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Inadempimento agli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria: banca vince la causa instaurata da un cliente

Nota a Tribunale di Bologna - Sezione Seconda Civile, Sentenza 10 febbraio 2011, n.379
Con la sentenza n. 379 del 10.02.2011 il Tribunale civile di Bologna (Giudici Pasquale Liccardo, Roberta Cinosuro, Pietro Iovino) si è nuovamente pronunciato sui doveri di condotta degli intermediari finanziari, chiarendo, in particolare, l’estensione degli obblighi informativi nonché le conseguenze delle eventuali violazioni.

Tale decisione ha consentito, quindi, di circoscrivere l’ambito di sanzionabilità degli intermediari finanziari.

IL CASO

Nel caso di specie, i Giudici del Tribunale di Bologna hanno ritenuto di non dover condannare, per violazione dei doveri informativi, una banca che aveva omesso di consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari in un’operazione di acquisto di obbligazioni argentine.

Infatti, secondo il Collegio emiliano, che ha ampiamente parametrato la propria decisione sul caso concreto, la banca aveva, nello specifico, pienamente adempiuto a tutti gli altri obblighi di informazione ad essa spettanti, anche verificando e valutando l’adeguatezza dell’operazione.

Conseguentemente, la mancata consegna del predetto documento non ha potuto essere considerata inadempimento di non scarsa importanza, tale da imporre la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come noto il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e il Regolamento Consob n. 11522 del 1998 impongono a tutti gli intermediari finanziari di compiutamente informare i propri clienti sulla tipologia delle operazioni nonché sui rischi a queste collegati.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE

I suddetti obblighi informativi vanno individuati, da un lato, nei c.d. obblighi di informazione passiva ovvero nella valutazione della situazione finanziaria e degli obiettivi dell’investitore e, dall’altro, negli obblighi di informazione attivi, consistenti nella segnalazione dell’eventuale conflitto di interessi e dell’eventuale inadeguatezza dell’operazione.

Tuttavia ci si deve chiedere fino a che punto l’obbligo di informazione al cliente da parte dell’intermediario finanziario possa essere esteso e quando si debba individuare una violazione delle suddette regole, ricordando che in tale ambito la negoziazione di strumenti finanziari impone all’intermediario un comportamento particolarmente diligente.

LE PRECEDENTI SENTENZE DI MERITO

Le suddette disposizioni sono state da sempre il punto di riferimento dei Tribunali di merito che si sono dovute pronunciare nelle numerose controversie instaurate dai clienti di banche nostrane a seguito del default dei bond argentini nonché dei crac Parmalat e Cirio.

Già diverse volte il Tribunale di Bologna, nella sua seconda sezione, si è espresso a tal riguardo (si veda la recente sentenza n. 5407 del 2009, la cui nota a sentenza è già stata pubblicata su Filodiritto), censurando il comportamento delle banche per mancato adempimento ai doveri di diligenza ed informazione, in particolare, proprio per l’avvenuta violazione dell’obbligo di valutazione sull’adeguatezza dell’operazione.

Tali sentenze di condanna, come nel caso del 2009, sono state emesse qualora il Tribunale abbia ritenuto che l’investimento non fosse adeguato al profilo patrimoniale e di rischio degli investitori.

LA NUOVA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

E’ sulla presunta responsabilità di una banca per violazione dell’obbligo di informazione nel corso di una operazione di intermediazione finanziaria inerente i bond argentini, che questa volta si è nuovamente pronunciato il Tribunale di Bologna, II sezione civile (sentenza n. 379 del 10 febbraio 2011), ma con una decisione di segno opposto alle precedenti.

NEL MERITO

Per ciò che concerne il merito, infatti, il Collegio di Giudici emiliani ha ritenuto che non si potesse individuare responsabilità alcuna della banca convenuta per non aver consegnato al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, peraltro non ancora obbligatorio all’epoca della stipula del contratto di investimento e del primo dei due acquisti di bond, in quanto l’inadempimento dell’intermediario non poteva essere qualificato come rilevante.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Il caso di specie richiede un piccolo rilievo anche su una particolare questione sollevata in via pregiudiziale. Infatti, con riferimento agli attori, eredi dell’investitore, la banca ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire e l’assenza di titolarità quanto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Ciò atteso che, secondo la banca, essendosi già risolto il contratto, gli stessi non avrebbero potuto subentrare iure successionis nel contratto in virtù del quale vennero eseguite le operazioni di compravendita dei bond argentini contestate.

Tale eccezione è stata, tuttavia, disattesa dal Collegio che ha, tout court, affermato che i suddetti contratti non possono essere fatti rientrare nella categoria dei contratti intuitu personae né nella più ampia categoria dei contratti personali.

IL RAGIONAMENTO LOGICO-GIURIDICO DEL COLLEGIO FELSINEO

Il Tribunale di Bologna ha esplicitamente chiarito che in tali operazioni finanziarie assume particolare rilievo l’obbligo delle banche di valutare l’adeguatezza dell’operazione in concreto e cioè con riferimento alle caratteristiche personali e finanziarie del cliente, ai precedenti investimenti da questo effettuati nonché sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso al momento della stipula del contratto quadro.

L’intermediario non è, quindi, esentato dall’eseguire la succitata valutazione nemmeno se il cliente abbia precedente esperienza nell’ambito degli investimenti, anche ad alto rischio, e neanche se il cliente si rifiuti di fornire notizie sulla propria propensione al rischio, le proprie disponibilità economiche e le finalità dell’operazione.

Infatti qualora l’investimento dovesse risultare inadeguato scatta l’ulteriore onere per l’intermediario di segnalare tale inadeguatezza e di poter eseguire l’ordine dia acquisto solo se impartito per iscritto.

DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI

Tra i doveri sopra esposti rientra, ora, anche quello di consegnare, prima della conclusione del contratto quadro, il documento sui rischi generali che fornisce, appunto, informazioni generali sul funzionamento del mercato finanziario e sui rischi legati alle singole tipologie di investimento.

E’ bene chiarire che tra i precitati vincoli di informazione non si può, tuttavia, ritenere rientrante anche il generico dovere di informare il cliente sull’andamento dei titoli in portafoglio, tranne nei casi in cui tra investitore e cliente siano stati instaurati rapporti di gestione patrimoniale o consulenza, e non un semplice contratto di compravendita titoli.

Tale principio resta quindi valido anche nel caso di strumenti finanziari che al momento dell’acquisto fossero considerati un ottimo investimento e che, successivamente, si siano rivelati privi di valore.

Come detto, il caso che è stato portato davanti al Tribunale di Bologna riguardava proprio un cliente che aveva acquistato, tramite una banca, obbligazioni argentine in un momento in cui il mercato non considerava rischioso un investimento di questo tipo e che, avendo, poi, subito una grave perdita dovuta al default del titolo, ha richiesto la nullità del contratto stipulato con la banca per contrarietà a norme imperative o in subordine la risoluzione del contratto per grave inadempimento nonché la condanna della banca al risarcimento dei danni.

Dalle risultanze di causa è tuttavia emerso che, prima della stipula del contratto quadro, la banca si era correttamente adoperata ai fini di verificare il profilo dell’investitore, benché questi si fosse sottratto alla richiesta di fornire indicazioni in tal senso.

Unico neo nel comportamento della banca è stata, quindi, solo la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

In tal senso il Tribunale di Bologna ha ben chiarito che la suddetta omissione deve essere inquadrata quale inadempimento agli obblighi informativi verso il cliente, ma ha altresì precisato che un tale inadempimento non può determinare né la nullità del contratto quadro né la risoluzione dello stesso per inadempimento contrattuale e tanto meno il risarcimento del danno. Vediamo perché.

Quanto all’impossibilità di dichiarare la nullità del contratto quadro, la Corte emiliana, pur qualificando i precetti che sanciscono gli obblighi di informazione come imperativi, ha, tuttavia, precisato che la violazione di tali norme non determina una nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, in quanto nessuna delle precitate disposizioni attiene alla fase di formazione del contratto.

E’ infatti indubbio che i suddetti precetti siano disposizioni non derogabili dalle parti contraenti.

Ciò detto, quanto alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, è necessario individuare correttamente il tipo di sanzione in caso di violazione delle suddette norme.

In tal senso la Corte di Cassazione, dopo numerose pronunce di merito contrastanti sul punto, si è espressa, a Sezioni Unite, ritenendo sussistente la responsabilità precontrattuale dell’intermediario qualora la violazione avvenga nella fase antecedente/coincidente alla stipula del contratto quadro, mentre ha individuato la responsabilità contrattuale unicamente quando la violazione avvenga nella fase di esecuzione del contratto stesso, in ogni caso escludendo la sanzione della nullità (cfr. sentenze Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007).

In ossequio all’orientamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale di Bologna ha, pertanto, ritenuto che la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari potesse rientrare solamente nell’ambito della responsabilità per inadempimento contrattuale e che tuttavia, per aversi una reale responsabilità vi dovesse essere una verifica in concreto sull’effettivo non corretto adempimento ai doveri di protezione e informazione gravanti sull’intermediario.

LA DECISIONE SUL CASO CONCRETO

Quanto all’eventuale onere per la banca di risarcire i danni, la verifica spiegata ha permesso di individuare che il contratto quadro era conforme alle norme in vigore al momento della stipula ed era stato predisposto dalla banca nel rispetto dei principi generali e delle regole di comportamento imposte agli intermediari finanziari, che l’operazione di investimento era stata sottoposta al vaglio dell’adeguatezza ed era stata correttamente individuata come congrua al profilo di rischio del cliente e che la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari non potesse essere, quindi, qualificata come inadempimento rilevante né originare un onere di risarcimento danni in capo alla banca.

La scarsa importanza o irrilevanza dell’inadempimento è stata ovviamente valutata dal Tribunale di Bologna non solo con riferimento al caso concreto, ma soprattutto, tenendo conto dell’interesse del cliente che aveva subito l’inadempimento.

Gli elementi che hanno permesso ai Giudici bolognesi di ritenere insussistente un inadempimento rilevante sono stati, in particolare:

1) la verifica che la banca avesse adempiuto a tutti gli altri obblighi informativi, con speciale riferimento anche a quello di valutazione sull’adeguatezza dell’operazione;

2) le caratteristiche del titolo al momento in cui è stata effettuata l’operazione (all’epoca considerato sicuro);

3) il profilo e le capacità di investimento del cliente, che sono risultate di livello medio-alto per avere, egli, precedentemente e contemporaneamente all’acquisto di bond argentini, effettuato investimenti caratterizzati da un profilo di rischio medio, quali azioni di varie società o alto, come le obbligazioni emesse da Russia, Turchia, Messico, Città di Mosca, Colombia e Brasile;

4) il fatto che il cliente non avesse sottoscritto con la banca alcun contratto di gestione patrimoniale e/o consulenza.

Quanto sopra esposto ha, quindi, determinato il Tribunale a ritenere che la banca abbia agito con correttezza, sostanzialmente rispettando gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente all’epoca dei due investimenti oggetto di causa.

Pertanto i Giudici di merito, dichiarando l’integrale soccombenza del cliente, hanno correttamente disposto anche la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese legali della banca.

Vale la pena di fare un appunto finale: qualora il Tribunale avesse dovuto ritenere sussistente un inadempimento di non scarsa importanza, il cliente, ai fini di ottenere un risarcimento danni dalla banca, avrebbe comunque dovuto provare il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno subito, eventualmente anche tramite presunzioni, affinché risultasse chiaro che, se avesse ricevuto il documento mancante, avrebbe investito in modo diverso.

Con la sentenza n. 379 del 10.02.2011 il Tribunale civile di Bologna (Giudici Pasquale Liccardo, Roberta Cinosuro, Pietro Iovino) si è nuovamente pronunciato sui doveri di condotta degli intermediari finanziari, chiarendo, in particolare, l’estensione degli obblighi informativi nonché le conseguenze delle eventuali violazioni.

Tale decisione ha consentito, quindi, di circoscrivere l’ambito di sanzionabilità degli intermediari finanziari.

IL CASO

Nel caso di specie, i Giudici del Tribunale di Bologna hanno ritenuto di non dover condannare, per violazione dei doveri informativi, una banca che aveva omesso di consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari in un’operazione di acquisto di obbligazioni argentine.

Infatti, secondo il Collegio emiliano, che ha ampiamente parametrato la propria decisione sul caso concreto, la banca aveva, nello specifico, pienamente adempiuto a tutti gli altri obblighi di informazione ad essa spettanti, anche verificando e valutando l’adeguatezza dell’operazione.

Conseguentemente, la mancata consegna del predetto documento non ha potuto essere considerata inadempimento di non scarsa importanza, tale da imporre la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come noto il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e il Regolamento Consob n. 11522 del 1998 impongono a tutti gli intermediari finanziari di compiutamente informare i propri clienti sulla tipologia delle operazioni nonché sui rischi a queste collegati.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE

I suddetti obblighi informativi vanno individuati, da un lato, nei c.d. obblighi di informazione passiva ovvero nella valutazione della situazione finanziaria e degli obiettivi dell’investitore e, dall’altro, negli obblighi di informazione attivi, consistenti nella segnalazione dell’eventuale conflitto di interessi e dell’eventuale inadeguatezza dell’operazione.

Tuttavia ci si deve chiedere fino a che punto l’obbligo di informazione al cliente da parte dell’intermediario finanziario possa essere esteso e quando si debba individuare una violazione delle suddette regole, ricordando che in tale ambito la negoziazione di strumenti finanziari impone all’intermediario un comportamento particolarmente diligente.

LE PRECEDENTI SENTENZE DI MERITO

Le suddette disposizioni sono state da sempre il punto di riferimento dei Tribunali di merito che si sono dovute pronunciare nelle numerose controversie instaurate dai clienti di banche nostrane a seguito del default dei bond argentini nonché dei crac Parmalat e Cirio.

Già diverse volte il Tribunale di Bologna, nella sua seconda sezione, si è espresso a tal riguardo (si veda la recente sentenza n. 5407 del 2009, la cui nota a sentenza è già stata pubblicata su Filodiritto), censurando il comportamento delle banche per mancato adempimento ai doveri di diligenza ed informazione, in particolare, proprio per l’avvenuta violazione dell’obbligo di valutazione sull’adeguatezza dell’operazione.

Tali sentenze di condanna, come nel caso del 2009, sono state emesse qualora il Tribunale abbia ritenuto che l’investimento non fosse adeguato al profilo patrimoniale e di rischio degli investitori.

LA NUOVA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

E’ sulla presunta responsabilità di una banca per violazione dell’obbligo di informazione nel corso di una operazione di intermediazione finanziaria inerente i bond argentini, che questa volta si è nuovamente pronunciato il Tribunale di Bologna, II sezione civile (sentenza n. 379 del 10 febbraio 2011), ma con una decisione di segno opposto alle precedenti.

NEL MERITO

Per ciò che concerne il merito, infatti, il Collegio di Giudici emiliani ha ritenuto che non si potesse individuare responsabilità alcuna della banca convenuta per non aver consegnato al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, peraltro non ancora obbligatorio all’epoca della stipula del contratto di investimento e del primo dei due acquisti di bond, in quanto l’inadempimento dell’intermediario non poteva essere qualificato come rilevante.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Il caso di specie richiede un piccolo rilievo anche su una particolare questione sollevata in via pregiudiziale. Infatti, con riferimento agli attori, eredi dell’investitore, la banca ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire e l’assenza di titolarità quanto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Ciò atteso che, secondo la banca, essendosi già risolto il contratto, gli stessi non avrebbero potuto subentrare iure successionis nel contratto in virtù del quale vennero eseguite le operazioni di compravendita dei bond argentini contestate.

Tale eccezione è stata, tuttavia, disattesa dal Collegio che ha, tout court, affermato che i suddetti contratti non possono essere fatti rientrare nella categoria dei contratti intuitu personae né nella più ampia categoria dei contratti personali.

IL RAGIONAMENTO LOGICO-GIURIDICO DEL COLLEGIO FELSINEO

Il Tribunale di Bologna ha esplicitamente chiarito che in tali operazioni finanziarie assume particolare rilievo l’obbligo delle banche di valutare l’adeguatezza dell’operazione in concreto e cioè con riferimento alle caratteristiche personali e finanziarie del cliente, ai precedenti investimenti da questo effettuati nonché sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso al momento della stipula del contratto quadro.

L’intermediario non è, quindi, esentato dall’eseguire la succitata valutazione nemmeno se il cliente abbia precedente esperienza nell’ambito degli investimenti, anche ad alto rischio, e neanche se il cliente si rifiuti di fornire notizie sulla propria propensione al rischio, le proprie disponibilità economiche e le finalità dell’operazione.

Infatti qualora l’investimento dovesse risultare inadeguato scatta l’ulteriore onere per l’intermediario di segnalare tale inadeguatezza e di poter eseguire l’ordine dia acquisto solo se impartito per iscritto.

DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI

Tra i doveri sopra esposti rientra, ora, anche quello di consegnare, prima della conclusione del contratto quadro, il documento sui rischi generali che fornisce, appunto, informazioni generali sul funzionamento del mercato finanziario e sui rischi legati alle singole tipologie di investimento.

E’ bene chiarire che tra i precitati vincoli di informazione non si può, tuttavia, ritenere rientrante anche il generico dovere di informare il cliente sull’andamento dei titoli in portafoglio, tranne nei casi in cui tra investitore e cliente siano stati instaurati rapporti di gestione patrimoniale o consulenza, e non un semplice contratto di compravendita titoli.

Tale principio resta quindi valido anche nel caso di strumenti finanziari che al momento dell’acquisto fossero considerati un ottimo investimento e che, successivamente, si siano rivelati privi di valore.

Come detto, il caso che è stato portato davanti al Tribunale di Bologna riguardava proprio un cliente che aveva acquistato, tramite una banca, obbligazioni argentine in un momento in cui il mercato non considerava rischioso un investimento di questo tipo e che, avendo, poi, subito una grave perdita dovuta al default del titolo, ha richiesto la nullità del contratto stipulato con la banca per contrarietà a norme imperative o in subordine la risoluzione del contratto per grave inadempimento nonché la condanna della banca al risarcimento dei danni.

Dalle risultanze di causa è tuttavia emerso che, prima della stipula del contratto quadro, la banca si era correttamente adoperata ai fini di verificare il profilo dell’investitore, benché questi si fosse sottratto alla richiesta di fornire indicazioni in tal senso.

Unico neo nel comportamento della banca è stata, quindi, solo la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

In tal senso il Tribunale di Bologna ha ben chiarito che la suddetta omissione deve essere inquadrata quale inadempimento agli obblighi informativi verso il cliente, ma ha altresì precisato che un tale inadempimento non può determinare né la nullità del contratto quadro né la risoluzione dello stesso per inadempimento contrattuale e tanto meno il risarcimento del danno. Vediamo perché.

Quanto all’impossibilità di dichiarare la nullità del contratto quadro, la Corte emiliana, pur qualificando i precetti che sanciscono gli obblighi di informazione come imperativi, ha, tuttavia, precisato che la violazione di tali norme non determina una nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, in quanto nessuna delle precitate disposizioni attiene alla fase di formazione del contratto.

E’ infatti indubbio che i suddetti precetti siano disposizioni non derogabili dalle parti contraenti.

Ciò detto, quanto alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, è necessario individuare correttamente il tipo di sanzione in caso di violazione delle suddette norme.

In tal senso la Corte di Cassazione, dopo numerose pronunce di merito contrastanti sul punto, si è espressa, a Sezioni Unite, ritenendo sussistente la responsabilità precontrattuale dell’intermediario qualora la violazione avvenga nella fase antecedente/coincidente alla stipula del contratto quadro, mentre ha individuato la responsabilità contrattuale unicamente quando la violazione avvenga nella fase di esecuzione del contratto stesso, in ogni caso escludendo la sanzione della nullità (cfr. sentenze Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007).

In ossequio all’orientamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale di Bologna ha, pertanto, ritenuto che la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari potesse rientrare solamente nell’ambito della responsabilità per inadempimento contrattuale e che tuttavia, per aversi una reale responsabilità vi dovesse essere una verifica in concreto sull’effettivo non corretto adempimento ai doveri di protezione e informazione gravanti sull’intermediario.

LA DECISIONE SUL CASO CONCRETO

Quanto all’eventuale onere per la banca di risarcire i danni, la verifica spiegata ha permesso di individuare che il contratto quadro era conforme alle norme in vigore al momento della stipula ed era stato predisposto dalla banca nel rispetto dei principi generali e delle regole di comportamento imposte agli intermediari finanziari, che l’operazione di investimento era stata sottoposta al vaglio dell’adeguatezza ed era stata correttamente individuata come congrua al profilo di rischio del cliente e che la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari non potesse essere, quindi, qualificata come inadempimento rilevante né originare un onere di risarcimento danni in capo alla banca.

La scarsa importanza o irrilevanza dell’inadempimento è stata ovviamente valutata dal Tribunale di Bologna non solo con riferimento al caso concreto, ma soprattutto, tenendo conto dell’interesse del cliente che aveva subito l’inadempimento.

Gli elementi che hanno permesso ai Giudici bolognesi di ritenere insussistente un inadempimento rilevante sono stati, in particolare:

1) la verifica che la banca avesse adempiuto a tutti gli altri obblighi informativi, con speciale riferimento anche a quello di valutazione sull’adeguatezza dell’operazione;

2) le caratteristiche del titolo al momento in cui è stata effettuata l’operazione (all’epoca considerato sicuro);

3) il profilo e le capacità di investimento del cliente, che sono risultate di livello medio-alto per avere, egli, precedentemente e contemporaneamente all’acquisto di bond argentini, effettuato investimenti caratterizzati da un profilo di rischio medio, quali azioni di varie società o alto, come le obbligazioni emesse da Russia, Turchia, Messico, Città di Mosca, Colombia e Brasile;

4) il fatto che il cliente non avesse sottoscritto con la banca alcun contratto di gestione patrimoniale e/o consulenza.

Quanto sopra esposto ha, quindi, determinato il Tribunale a ritenere che la banca abbia agito con correttezza, sostanzialmente rispettando gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente all’epoca dei due investimenti oggetto di causa.

Pertanto i Giudici di merito, dichiarando l’integrale soccombenza del cliente, hanno correttamente disposto anche la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese legali della banca.

Vale la pena di fare un appunto finale: qualora il Tribunale avesse dovuto ritenere sussistente un inadempimento di non scarsa importanza, il cliente, ai fini di ottenere un risarcimento danni dalla banca, avrebbe comunque dovuto provare il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno subito, eventualmente anche tramite presunzioni, affinché risultasse chiaro che, se avesse ricevuto il documento mancante, avrebbe investito in modo diverso.