Come si scrive una delibera: Cosmo-grafia parte II - Norme e accertamenti

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Nella prima parte abbiamo visto come ogni proposta di deliberazione – alla pari di altri provvedimenti, come decreti, determinazioni, ordinanze, etc. – dovrebbe iniziare con il “Premesso che”. Ciò, infatti, costituisce il preambolo che introduce l’iter logico, fattuale esattamente come previsto dalla normativa vigente.

A questo punto, possiamo suddividere idealmente la struttura della deliberazione in cinque sezioni, secondo quanto previsto dalla legge, conforme la giurisprudenza di merito, vale a dire:

a) le premesse di fatto

b) le norme di riferimento

    1. Generali e speciali

    2. Ordinamento interno

c) gli accertamenti tecnici e i pareri obbligatori

d) la motivazione

e) il deliberato

Queste cinque parti devono essere introdotte da parole univoche, in maniera tale che i loro riferimenti risultino semplici, immediati e, soprattutto, chiari.

Bisogna essere in grado, pertanto, di richiamare - senza alcuna ambiguità - le rispettive sezioni, anche per permettere un fluire rapido nella lettura e nelle correzioni da parte di funzionari e di dirigenti, organi vigilanti o giudiziari.

Venendo alle norme di riferimento, fondamentale è, quanto all’aspetto motivazionale, l’articolo 3 della legge 241/1990 disciplina, infatti, anche l’iter giuridico.

In altre parole, dopo aver enucleato in maniera coerente fatti, eventi e circostanze legate al provvedimento, il responsabile del procedimento è chiamato a esplicitare le ragioni a supporto dell’azione amministrativa.

Quanto ai riferimenti normativi, come accennato, ne esistono di due tipi: generali (e speciali) e interne. Convenzionalmente le norme primarie (europee, nazionali, regionali e provinciali) sono introdotte dal “visto”, mentre quelle inerenti all’ordinamento interno (statuto, regolamenti, deliberazioni precedenti, etc.) sono introdotte dal “richiamato”. In conseguenza di ciò, scriveremo:

  • Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 24 sul reclutamento dei ricercatori
  • Richiamato lo Statuto di Ateneo, articolo 16, che disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato

Una volta enucleata la normativa di riferimento, risulta necessario – laddove presenti – esporre gli accertamenti tecnici (edilizia) e finanziari (contabilità con le quattro fasi: impegno, liquidazione, ordinativo e mandato di pagamento) o ulteriori accertamenti istruttori, ivi compresi i pareri tecnico obbligatori del responsabile del servizio laddove non coincida con il responsabile del procedimento o anche di altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento.

La formula di “accertamento” può anche validamente riferirsi a organi oppure organismi istruttori, di controllo o decisori, come il Presidio della Qualità di Ateneo, il Collegio dei Revisori o il Nucleo di valutazione, a valle di atti misti (di controllo, di supporto o, più in generale, dalle risultanze ispettive), ma anche per l’attività dei RSL o del RSPP.

Infatti, l’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 stabilisce che il responsabile del procedimento «accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

Trattandosi di “accertamento”, non vi è dubbio che il verbo da utilizzare sia “accertato”, inteso nel senso di aver dato contezza di un determinato fatto, in conseguenza del quale avremo:

  • Accertato che la spesa trova assunzione di impegno nel budget alla voce COAN UA.00.10.11, per cui residuano € 00.000, 00
  • Accertato che il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 luglio 2019, n. 8

Esaminati i fatti, esposte le norme di riferimento ed enucleati gli accertamenti, nella prossima parte affronteremo il cuore pulsante della delibera: la motivazione.