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Intercettazioni: maggiori garanzie per l’imputato e tutela del diritto alla privacy

Intercettazioni: maggiori garanzie per l’imputato e tutela del diritto alla privacy
Intercettazioni: maggiori garanzie per l’imputato e tutela del diritto alla privacy

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Il 26 gennaio 2018 è entrata in vigore la riforma della disciplina in materia di intercettazioni, attuata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

Dal punto di vista sostanziale, la novella legislativa ha previsto l’introduzione dalla nuova fattispecie di reato di cui all’articolo 617-septies del Codice Penale (“Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente”) che punisce “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione” con la pena della reclusione fino a quattro anni.

Per tale delitto, per il quale si prevede quale condizione di procedibilità la querela della persona offesa, la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca.

Le novità più rilevanti interessano, però, il processo penale.

Innanzitutto, si prevede una maggior tutela del diritto di difesa dell’imputato, le cui comunicazioni o conversazioni con il proprio difensore, se intercettate, non potranno essere trascritte, neanche sommariamente, mentre il difensore avrà a disposizione più tempo per consultare i verbali di intercettazione: dai cinque giorni precedentemente previsti, si passa a dieci giorni, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dieci giorni in caso di procedimenti particolarmente complessi e con un numero rilevante di intercettazioni.

La novella legislativa interviene tutelando anche il diritto alla privacy, non solo dell’imputato, ma anche dei altri soggetti che nulla hanno a che fare con le indagini in corso. Infatti, si prevede il divieto di trascrizione anche sommaria delle comunicazioni e delle conversazioni che risultino irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti.

L’ordinanza di applicazione delle misure cautelari di cui all’articolo 292 del Codice di Procedura Penale sarà sottratta agli atti per i quali è previsto il divieto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 114 del codice di rito, potendo ora essere pubblicata integralmente, così tutelando e, per certi versi, rafforzando il diritto di cronaca.

Ma anche tale ordinanza cambia ora il suo contenuto, in quanto la stessa potrà contenere, solo “quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi”, soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate.

Cambia anche la cosiddetta “udienza stralcio”, che si comporrà ora di due fasi: in un primo momento, il Pubblico Ministero provvederà a depositare le comunicazioni e le conversazioni intercettate ritenute utili ai fini di prova, così consentendo alla difesa di conoscere gli elementi su cui la Pubblica Accusa intende fare richiesta di acquisizione; in un secondo momento, il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà all’acquisizione delle conversazioni e delle comunicazioni nel contraddittorio delle parti. La documentazione non acquisita sarà restituita al Pubblico Ministero, che provvederà alla conservazione in un apposito archivio all’uopo creato presso il suo ufficio, il cui accesso sarà consentito solo a giudici, difensori e ausiliari autorizzati dal Pubblico Ministero.

Infine, la normativa introduce la regolamentazione dei cosiddetti “Trojan Horse”, ossia i captori informatici, virus informatici in grado di trasformare qualsiasi dispositivo elettronico portatile in potentissimi strumenti di intercettazione e localizzazione. Il loro utilizzo sarà consentito, ai fini dell’intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per reati di criminalità organizzata o di terrorismo o qualora vi sia “fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”.

(Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216)

 

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