, poi, di aver lavorato in Svizzera come operaia e d’essere, attualmente, dipendente di una stazione di servizio carburanti, e, come tale, non assimilabile, certamente, alla categoria degli investitori professionali, di cui all’art. 31 n. 2 del Regolamento Consob 11522/98, e, quindi, meritevole delle garanzie previste a tutela dell’investitore; che, di contro, all’atto della proposizione dell’investimento, il funzionario della banca, addetto agli strumenti finanziari, non aveva richiesto all’attrice alcuna notizia sulla sua esperienza in materia d’investimenti finanziari, né riguardo all’attuale situazione economica, all’entità del proprio patrimonio, mobiliare o immobiliare, ai suoi obiettivi d’investimento, nonché alla propensione al rischio, rispetto anche ad eventuali variazioni, alla data d’apertura del deposito titoli, così violando l’art. 28 n. 1, lett. a) del regolamento Consob n. 11522/98; che, inoltre, il funzionario della banca aveva violato l’art. 96 del Regolamento Consob 11522/98, prevedente, espressamente, che il promotore: a) consegna all’investitore copia di una dichiarazione, redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi d’iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso, prevista dall’art. 30, co. 6, del Testo Unico; b) consegna all’investitore di copia di una comunicazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 8. 2., Il promotore consegna all’investitore la dichiarazione, di cui al co. 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati, in essa riportati; che, peraltro, la firma apposta sul retro dell’ordine di acquisto, contenente le cd. "clausole di salvaguardia", era apocrifa, e, pertanto, ne disconosceva la autenticità; che, infine, l’ordine d’acquisto risultava compilato in modo superficiale ed erroneo, senza l’obbligatoria indicazione completa dei titoli descritti; non era stata consegnata alcuna copia del contratto d’acquisto dei titoli, né il foglio di sintesi, o qualsiasi altro documento informativo; che, la banca, inoltre, non le aveva segnalato l’inadeguatezza dell’investimento come prescritto dall’art. 29 del reg. Consob, in considerazione della peculiarità dei titoli e della loro dimensione quantitativa e della liquidità da lei complessivamente posseduta; che, invero, l’addetto della banca si era limitato a garantire il buon rendimento delle obbligazioni, superiore a quello dei titoli di Stato, e l’assenza di risc >Tribunale di Benevento – Sez. Civ.

G.U. Dott.ssa G. Giuliano

Sentenza non definitiva 30 ottobre 2007 n. 1619

Sentenza definitiva 20 maggio 2008 n. 884

Negoziazione di strumenti finanziari – violazione degli obblighi informativi – nullità per violazione di norme imperative – esclusione – inadempimento contrattuale - sussistenza

Determinano la nullità del contratto quadro di negoziazione e dei singoli ordini di acquisto solo le violazioni di norme imperative inficianti elementi intrinseci della fattispecie negoziale, salvo che la legge preveda espressamente la sanzione della nullità. L’inosservanza degli obblighi informativi, attivi e passivi, stabiliti dal TUIF e dal Regolamento Consob di attuazione, attenendo all’esecuzione del contratto, comporta l’inadempimento dello stesso e l’obbligo per l’intermediario di risarcire il danno subito dall’investitore.

Obblighi informativi dell’intermediario – forma e contenuti dell’informazione – inadeguatezza dell’investimento - inammissibilità della prova testimoniale sulla liberatoria rilasciata dal cliente

Mentre vige la piena libertà di forma in capo all’intermediario circa le modalità delle informazioni previste agli artt. 26, lett. c), 28, lett. a) e b), 29, comma 2, Reg. Consob n. 11522, va acquisito e provato per iscritto il consenso prestato dall’investitore ex artt. 27, comma 2, e 29, comma 3, Reg. cit. Ne consegue che è inammissibile, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale tendente a dimostrare che l’investitore ha autorizzato l’esecuzione dell’ordine inadeguato nonostante le avvertenze ricevute, dovendo raggiungersi tale prova solo mediante esibizione del documento sottoscritto o confessione.

Regola del know your customer – dichiarazioni rese dall’investitore sul proprio profilo di rischio – obbligo per l’intermediario di tenere conto in ogni caso di ogni altra informazione disponibile

All’intermediario è fatto obbligo, ai fini della valutazione di adeguatezza dell’investimento, di tenere conto, in ogni caso, di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, anche se difforme dal contenuto della scheda sottoscritta dall’investitore ex art. 28 lett. a).

Sentenza non definitiva 30 ottobre 2007 n. 1619

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:

1) Dott. Gabriele Cioffi Presidente

2) Dott. Ennio Ricci Giudice

3) Dott. Giuliana Giuliano Giudice Relatore

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 1619/07

Nella causa civile, iscritta al n. 2791/2005 R.G.A.C., ritenuta in decisione all’udienza del 23.10.2007, avente ad oggetto:

intermediazione e vendita di strumenti finanziari.

TRA

R.P., elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Porta Rufina n. 6, presso lo studio dell’Avv. Innocenzo Martone, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Antonio Tanza, del foro di Lecce, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.

ATTRICE

E

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Maggioli Antonio, elettivamente domiciliata in Cerreto Sannita, in Via del Sannio n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraenza, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Valentino, del foro di Roma, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

NONCHE’

D.L. Giovanni, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita, in Via del Sannio n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraenza, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Valentino, del foro di Roma, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti, come da verbale e atti di precisazione delle conclusioni, da ritenersi qui integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15.07.2005, R.P., premesso che, in data 24.07.2001, aveva avviato un rapporto di negoziazione in strumenti finanziari con la Banca di Credito Cooperativo di Cerreto Sannita s.c.a.r.l., attualmente, Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., contraddistinto con il n. 8504-25; che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la R.aveva apposto la sua firma in calce alla dichiarazione di rifiuto di fornire informazioni sul proprio profilo di investitore; che, inoltre, l’attrice era stata sollecitata da D.L. Giovanni, funzionario, addetto alla vendita di strumenti finanziari presso lo sportello della banca, a sottoscrivere ordini di acquisto, per Euro 11.000 in obbligazioni “Cirio Hold 01-04 E”, e, per Euro 16.000,00 in “Cerruti Fin 04 E”; che i sollecitati investimenti le erano stati prospettati come prudenti, trattandosi di obbligazioni emesse da due floride società italiane, operanti, rispettivamente, nel settore agroalimentare ed in quello della moda; l’attrice, deduceva, poi, di aver lavorato in Svizzera come operaia e d’essere, attualmente, dipendente di una stazione di servizio carburanti, e, come tale, non assimilabile, certamente, alla categoria degli investitori professionali, di cui all’art. 31 n. 2 del Regolamento Consob 11522/98, e, quindi, meritevole delle garanzie previste a tutela dell’investitore; che, di contro, all’atto della proposizione dell’investimento, il funzionario della banca, addetto agli strumenti finanziari, non aveva richiesto all’attrice alcuna notizia sulla sua esperienza in materia d’investimenti finanziari, né riguardo all’attuale situazione economica, all’entità del proprio patrimonio, mobiliare o immobiliare, ai suoi obiettivi d’investimento, nonché alla propensione al rischio, rispetto anche ad eventuali variazioni, alla data d’apertura del deposito titoli, così violando l’art. 28 n. 1, lett. a) del regolamento Consob n. 11522/98; che, inoltre, il funzionario della banca aveva violato l’art. 96 del Regolamento Consob 11522/98, prevedente, espressamente, che il promotore: a) consegna all’investitore copia di una dichiarazione, redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi d’iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso, prevista dall’art. 30, co. 6, del Testo Unico; b) consegna all’investitore di copia di una comunicazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 8. 2., Il promotore consegna all’investitore la dichiarazione, di cui al co. 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati, in essa riportati; che, peraltro, la firma apposta sul retro dell’ordine di acquisto, contenente le cd. "clausole di salvaguardia", era apocrifa, e, pertanto, ne disconosceva la autenticità; che, infine, l’ordine d’acquisto risultava compilato in modo superficiale ed erroneo, senza l’obbligatoria indicazione completa dei titoli descritti; non era stata consegnata alcuna copia del contratto d’acquisto dei titoli, né il foglio di sintesi, o qualsiasi altro documento informativo; che, la banca, inoltre, non le aveva segnalato l’inadeguatezza dell’investimento come prescritto dall’art. 29 del reg. Consob, in considerazione della peculiarità dei titoli e della loro dimensione quantitativa e della liquidità da lei complessivamente posseduta; che, invero, l’addetto della banca si era limitato a garantire il buon rendimento delle obbligazioni, superiore a quello dei titoli di Stato, e l’assenza di rischi per il capitale investito; che, peraltro, non le era stato illustrato nemmeno l’acquisto d’altri strumenti finanziari meno rischiosi, essendole state rappresentate tali obbligazioni come il miglior investimento possibile in quel momento; che, inoltre, sempre in violazione del dovere d’informazione, la banca non aveva mai chiarito la natura dei titoli fatti acquistare all’attrice, e se erano stati rilevati sul mercato, ovvero erano già in suo possesso o nella titolarità d’altre società appartenenti al medesimo gruppo finanziario o bancario; che, solo in seguito, aveva appreso essere obbligazioni "Cirio Holding Luxembourg S.A. 6,25 scadenza 2004" e "Cerruti Finance S.A. 6,25 scadenza 2004” e quindi emesse da società estere; che, pertanto, la condotta della banca era illecita anche per violazione dell’art. 21, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 27 reg. Consob, atteso che gli acquisti erano stati eseguiti in conflitto di interessi, poiché venduti in contropartita diretta, e non acquistati sul mercato, per conto dell’attrice; che, invero, la banca non aveva mai informato l’attrice del conflitto d’interessi, né aveva richiesto un’approvazione espressa per iscritto per dar corso all’operazione d’investimento in conflitto d’interessi; deduceva, poi, che, oltre alla sottoscrizione degli ordini d’acquisto, non aveva stipulato alcun contratto scritto, in violazione dell’art. 23 del D.lg. 58/1998, per il quale i contratti, relativi alla prestazione dei servizi d’investimento, ed accessori vanno redatti per iscritto, a pena di nullità, ed un esemplare è consegnato al cliente; che, di contro, all’attrice non era stata consegnata alcuna copia dell’obbligazione, né il foglio di sintesi, o qualsivoglia altro documento informativo relativo; che, inoltre, la banca non aveva adempiuto agli obblighi informativi e di diligenza, imposti dal D.lgs. 58/1998 e dal citato regolamento Consob, in quanto l’attrice non era stata posta in grado di valutare, preventivamente, la reale natura dell’investimento, non conoscendone le caratteristiche, i tassi, le spese, gli oneri e le altre condizioni contrattuali, necessarie per esprimere un valido consenso; che, ciò aveva comportato una carenza informativa, integrabile un’ipotesi di errore essenziale, in danno dell’acquirente; che, infine, la mancanza di comunicazioni, riguardo all’investimento, era proseguita anche dopo che le notizie sulle cattive condizioni finanziarie dei gruppi Cirio Finanziaria S.p.A. e Fin. Part S.p.A. e del default delle obbligazioni acquistate erano state apprese dall’attrice dalla stampa nazionale, e non le erano state mai comunicate dalla banca, in violazione dell’art. 28 n. 4 del reg. Consob; l’attrice deduceva, quindi, che la perdita dell’intero capitale investito nelle obbligazioni, a seguito del crac della Cirio e della Fin. Part, era conseguenza immediata e diretta delle violazioni e degli inadempimenti commessi dalla banca, tramite i quali si erano realizzati i suoi incauti investimenti; sul punto, evidenziava, infatti, che le norme del T.U.F. e del reg. Consob, violate dalla banca, erano da considerarsi norme imperative, ex art. 1418 c.c., in quanto finalizzate alla tutela del risparmio, e che la più recente giurisprudenza faceva conseguire da tali violazioni la nullità del contratto d’acquisto; rilevava, altresì, che, ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 58/1998, nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi d’investimento e di quelli accessori, spetta alle banche intermediarie l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta; tanto premesso, R.P. chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia, ovvero l’annullamento degli acquisti delle obbligazioni "Cirio Holding Luxembourg S.A. 6,25 scadenza 2004" e "Cerruti Finance S.A. 6,25 scadenza 2004" e,