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La regolarità della notifica degli atti tributari in caso di irreperibilità relativa o assoluta

Corte di Cassazione, Ordinanza del 18 gennaio 2019, n. 1338.
Il Leone di Siena
Ph. Luca Martini / Il Leone di Siena

Abstract

Nel caso di irreperibilità assoluta, si applica la disciplina di cui all'articolo 60, lettera e) del DPR n. 600/1973) e, dunque, non deve essere inviata al contribuente la raccomandata informativa sull’avvenuto deposito dell’atto impositivo nella casa comunale. L’invio della raccomandata informativa, invece, è imposto qualora il contribuente risulti momentaneamente assente (c.d. irreperibilità relativa).

 

Indice:

1. Premessa

2. Irreperibilità relativa o assoluta del destinatario

3. Corte di Cassazione, Ordinanza 18 Gennaio 2019, n. 1338

4. Conclusioni

 

1. Premessa

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 18 gennaio 2019, n. 1338, ha fornito un'utile disamina sulla disciplina applicabile in tema di notificazione degli atti tributari nelle due circostanze di irreperibilità relativa e di irreperibilità assoluta del contribuente, evidenziando, altresì, i requisiti di legittimità necessari per perfezionare le notifiche ai soggetti irreperibili.

 

2. Irreperibilità relativa o assoluta del destinatario

Al fine di individuare le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, occorre chiarire che si configura l’ipotesi di irreperibilità relativa, tutte le volte in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto. In particolare, l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che se il destinatario dell'atto è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità momentanea, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'articolo 140 codice procedura civile.

Di converso, l’irreperibilità assoluta si configura nei casi in cui il messo notificatore non reperisca in alcun modo il contribuente, perché trasferito in luogo sconosciuto, per come risultato a seguito dell'accertamento dallo stesso compiuto, attraverso accurate ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente.

In sostanza, affinché si configuri l’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario è necessario che il notificante effettuai delle ricerche atte a verificare se non vi sia stato un semplice cambio di indirizzo oppure un vero e proprio trasferimento in un luogo sconosciuto; in tali ipotesi dovrà, quindi, procedersi con la disciplina di cui all'articolo 60, lettera e) del DPR n. 600/1973

 

3. Corte di Cassazione, Ordinanza 18 Gennaio 2019, n. 1338

A fronte di quanto rilevato, occorre adesso delineare i contorni della pronuncia in esame, con cui, più specificamente, i giudici di legittimità hanno individuato le modalità di perfezionamento della notifica nelle ipotesi di irreperibilità assoluta.

Orbene, nel delineare i contorni della quaestio iuris, il Supremo Consesso ha dapprima richiamato la diversa ipotesi in cui il contribuente risulti momentaneamente assente (irreperibilità relativa), sottolineando che l’assenza del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere l’atto per suo conto impone l’invio della raccomandata informativa ai sensi dell’articolo 140 codice procedura civile.

Invero: “(…) per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente" irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata”.

Successivamente, con riferimento alle ipotesi di irreperibilità assoluta, è stato puntualizzato che: “le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 comma 1, lettera e), sono applicabili, invece, solo nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale.

In relazione a quest'ultima modalità di notificazione è stato, quindi, evidenziato che lo stato di irreperibilità assoluta del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento (prescritto, invece, per il caso di irreperibilità relativa) e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale.

Inoltre, il Supremo Collegio, ha poi ritenuto necessario specificare che la notifica va effettuata secondo la suddetta disciplina di cui all’articolo 60, lettera e), solo laddove “(…) il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente (…).

In sostanza, i giudici di legittimità, nel ribadire la procedura notificatoria per l’ipotesi di irreperibilità del destinatario, hanno inteso rilevare che è onere del messo notificatore effettuare, previamente, tutte le ricerche necessarie in ordine all'attuale domicilio del destinatario dell’atto, salvo poi - acclarata l'assoluta irreperibilità del medesimo nel luogo in cui era indicato il domicilio fiscale - procedere ai sensi dell'articolo 60,  1, lettera e) DPR n. 600/73, eseguendo la notificazione di cui trattasi presso la Casa Comunale.

Da tanto, consegue che è "(…) illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi) effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e) laddove il messo notificatore abbia arrestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'articolo 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non puo' essere fornita dalla parte nel corso del giudizio" (cfr. Cass. n.27035/2018).

In sostanza, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal DPR n. 600/1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 codice procedura civile, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. In tema di notificazioni, è onere del messo notificatore effettuare previamente tutte le ricerche necessarie in ordine all'attuale domicilio del destinatario dell’atto salvo poi, acclarata l'assoluta irreperibilità del medesimo nel luogo in cui era indicato il domicilio fiscale, procedere ai sensi dell'articolo 60 del DPR n. 600/73 eseguendo la notificazione di cui trattasi presso la Casa Comunale

 

4. Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte, con l’ordinanza del 18 gennaio 2019, n. 1338, ha inteso chiarire che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi:

  • va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 codice procedura civile, nel caso di irreperibilità relativa, quando, cioè, siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto;
  • va effettuata secondo la disciplina di cui all'articolo 60 cit., lettera e) (pertanto, non deve essere inviata al contribuente la raccomandata informativa sull’avvenuto deposito dell’atto impositivo nella casa comunale) nel caso di irreperibilità assoluta, con la conseguenza che la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato accurate ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.