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La certificazione AEO

LA CERTIFICAZIONE AEO

Una delle novità più rilevanti che emergono dalla nuova versione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/92 e successive modifiche) è rappresentata dall’introduzione di un nuovo “status” che può essere riconosciuto a taluni operatori che dimostrino il rigoroso rispetto delle normative doganali e di sicurezza sui prodotti. Al fine di poter acquisire lo status di “operatore economico autorizzato” è necessario presentare un’apposita domanda alle competenti autorità doganali e dimostrare il possesso di specifici requisiti che verranno meglio descritti di seguito.

DEFINIZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Lo status di operatore economico autorizzato può essere considerato una certificazione di qualità rilasciata dalle autorità doganali. Chiunque abbia acquisito tale certificazione potrà infatti essere ritenuto, da tutte le autorità doganali comunitarie, come un’azienda affidabile in quanto rispettosa delle norme doganali, fiscali e di sicurezza.

VANTAGGI DIRETTI ED INDIRETTI

L’essere riconosciuti dall’autorità doganale quale azienda affidabile produrrà inevitabilmente una serie di vantaggi per l’operatore in questione. In particolare l’azienda acquisirà sul mercato un’immagine di ditta affidabile, con evidenti positive ripercussioni commerciali ma soprattutto potrà beneficiare di vantaggi diretti riconducibili all’ottenimento di agevolazioni di carattere doganale, quali, a titolo di esempio, il poter operare in procedura domiciliata e/o semplificata, semplificazioni in relazione al regime di transito (eventuali dispense dal prestare garanzie), perfezionamento passivo, ecc…

Da non sottovalutare poi l’abbattimento dell’analisi del rischio che verrà effettuata da parte delle dogane nei confronti dell’azienda. Nel circuito doganale di controllo (sistema automatizzato che elabora il rischio delle operazioni doganali e stabilisce quali operazioni sottoporre o meno a verifiche fisiche o documentali) verranno inseriti i dati dell’azienda certificata con la conseguenza che verranno inevitabilmente ridotte le ipotesi, durante le operazioni di importazione e/o esportazione, di canale giallo (verifica documentale) e rosso (verifica fisica delle merci) a tutto vantaggio dell’ipotesi di canale verde (nessun controllo).

Naturalmente tutti questi vantaggi diretti ed indiretti si tradurranno per l’azienda in evidenti risparmi di tempo ma soprattutto di denaro.

….DA NON TRASCURARE

La certificazione AEO è stata mutuata dalla UE da un’analoga forma di certificazione americana ed è probabile che nei prossimi anni gli Stati Uniti imporranno alle aziende della UE che vogliano lavorare con il mercato statunitense di essere certificate AEO (quindi affidabili sotto il profilo doganale e della sicurezza).

Inutile ribadire che se un’azienda non sarà certificata probabilmente potrà continuare ad esportare verso gli Stati Uniti, ma con procedure doganali talmente lente da rendere proibitivo l’accesso al mercato (soprattutto se il concorrente che produce analoghi prodotti è certificato AEO ed entra senza difficoltà sul territorio americano)

ACCORDI DI PARTENARIATO CON CINA CANADA NORVEGIA SVIZZERA

Attualmente l’Unione Europea ha instaurato una serie di negoziazioni, non solo con gli Stati Uniti, per il mutuo riconoscimento dei programmi di partenariato con le imprese. In particolari i Paesi in questione sono la Cina, il Canada, la Norvegia e la Svizzera per cui è facile ipotizzare che l’interscambio merci (export ed import) verso o da questi Paesi nei prossimi anni sarà agevole solo per le aziende che hanno preventivamente ottenuto la certificato AEO

LE FONTI NORMATIVE

Il Reg. CE del 13.04.05 n.648/05 art.1 (n.2 e n.3) ha modificato il Codice Doganale Comunitario introducendo l’articolo 5-bis.

Il Reg. CE n.1875 del 18.12.75 ha modificato le disposizioni di attuazione del Codice (Reg.2454/93) introducendo le disposizioni contenute dall’art.14-bis all’art 14-quinvicies.

L’ARTICOLO 5 BIS DEL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO

Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di “operatore economico autorizzato” agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità. Un “operatore economico autorizzato” beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

LA CERTIFICAZIONE PER I NON RESIDENTI NELLA UE

L’articolo Art.14-octies delle nuove disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario prevede tuttavia una deroga al rilascio della certificazione ai soli operatori stabiliti nella UE.

Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio della UE quando:

a) Esista un accordo di reciprocità nel riconoscimento del certificato dell’AEO tra la UE ed il Paese terzo

b) Quando la domanda sia presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella UE ma che dispone di un ufficio regionale nazionale

LE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI

Come espressamente previsto dal nuovo articolo 14-bis, paragrafo 1, del Reg. 2454/93 le autorità doganali possono rilasciare le seguenti tipologie di certificazioni:

a) Un certificato AEO — Semplificazioni doganali:

per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale

b) Un certificato AEO — Sicurezza:

per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità

c) Certificato AEO - Semplificazioni doganali/sicurezza: per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di entrambe le semplificazioni

LA DOMANDA DI AEO

La domanda, da presentarsi su apposito modello, deve essere presentata alle autorità doganali per scritto o in formato elettronico.

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato AEO viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda.

EFFICACIA DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato AEO diventa effettivo 10 giorni dopo la data del rilascio.

RIGETTO DELLA DOMANDA

Se l’autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi richiesti deve richiedere entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda le necessarie informazioni motivando la richiesta.

DECORRENZA DELLE NORMATIVA SULL’AEO

Le disposizioni saranno applicate dal 01.01.08 o al più tardi dal 01.01.09 (Art.3 Reg. CE 1875/06).

VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione rilasciata dalle autorità doganali è automaticamente riconosciuta su tutto il territorio dell’Unione Europea e non prevede una validità temporale massima. In sostanza deve ritenersi valida salvo revoca da parte delle autorità che l’hanno rilasciata. La revoca interverrà naturalmente solo nell’ipotesi in cui vengano meno i requisiti richiesti per l’ottenimento della stessa.

I REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Come espressamente previsto dall’articolo 5-bis del Codice Doganale Comunitario al fine di poter ottenere la certificazione in questione è necessario il congiunto rispetto delle seguenti condizioni:

1) un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali

2) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali

3) una comprovata solvibilità finanziaria

Limitatamente ai casi richiesti appropriate norme di sicurezza (gli artt. Da 14-nonies a 14-duodecies del Reg. CE 2454/93 esplicitano i vari requisiti).

IL PRE-AUDIT

Ci permettiamo di suggerire a tutti i lettori di effettuare un pre-audit con l’ausilio di consulenti esterni in modo da poter presentare all’Agenzia delle Dogane un manuale delle procedure doganali (ed eventualmente di sicurezza) completo e conforme alle normative attualmente in vigore.

LA CERTIFICAZIONE AEO

Una delle novità più rilevanti che emergono dalla nuova versione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/92 e successive modifiche) è rappresentata dall’introduzione di un nuovo “status” che può essere riconosciuto a taluni operatori che dimostrino il rigoroso rispetto delle normative doganali e di sicurezza sui prodotti. Al fine di poter acquisire lo status di “operatore economico autorizzato” è necessario presentare un’apposita domanda alle competenti autorità doganali e dimostrare il possesso di specifici requisiti che verranno meglio descritti di seguito.

DEFINIZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Lo status di operatore economico autorizzato può essere considerato una certificazione di qualità rilasciata dalle autorità doganali. Chiunque abbia acquisito tale certificazione potrà infatti essere ritenuto, da tutte le autorità doganali comunitarie, come un’azienda affidabile in quanto rispettosa delle norme doganali, fiscali e di sicurezza.

VANTAGGI DIRETTI ED INDIRETTI

L’essere riconosciuti dall’autorità doganale quale azienda affidabile produrrà inevitabilmente una serie di vantaggi per l’operatore in questione. In particolare l’azienda acquisirà sul mercato un’immagine di ditta affidabile, con evidenti positive ripercussioni commerciali ma soprattutto potrà beneficiare di vantaggi diretti riconducibili all’ottenimento di agevolazioni di carattere doganale, quali, a titolo di esempio, il poter operare in procedura domiciliata e/o semplificata, semplificazioni in relazione al regime di transito (eventuali dispense dal prestare garanzie), perfezionamento passivo, ecc…

Da non sottovalutare poi l’abbattimento dell’analisi del rischio che verrà effettuata da parte delle dogane nei confronti dell’azienda. Nel circuito doganale di controllo (sistema automatizzato che elabora il rischio delle operazioni doganali e stabilisce quali operazioni sottoporre o meno a verifiche fisiche o documentali) verranno inseriti i dati dell’azienda certificata con la conseguenza che verranno inevitabilmente ridotte le ipotesi, durante le operazioni di importazione e/o esportazione, di canale giallo (verifica documentale) e rosso (verifica fisica delle merci) a tutto vantaggio dell’ipotesi di canale verde (nessun controllo).

Naturalmente tutti questi vantaggi diretti ed indiretti si tradurranno per l’azienda in evidenti risparmi di tempo ma soprattutto di denaro.

….DA NON TRASCURARE

La certificazione AEO è stata mutuata dalla UE da un’analoga forma di certificazione americana ed è probabile che nei prossimi anni gli Stati Uniti imporranno alle aziende della UE che vogliano lavorare con il mercato statunitense di essere certificate AEO (quindi affidabili sotto il profilo doganale e della sicurezza).

Inutile ribadire che se un’azienda non sarà certificata probabilmente potrà continuare ad esportare verso gli Stati Uniti, ma con procedure doganali talmente lente da rendere proibitivo l’accesso al mercato (soprattutto se il concorrente che produce analoghi prodotti è certificato AEO ed entra senza difficoltà sul territorio americano)

ACCORDI DI PARTENARIATO CON CINA CANADA NORVEGIA SVIZZERA

Attualmente l’Unione Europea ha instaurato una serie di negoziazioni, non solo con gli Stati Uniti, per il mutuo riconoscimento dei programmi di partenariato con le imprese. In particolari i Paesi in questione sono la Cina, il Canada, la Norvegia e la Svizzera per cui è facile ipotizzare che l’interscambio merci (export ed import) verso o da questi Paesi nei prossimi anni sarà agevole solo per le aziende che hanno preventivamente ottenuto la certificato AEO

LE FONTI NORMATIVE

Il Reg. CE del 13.04.05 n.648/05 art.1 (n.2 e n.3) ha modificato il Codice Doganale Comunitario introducendo l’articolo 5-bis.

Il Reg. CE n.1875 del 18.12.75 ha modificato le disposizioni di attuazione del Codice (Reg.2454/93) introducendo le disposizioni contenute dall’art.14-bis all’art 14-quinvicies.

L’ARTICOLO 5 BIS DEL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO

Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di “operatore economico autorizzato” agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità. Un “operatore economico autorizzato” beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

LA CERTIFICAZIONE PER I NON RESIDENTI NELLA UE

L’articolo Art.14-octies delle nuove disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario prevede tuttavia una deroga al rilascio della certificazione ai soli operatori stabiliti nella UE.

Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio della UE quando:

a) Esista un accordo di reciprocità nel riconoscimento del certificato dell’AEO tra la UE ed il Paese terzo

b) Quando la domanda sia presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella UE ma che dispone di un ufficio regionale nazionale

LE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI

Come espressamente previsto dal nuovo articolo 14-bis, paragrafo 1, del Reg. 2454/93 le autorità doganali possono rilasciare le seguenti tipologie di certificazioni:

a) Un certificato AEO — Semplificazioni doganali:

per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale

b) Un certificato AEO — Sicurezza:

per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità

c) Certificato AEO - Semplificazioni doganali/sicurezza: per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di entrambe le semplificazioni

LA DOMANDA DI AEO

La domanda, da presentarsi su apposito modello, deve essere presentata alle autorità doganali per scritto o in formato elettronico.

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato AEO viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda.

EFFICACIA DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato AEO diventa effettivo 10 giorni dopo la data del rilascio.

RIGETTO DELLA DOMANDA

Se l’autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi richiesti deve richiedere entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda le necessarie informazioni motivando la richiesta.

DECORRENZA DELLE NORMATIVA SULL’AEO

Le disposizioni saranno applicate dal 01.01.08 o al più tardi dal 01.01.09 (Art.3 Reg. CE 1875/06).

VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione rilasciata dalle autorità doganali è automaticamente riconosciuta su tutto il territorio dell’Unione Europea e non prevede una validità temporale massima. In sostanza deve ritenersi valida salvo revoca da parte delle autorità che l’hanno rilasciata. La revoca interverrà naturalmente solo nell’ipotesi in cui vengano meno i requisiti richiesti per l’ottenimento della stessa.

I REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Come espressamente previsto dall’articolo 5-bis del Codice Doganale Comunitario al fine di poter ottenere la certificazione in questione è necessario il congiunto rispetto delle seguenti condizioni:

1) un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali

2) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali

3) una comprovata solvibilità finanziaria

Limitatamente ai casi richiesti appropriate norme di sicurezza (gli artt. Da 14-nonies a 14-duodecies del Reg. CE 2454/93 esplicitano i vari requisiti).

IL PRE-AUDIT

Ci permettiamo di suggerire a tutti i lettori di effettuare un pre-audit con l’ausilio di consulenti esterni in modo da poter presentare all’Agenzia delle Dogane un manuale delle procedure doganali (ed eventualmente di sicurezza) completo e conforme alle normative attualmente in vigore.