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La Cassazione si pronuncia sulla natura del Fondo di garanzia TFR dell’INPS

Al termine del giudizio di secondo grado, la Corte d’appello di Brescia aveva stabilito che il Fondo di garanzia degli importi dovuti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto è obbligato al pagamento del Trattamento in solido con il datore di lavoro e di conseguenza che la rinuncia all’eccezione di prescrizione degli organi della procedura concorsuale cui era stata sottoposta la società datrice di lavoro dei ricorrenti non era opponibile all’INPS.

 

La Cassazione compie una ricognizione dell’istituto, individuandone la natura ed il funzionamento. “Il Fondo di garanzia è istituito presso l’INPS con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del Codice Civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata”.

 

Secondo la Cassazione, “Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata. Appare quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell’articolo 2935 Codice Civile, prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’INPS”.

   

La Cassazione ha così stabilito il seguente principio di diritto, cui dovrà uniformarsi la Corte d’appello di Milano: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto a carico dello speciale fondo di cui all’articolo 2 della legge n.297 del 1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia”.

 

align="justify">Al termine del giudizio di secondo grado, la Corte d’appello di Brescia aveva stabilito che il Fondo di garanzia degli importi dovuti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto è obbligato al pagamento del Trattamento in solido con il datore di lavoro e di conseguenza che la rinuncia all’eccezione di prescrizione degli organi della procedura concorsuale cui era stata sottoposta la società datrice di lavoro dei ricorrenti non era opponibile all’INPS.

 

La Cassazione compie una ricognizione dell’istituto, individuandone la natura ed il funzionamento. “Il Fondo di garanzia è istituito presso l’INPS con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del Codice Civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata”.

 

Secondo la Cassazione, “Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata. Appare quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell’articolo 2935 Codice Civile, prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’INPS”.

   

La Cassazione ha così stabilito il seguente principio di diritto, cui dovrà uniformarsi la Corte d’appello di Milano: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto a carico dello speciale fondo di cui all’articolo 2 della legge n.297 del 1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia”.