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La responsabilità amministrativa del personale scolastico non concerne solo la "culpa in vigilando"

Il giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti riguarda, il più delle volte, la rivalsa della pubblica amministrazione scolastica contro insegnanti, per gli esborsi da essa sostenuti a ristoro dei danni patiti da alunni durante la loro permanenza a scuola, e causati da grave “culpa in vigilando” dei docenti medesimi.

Non mancano, però, azioni promosse dalle Procure erariali per responsabilità a diverso titolo, derivanti, ossia, da danni sofferti da discenti a seguito d’inosservanza dei loro diritti, commessa dal personale scolastico convenuto in giudizio. In tali occasioni, il Giudice contabile ha ripetutamente rilevato quali sono i tratti salienti delle due diverse ipotesi di responsabilità, configurabili nello svolgimento della funzione docente.

In via esemplificativa, riportiamo una vicenda realmente posta all’attenzione di una sezione regionale della Corte dei Conti, omettendone, però, ogni altro riferimento, a tutela e rispetto della privacy delle parti coinvolte.

IL FATTO

Di recente, un Procuratore regionale, competente per territorio, ha citato in giudizio un insegnante di scuola media, essendo stato informato dal dirigente scolastico della richiesta di risarcimento dei danni avanzata giudizialmente dai genitori di un alunno, a seguito di danni subiti da costui durante un’esercitazione pratica di educazione fisica.

In punto di diritto, l’organo requirente ha chiesto la condannata del docente al pagamento di € 24.000 a titolo di rivalsa, quale somma versata dalla amministrazione scolastica ai genitori dell’alunno, poiché, nell’accaduto (l’alunno, obbligato dall’insegnate a raccattare un pallone finito in un fondo finitimo, scavalcando un recinto, si era procurato delle lesioni con postumi invalidanti di lieve entità) si configurava la “culpa in vigilando”: sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 della Legge n. 312/1980 nonché dell’art. 2048 del codice civile.

LA DECISIONE

Il Giudice contabile ha accolto la domanda e, ricorrendo nella fattispecie i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo, ha condannato, tuttavia, il pubblico dipendente al pagamento della minore somma di € 12.250

I MOTIVI

La Corte dei Conti, nell’insindacabile e legittimo esercizio del principio “iura novit curia”, ha, tuttavia, ritenuto fondata la pretesa dell’attore pubblico non già per responsabilità dell’insegnante originata da grave “culpa in vigilando”, così come prevista dalla legge n.312/80 e dal codice civile, bensì in forza del portato normativo contenuto negli articoli 22 e 23 del Decreto Presidente della Repubblica n. 3/ 1957, applicabile in relazione a tutte le ipotesi non sussumibili in tale tipo di colpa.

Il Giudice erariale ha osservato, invero, che, qualora il danno subito da un allievo sia da ascrivere non a comportamento omissivo del docente, qual è la “culpa in vigilando”, ma ad un comportamento attivo, consistito, nella fattispecie, nell’aver ordinato incautamente ad un allievo di raccattare un pallone finito in un fondo finitimo, scavalcando un muretto di recinzione, “ è evidente come la responsabilità dell’insegnante e, per esso, dell’Amministrazione scolastica, esuli dalla previsione di cui all’art. 61 della Legge. 312/1980, apparendo, per contro, riconducibile alla generale previsione di cui agli articoli 22 e 23 D.P.R. 3/1957”.

La Corte, nella motivazione della pronuncia, ha anche affermato puntualmente l’inconferente richiamo, in simili casi, dell’art. 2048 del codice civile.

In disparte, il Giudice erariale ha rilevato, infatti, che il disposto di cui all’art. 2048 Cod. Civ., con la prevista presunzione di colpa a carico dei precettori e degli educatori, deve ritenersi inapplicabile, per effetto dell’art. 61 Legge 312/1980, nei confronti del personale scolastico, in sede di azione di responsabilità amministrativa per danno, direttamente o indirettamente cagionato all’Amministrazione d’appartenenza, dagli alunni sottoposti alla vigilanza dello stesso personale, ed a prescindere dall’ulteriore considerazione che, giusto l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza civile (cfr. Cass. Sez.III, 13.05.1995 n°5268, Cass. SS.UU. 27.06.2002 n°9346 e Cass. SS.UU. 11.08.1997 n°7454), l’art. 2048 Cod. Civ. trova applicazione limitatamente ai casi in cui l’allievo cagioni ad altri un danno ingiusto, e non anche con riferimento al danno che l’alunno procuri a se stesso.

Non può, d’altro canto, revocarsi in dubbio, ha precisato la Corte, che un suddetto ordine è indubbiamente illegittimo, non solo perché, consentendo la temporanea uscita dalla scuola del ragazzo, vale a sottrarlo all’immanente controllo dell’insegnante in contrasto con gli obblighi di vigilanza allo stesso incombenti, e perché, come esattamente evidenziato dall’organo requirente, il recupero del pallone costituisce incombente del personale ausiliario, cui, all’uopo, l’insegnante, nella fattispecie, avrebbe dovuto rivolgersi, ma anche e soprattutto per la sua intrinseca pericolosità, in quanto, comportando lo scavalcamento della recinzione, presentava, con un giudizio di prognosi, una rilevante possibilità del verificarsi di danni, così come poi effettivamente verificatisi, palesandosi, pertanto, in contrasto con gli obblighi di protezione e tutela dell’integrità psico - fisica dell’alunno: accessori all’obbligo di istruzione, che, in virtù del “contratto sociale”, conseguente all’ammissione dell’alunno nell’istituzione scolastica, incombono all’insegnante nei confronti dello stesso alunno (cfr. Cass.Civ. SS.UU., 27.06.2002 n°9346)..

E’ evidente, pertanto, in tale vicenda, l’ascrivibilità del sinistro subito dall’allievo al comportamento non iure dell’insegnante.

Parimenti indubitabile la ricorrenza, in analoghe specie, dell’elemento psicologico necessario ai fini dell’integrazione della responsabilità amministrativa, atteso che un tale comportamento si manifesta connotato da macroscopica imprudenza: considerata l’intrinseca pericolosità della disposta operazione di scavalcamento della recinzione ai fini del recupero del pallone, per cui l’eventualità che si verifichi un sinistro, donde deriva il danno erariale, si prospetta, ex ante, come probabile, secondo massime di comune esperienza. D’altro canto, un siffatto comportamento del docente si rivela, vieppiù, caratterizzato da colpa grave, alla luce delle specifiche competenze e cognizioni proprie della disciplina oggetto di insegnamento, e cioè l’educazione fisica, che dovrebbero rendere avvertiti gli insegnanti di tale materia dei rischi connessi ad un siffatto esercizio “extra ordinem”.

Il giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti riguarda, il più delle volte, la rivalsa della pubblica amministrazione scolastica contro insegnanti, per gli esborsi da essa sostenuti a ristoro dei danni patiti da alunni durante la loro permanenza a scuola, e causati da grave “culpa in vigilando” dei docenti medesimi.

Non mancano, però, azioni promosse dalle Procure erariali per responsabilità a diverso titolo, derivanti, ossia, da danni sofferti da discenti a seguito d’inosservanza dei loro diritti, commessa dal personale scolastico convenuto in giudizio. In tali occasioni, il Giudice contabile ha ripetutamente rilevato quali sono i tratti salienti delle due diverse ipotesi di responsabilità, configurabili nello svolgimento della funzione docente.

In via esemplificativa, riportiamo una vicenda realmente posta all’attenzione di una sezione regionale della Corte dei Conti, omettendone, però, ogni altro riferimento, a tutela e rispetto della privacy delle parti coinvolte.

IL FATTO

Di recente, un Procuratore regionale, competente per territorio, ha citato in giudizio un insegnante di scuola media, essendo stato informato dal dirigente scolastico della richiesta di risarcimento dei danni avanzata giudizialmente dai genitori di un alunno, a seguito di danni subiti da costui durante un’esercitazione pratica di educazione fisica.

In punto di diritto, l’organo requirente ha chiesto la condannata del docente al pagamento di € 24.000 a titolo di rivalsa, quale somma versata dalla amministrazione scolastica ai genitori dell’alunno, poiché, nell’accaduto (l’alunno, obbligato dall’insegnate a raccattare un pallone finito in un fondo finitimo, scavalcando un recinto, si era procurato delle lesioni con postumi invalidanti di lieve entità) si configurava la “culpa in vigilando”: sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 della Legge n. 312/1980 nonché dell’art. 2048 del codice civile.

LA DECISIONE

Il Giudice contabile ha accolto la domanda e, ricorrendo nella fattispecie i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo, ha condannato, tuttavia, il pubblico dipendente al pagamento della minore somma di € 12.250

I MOTIVI

La Corte dei Conti, nell’insindacabile e legittimo esercizio del principio “iura novit curia”, ha, tuttavia, ritenuto fondata la pretesa dell’attore pubblico non già per responsabilità dell’insegnante originata da grave “culpa in vigilando”, così come prevista dalla legge n.312/80 e dal codice civile, bensì in forza del portato normativo contenuto negli articoli 22 e 23 del Decreto Presidente della Repubblica n. 3/ 1957, applicabile in relazione a tutte le ipotesi non sussumibili in tale tipo di colpa.

Il Giudice erariale ha osservato, invero, che, qualora il danno subito da un allievo sia da ascrivere non a comportamento omissivo del docente, qual è la “culpa in vigilando”, ma ad un comportamento attivo, consistito, nella fattispecie, nell’aver ordinato incautamente ad un allievo di raccattare un pallone finito in un fondo finitimo, scavalcando un muretto di recinzione, “ è evidente come la responsabilità dell’insegnante e, per esso, dell’Amministrazione scolastica, esuli dalla previsione di cui all’art. 61 della Legge. 312/1980, apparendo, per contro, riconducibile alla generale previsione di cui agli articoli 22 e 23 D.P.R. 3/1957”.

La Corte, nella motivazione della pronuncia, ha anche affermato puntualmente l’inconferente richiamo, in simili casi, dell’art. 2048 del codice civile.

In disparte, il Giudice erariale ha rilevato, infatti, che il disposto di cui all’art. 2048 Cod. Civ., con la prevista presunzione di colpa a carico dei precettori e degli educatori, deve ritenersi inapplicabile, per effetto dell’art. 61 Legge 312/1980, nei confronti del personale scolastico, in sede di azione di responsabilità amministrativa per danno, direttamente o indirettamente cagionato all’Amministrazione d’appartenenza, dagli alunni sottoposti alla vigilanza dello stesso personale, ed a prescindere dall’ulteriore considerazione che, giusto l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza civile (cfr. Cass. Sez.III, 13.05.1995 n°5268, Cass. SS.UU. 27.06.2002 n°9346 e Cass. SS.UU. 11.08.1997 n°7454), l’art. 2048 Cod. Civ. trova applicazione limitatamente ai casi in cui l’allievo cagioni ad altri un danno ingiusto, e non anche con riferimento al danno che l’alunno procuri a se stesso.

Non può, d’altro canto, revocarsi in dubbio, ha precisato la Corte, che un suddetto ordine è indubbiamente illegittimo, non solo perché, consentendo la temporanea uscita dalla scuola del ragazzo, vale a sottrarlo all’immanente controllo dell’insegnante in contrasto con gli obblighi di vigilanza allo stesso incombenti, e perché, come esattamente evidenziato dall’organo requirente, il recupero del pallone costituisce incombente del personale ausiliario, cui, all’uopo, l’insegnante, nella fattispecie, avrebbe dovuto rivolgersi, ma anche e soprattutto per la sua intrinseca pericolosità, in quanto, comportando lo scavalcamento della recinzione, presentava, con un giudizio di prognosi, una rilevante possibilità del verificarsi di danni, così come poi effettivamente verificatisi, palesandosi, pertanto, in contrasto con gli obblighi di protezione e tutela dell’integrità psico - fisica dell’alunno: accessori all’obbligo di istruzione, che, in virtù del “contratto sociale”, conseguente all’ammissione dell’alunno nell’istituzione scolastica, incombono all’insegnante nei confronti dello stesso alunno (cfr. Cass.Civ. SS.UU., 27.06.2002 n°9346)..

E’ evidente, pertanto, in tale vicenda, l’ascrivibilità del sinistro subito dall’allievo al comportamento non iure dell’insegnante.

Parimenti indubitabile la ricorrenza, in analoghe specie, dell’elemento psicologico necessario ai fini dell’integrazione della responsabilità amministrativa, atteso che un tale comportamento si manifesta connotato da macroscopica imprudenza: considerata l’intrinseca pericolosità della disposta operazione di scavalcamento della recinzione ai fini del recupero del pallone, per cui l’eventualità che si verifichi un sinistro, donde deriva il danno erariale, si prospetta, ex ante, come probabile, secondo massime di comune esperienza. D’altro canto, un siffatto comportamento del docente si rivela, vieppiù, caratterizzato da colpa grave, alla luce delle specifiche competenze e cognizioni proprie della disciplina oggetto di insegnamento, e cioè l’educazione fisica, che dovrebbero rendere avvertiti gli insegnanti di tale materia dei rischi connessi ad un siffatto esercizio “extra ordinem”.