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La portabilità del mutuo

1. Premessa

L’art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha previsto la cosiddetta portabilità del mutuo intesa come la possibilità di sostituire un vecchio mutuo con un finanziamento a condizioni più favorevoli attraverso l’istituto della surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 del c.c. Infatti, l’art. 8 del "decreto Bersani-bis", stabilisce che

"1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilita’ del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 1202 del codice civile .

2. Nell’ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione puo’ essere richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

3. E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facolta’ di surrogazione di cui al comma 1. (La nullita’ del patto non comporta la nullita’ del contratto).

4. La surrogazione per volonta’ del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

4-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto.

4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2007 e a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’ sociale. 

4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

2. L’istituto della surrogazione

La successione del diritto di credito può verificarsi per effetto o in seguito al pagamento del debito effettuato in sostituzione del debitore. Al pagamento consegue naturalmente la soddisfazione del debitore ma non necessariamente l’estinzione dell’obbligazione.

Quest’ultima può rimanere in vita con sostituzione del terzo o come si suol dire con surrogazione del terzo che ha pagato il debito nell’originario credito verso il debitore.

Il legislatore civilistico ha previsto tre ipotesi di tale successione o subingresso del terzo nel credito.

1. La surrogazione legale per effetto di espresse previsioni legislative, opera automaticamente nel caso di adempimento del debito da parte del fideiussore che subentra nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale, ex art. 1949 del codice civile; nel caso di pagamento da parte di un creditore chirografario a favore di un creditore dotato di una causa di prelazione nella quale, per effetto del pagamento ha diritto di subentrare, art. 1203 del codice civile, n. 1; nel caso dell’acquirente dell’immobile che, pagando il creditore a favore del quale l’immobile è ipotecato, ha diritto di essere surrogato sino alla concorrenza del prezzo d’acquisto, art. 1203 del codice civile, n. 2; nel caso di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo, art. 1203 del codice civile, n. 3; nel caso dell’erede con beneficio d’inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari, art. 1203, n. 4.

2. La surrogazione per volontà del creditore, si verifica allorquando, contestualmente al pagamento effettuato dal terzo, il creditore dichiari espressamente di surrogarlo nei propri diritti verso il debitore, ex art. 1201 del codice civile.

3. La surrogazione per volontà del debitore, si verifica quando il debitore per estinguere il proprio debito prende a mutuo una somma di danaro al fine di pagare un debito e dichiari di surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo, purché nel contratto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata ed il mutuo risulti da atto avente data certa, come pure nella quietanza sia espressamente menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento, art. 1202 del codice civile.

L’art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 fa riferimento a quest’ultima ipotesi di surrogazione. Pertanto, nella surrogazione per volontà del debitore, il terzo surrogato nei diritti del creditore, subentra in tutti i diritti, azioni come pure garanzie che si accompagnano al credito, subendo d’altro canto ogni limitazione, decadenza, prescrizione che poteva pesare sul creditore.

In altre parole, nel pagamento con surrogazione si ha successione nella garanzia ipotecaria a favore del terzo che ha reso possibile al debitore il pagamento del debito al creditore originario.

A tal proposito bisogna evidenziare che l’art. 2843 del codice civile stabilisce che la trasmissione dell’ipoteca per surrogazione si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca e che essa non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita.

In questo caso si parla di pubblicità costitutiva quando la formalità di annotazione si atteggia ad elemento integrativo “necessario” ed indispensabile per il perfezionamento del trasferimento della garanzia ipotecaria a favore del terzo surrogato (cfr. Cass. civ., 21 marzo 2003, n. 4137).

3. La surrogazione ex art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7

L’agenzia delle Entrate con la circolare del 21 giugno 2007 n. 9 ha voluto chiarire alcuni dubbi intepretativi ai fini di una corretta pubblicità immobiliare delle annotazioni di surrogazione laddove l’articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 fa riferimento alla locuzione “senza formalità”.

Secondo l’Agenzia con la suddetta espressione il legislatore, nell’ottica di una semplificazione e di un alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, ha introdotto una nuova ipotesi di formalità eseguibile d’ufficio. Quindi l’annotazione dovrà essere eseguita d’ufficio dal conservatore previa presentazione allo stesso dell’atto di surrogazione.

L’atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata, la cui sottoscrizione, in quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 2835 del codice civile, deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

In tale prospettiva, quindi, il requisito della data certa richiesto dall’art. 1202, comma 2, n. 1), c.c. (con riferimento sia all’atto di mutuo stipulato per l’estinzione del debito, sia alla quietanza rilasciata dal creditore originario) è connaturato alla forma qualificata prevista per l’eseguibilità della formalità ipotecaria di annotazione.

Per quanto attiene invece gli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1202 c.c., come accennato al paragrafo precedente, si evidenzia quanto segue:

a) nell’atto di mutuo stipulato con il nuovo soggetto “finanziatore” deve essere espressamente indicata la specifica destinazione della somma mutuata (cioè la finalità estintiva dell’originario finanziamento);

b) nella quietanza rilasciata dall’originario creditore deve essere fatta espressa menzione della dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento all’accipiens (cioè occorre che nella quietanza sia espressamente evidenziato il collegamento tra il pagamento con efficacia estintiva del credito originario – ma non delle garanzie accessorie - e il nuovo mutuo).

Poiché tali elementi, per espressa previsione normativa, costituiscono requisiti essenziali di efficacia della surrogazione per volontà del debitore, la presenza degli stessi è da ritenere condizione necessaria ai fini della configurabilità della fattispecie come “surrogazione per volontà del debitore” ex art. 1202 c.c., del conseguimento della relativa piena efficacia, nonché del riconoscimento del trattamento tributario di favore che l’art. 8 del D.L. 7/2007 accorda alla peculiare fattispecie in parola.

In altri termini, ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione di cui trattasi e dell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l’estinzione di un precedente finanziamento (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 21/06/2007 n. 9).

4. Trattamento fiscale

L’altro dubbio interpretativo, di natura prettamente fiscale, riguarda, invece, l’individuazione del corretto trattamento tributario applicabile in sede di esecuzione delle formalità di annotazione di cui trattasi.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare del 21 giugno 2007 n. 9, osserva innanzitutto che il comma 4 dell’articolo 8 prevede che la surrogazione per volontà del debitore di cui al medesimo articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti in sede di iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito surrogato.

Il comma 4-bis prevede, invece, che per l’annotazione di surrogazione di cui al comma 2 non si applicano né l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D.P.R. 601/73, né le imposte indicate nell’art. 15 dello stesso decreto.

Ora, tenendo conto che nella elencazione dei tributi operata dall’art. 15 del D.P.R. 601/73 non sono ricomprese le tasse ipotecarie di cui all’art. 19 del D. Lgs. 347/90, si ritiene che, per effetto di quanto espressamente disposto dal comma 4-bis in commento, alle formalità di annotazione in parola torni applicabile il seguente trattamento tributario:

a) esenzione dall’imposta ipotecaria e dall’imposta di bollo;

b) pagamento della tassa ipotecaria di cui al punto 1.1. della tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Si precisa che la disposizione in esame, nella sua definitiva formulazione – con particolare riferimento al trattamento tributario applicabile previsto dal comma 4-bis (aggiunto dalla legge di conversione) – è entrata in vigore in data 3 aprile 2007 (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 21/06/2007 n. 9).

1. Premessa

L’art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha previsto la cosiddetta portabilità del mutuo intesa come la possibilità di sostituire un vecchio mutuo con un finanziamento a condizioni più favorevoli attraverso l’istituto della surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 del c.c. Infatti, l’art. 8 del "decreto Bersani-bis", stabilisce che

"1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilita’ del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 1202 del codice civile .

2. Nell’ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione puo’ essere richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

3. E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facolta’ di surrogazione di cui al comma 1. (La nullita’ del patto non comporta la nullita’ del contratto).

4. La surrogazione per volonta’ del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

4-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto.

4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2007 e a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’ sociale. 

4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

2. L’istituto della surrogazione

La successione del diritto di credito può verificarsi per effetto o in seguito al pagamento del debito effettuato in sostituzione del debitore. Al pagamento consegue naturalmente la soddisfazione del debitore ma non necessariamente l’estinzione dell’obbligazione.

Quest’ultima può rimanere in vita con sostituzione del terzo o come si suol dire con surrogazione del terzo che ha pagato il debito nell’originario credito verso il debitore.

Il legislatore civilistico ha previsto tre ipotesi di tale successione o subingresso del terzo nel credito.

1. La surrogazione legale per effetto di espresse previsioni legislative, opera automaticamente nel caso di adempimento del debito da parte del fideiussore che subentra nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale, ex art. 1949 del codice civile; nel caso di pagamento da parte di un creditore chirografario a favore di un creditore dotato di una causa di prelazione nella quale, per effetto del pagamento ha diritto di subentrare, art. 1203 del codice civile, n. 1; nel caso dell’acquirente dell’immobile che, pagando il creditore a favore del quale l’immobile è ipotecato, ha diritto di essere surrogato sino alla concorrenza del prezzo d’acquisto, art. 1203 del codice civile, n. 2; nel caso di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo, art. 1203 del codice civile, n. 3; nel caso dell’erede con beneficio d’inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari, art. 1203, n. 4.

2. La surrogazione per volontà del creditore, si verifica allorquando, contestualmente al pagamento effettuato dal terzo, il creditore dichiari espressamente di surrogarlo nei propri diritti verso il debitore, ex art. 1201 del codice civile.

3. La surrogazione per volontà del debitore, si verifica quando il debitore per estinguere il proprio debito prende a mutuo una somma di danaro al fine di pagare un debito e dichiari di surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo, purché nel contratto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata ed il mutuo risulti da atto avente data certa, come pure nella quietanza sia espressamente menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento, art. 1202 del codice civile.

L’art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 fa riferimento a quest’ultima ipotesi di surrogazione. Pertanto, nella surrogazione per volontà del debitore, il terzo surrogato nei diritti del creditore, subentra in tutti i diritti, azioni come pure garanzie che si accompagnano al credito, subendo d’altro canto ogni limitazione, decadenza, prescrizione che poteva pesare sul creditore.

In altre parole, nel pagamento con surrogazione si ha successione nella garanzia ipotecaria a favore del terzo che ha reso possibile al debitore il pagamento del debito al creditore originario.

A tal proposito bisogna evidenziare che l’art. 2843 del codice civile stabilisce che la trasmissione dell’ipoteca per surrogazione si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca e che essa non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita.

In questo caso si parla di pubblicità costitutiva quando la formalità di annotazione si atteggia ad elemento integrativo “necessario” ed indispensabile per il perfezionamento del trasferimento della garanzia ipotecaria a favore del terzo surrogato (cfr. Cass. civ., 21 marzo 2003, n. 4137).

3. La surrogazione ex art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7

L’agenzia delle Entrate con la circolare del 21 giugno 2007 n. 9 ha voluto chiarire alcuni dubbi intepretativi ai fini di una corretta pubblicità immobiliare delle annotazioni di surrogazione laddove l’articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 fa riferimento alla locuzione “senza formalità”.

Secondo l’Agenzia con la suddetta espressione il legislatore, nell’ottica di una semplificazione e di un alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, ha introdotto una nuova ipotesi di formalità eseguibile d’ufficio. Quindi l’annotazione dovrà essere eseguita d’ufficio dal conservatore previa presentazione allo stesso dell’atto di surrogazione.

L’atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata, la cui sottoscrizione, in quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 2835 del codice civile, deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

In tale prospettiva, quindi, il requisito della data certa richiesto dall’art. 1202, comma 2, n. 1), c.c. (con riferimento sia all’atto di mutuo stipulato per l’estinzione del debito, sia alla quietanza rilasciata dal creditore originario) è connaturato alla forma qualificata prevista per l’eseguibilità della formalità ipotecaria di annotazione.

Per quanto attiene invece gli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1202 c.c., come accennato al paragrafo precedente, si evidenzia quanto segue:

a) nell’atto di mutuo stipulato con il nuovo soggetto “finanziatore” deve essere espressamente indicata la specifica destinazione della somma mutuata (cioè la finalità estintiva dell’originario finanziamento);

b) nella quietanza rilasciata dall’originario creditore deve essere fatta espressa menzione della dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento all’accipiens (cioè occorre che nella quietanza sia espressamente evidenziato il collegamento tra il pagamento con efficacia estintiva del credito originario – ma non delle garanzie accessorie - e il nuovo mutuo).

Poiché tali elementi, per espressa previsione normativa, costituiscono requisiti essenziali di efficacia della surrogazione per volontà del debitore, la presenza degli stessi è da ritenere condizione necessaria ai fini della configurabilità della fattispecie come “surrogazione per volontà del debitore” ex art. 1202 c.c., del conseguimento della relativa piena efficacia, nonché del riconoscimento del trattamento tributario di favore che l’art. 8 del D.L. 7/2007 accorda alla peculiare fattispecie in parola.

In altri termini, ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione di cui trattasi e dell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l’estinzione di un precedente finanziamento (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 21/06/2007 n. 9).

4. Trattamento fiscale

L’altro dubbio interpretativo, di natura prettamente fiscale, riguarda, invece, l’individuazione del corretto trattamento tributario applicabile in sede di esecuzione delle formalità di annotazione di cui trattasi.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare del 21 giugno 2007 n. 9, osserva innanzitutto che il comma 4 dell’articolo 8 prevede che la surrogazione per volontà del debitore di cui al medesimo articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti in sede di iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito surrogato.

Il comma 4-bis prevede, invece, che per l’annotazione di surrogazione di cui al comma 2 non si applicano né l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D.P.R. 601/73, né le imposte indicate nell’art. 15 dello stesso decreto.

Ora, tenendo conto che nella elencazione dei tributi operata dall’art. 15 del D.P.R. 601/73 non sono ricomprese le tasse ipotecarie di cui all’art. 19 del D. Lgs. 347/90, si ritiene che, per effetto di quanto espressamente disposto dal comma 4-bis in commento, alle formalità di annotazione in parola torni applicabile il seguente trattamento tributario:

a) esenzione dall’imposta ipotecaria e dall’imposta di bollo;

b) pagamento della tassa ipotecaria di cui al punto 1.1. della tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Si precisa che la disposizione in esame, nella sua definitiva formulazione – con particolare riferimento al trattamento tributario applicabile previsto dal comma 4-bis (aggiunto dalla legge di conversione) – è entrata in vigore in data 3 aprile 2007 (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 21/06/2007 n. 9).