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La revoca e la rinuncia delle onorificenze cavalleresche

Una recente inchiesta giornalistica (trasmissione televisiva Report, RAI 3, puntata del 21 aprile 2013: «Gli onorabili») ha messo in evidenza come molti personaggi “eccellenti” condannati per vari reati, risultino tuttora insigniti di importanti onorificenze cavalleresche.

Il fenomeno è preoccupante e mina il prestigio della cavalleria. Appare allora opportuno ricordare che le onorificenze cavalleresche possono essere, oltre che rinunciate, revocate.

La principale causa di revoca di una onorificenza è l'indegnità dell'insignito, cioè l'incompatibilità tra l'onorificenza e quelle doti di rispettabilità ed onore che devono essere proprie dell'insignito e devono in esso permanere anche successivamente alla concessione dell'onorificenza. Detta indegnità è discrezionalmente valutata dagli organi di ciascun Ordine cavalleresco a ciò preposti.

In particolare, per l'Ordine al Merito della Repubblica italiana, l'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze), dispone che “incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine”. Secondo quanto stabilisce l'art. 10 del Regolamento di attuazione della suddetta legge (approvato con il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458), il Cancelliere dell'Ordine, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica la proposta di revoca all'interessato e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, stabilendo poi un termine non inferiore a venti giorni entro il quale l'interessato può proporre per iscritto le proprie difese.

Decorso il predetto termine, il Cancelliere sottopone gli atti e le eventuali difese dell'insignito al Consiglio dell'Ordine affinché questo esprima il parere di cui al citato art. 5, legge 178/1951. In base all'art. 21 dello Statuto dell'Ordine (approvato con il D.P.R. 31 ottobre 1952), “sulle proposte di revoca delle onorificenze, la Giunta (organo ristretto di quattro membri eletti dal Consiglio dell'Ordine nel proprio seno) riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri”. Per il successivo art. 22 dello Statuto, il decreto di revoca del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio, “sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali”. La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvede anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed alla pubblicazione del decreto di revoca nella Gazzetta Ufficiale, in ossequio al disposto dell'art. 12 del Regolamento di attuazione.

Nel caso poi in cui l'insignito sia condannato per un delitto con sentenza definitiva, l'art. 13 del Regolamento di attuazione, dispone che il Cancelliere del Giudice che l'ha pronunciata comunichi alla Segreteria dell'Ordine copia della sentenza: ciò per permettere il giudizio di indegnità di cui al citato art. 5, legge 178/1951. Qualora una causa di indegnità si manifesti dopo la controfirma di un decreto di concessione ma prima della sua registrazione nell'albo dell'Ordine, a norma dell'art. 8 del Regolamento di attuazione “il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri” il quale, sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione.

Infine, per l'ipotesi in cui l'insignito sia penalmente condannato alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, l'art. 11 del Regolamento di attuazione prevede che il Cancelliere dell'Ordine disponga “la annotazione, sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza”.

In relazione agli artt. 28 e 29 c.p., in linea generale, per gli ordini statuali italiani, possiamo dire che coloro i quali sono stati condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (conseguente alla condanna alla pena dell'ergastolo od alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, nonché alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere) non possono conseguire onorificenze e, se le hanno conseguite antecedentemente, le perdono di diritto (cioè automaticamente, con esclusione di qualsiasi discrezionalità di giudizio in ordine all'indegnità e senza la necessità di alcuna specifica declaratoria); mentre coloro i quali sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici (conseguente alla condanna alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni e negli altri casi previsti dall'art. 31 c.p.), durante il tempo dell'interdizione non possono conseguire onorificenze e, se le hanno conseguite antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione (anche in tal caso automaticamente, senza la necessità di alcuna specifica declaratoria); la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, dato che consegue ad una condanna penale, potrà essere poi valutata come causa generale di indegnità ai sensi delle disposizioni previste da ciascun Ordine cavalleresco ai fini della revoca definitiva dell'onorificenza.

Cosa diversa dalla revoca è la rinuncia di una onorificenza. Trattasi di un atto volontario dell'insignito che appunto rinuncia a fregiarsi di una onorificenza in precedenza ricevuta. Per le decorazioni dell'Ordine al Merito della Repubblica, in caso di rinuncia dell'insignito, qualora il decreto di concessione dell'onorificenza non sia stato già registrato nell'albo dell'Ordine, il Cancelliere non dà corso alla registrazione del decreto informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; qualora viceversa il decreto di concessione dell'onorificenza sia stato già registrato nell'albo dell'Ordine, il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto (art. 9 del Regolamento di attuazione).

Le onorificenze revocate o rinunciate non possono essere più portate dall'insignito salvo incorrere nell'illecito di cui all'art. 498 c.p. (Usurpazione di titoli o di onori). Il secondo comma di questo articolo punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929 (l'originaria sanzione penale della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge delega 25 giugno 1999, n. 205) e con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione in uno o più giornali designati dal giudice, il fatto di “chi si arroga (...) titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche”.L'espressione arrogazione implica innanzitutto il concetto di autoattribuzione.

Presupposto dell'illecito amministrativo è dunque la mancanza di un qualsiasi atto di conferimento od il venir meno dell'originario atto di conferimento come nel caso di rinuncia, ovvero di revoca o sospensione del medesimo atto e ciò anche nell'ipotesi di condanna dell'insignito alla pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

In relazione agli artt. 28 e 29 c.p., abbiamo scritto in precedenza che coloro i quali sono stati condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono di diritto le onorificenze conseguite (cioè automaticamente, senza la necessità di alcuna specifica declaratoria) e coloro i quali sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono fregiarsi delle onorificenze in precedenza conseguite (anche in tal caso automaticamente, senza la necessità di alcuna specifica declaratoria): incorre quindi nell'illecito in esame, l'insignito che porti l'onorificenza durante il tempo dell'interdizione.

L'espressione arrogazione implica poi il concetto di “far mostra” pubblicamente o comunque in relazione con estranei: pertanto non è punibile la vanteria che avvenga in privato (Cass. Pen., 2 marzo 1970, in Giust. Pen., 1971, II, p. 151).

Tuttavia per la verificazione dell'illecito non è necessario l'elemento della pubblicità secondo la nozione di cui al quarto comma dell'art. 266 c.p. (“agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 

1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata”), né il verificarsi di un nocumento privato o pubblico, in quanto elementi non considerati dalla norma.

Né è punibile il fatto di chi tolleri l'attribuzione a lui fatta da altri, salvo che l'attribuzione stessa sia stata voluta o autorizzata dall'interessato serbando un comportamento equivalente alla indebita attribuzione (Cass. Pen., 6 novembre 1967, in Riv. Pen., 1968, II, p. 739).

La forma ed il mezzo dell'usurpazione sono indifferenti, potendo questa consistere in dichiarazioni orali o scritte, od anche in abbreviazioni scientemente studiate contenute in timbri, targhe, carta da lettere, elenchi telefonici (per questa ultima ipotesi si veda: Cass. Pen., sez. V, 7 ottobre 1975, in Riv. Pen., 1976, p. 569). Posto che il bene giuridico tutelato dalla norma è la fede pubblica, la condotta può avere come oggetto qualsiasi onorificenza.

La norma è posta infatti a protezione dell'interesse collettivo a che non venga menomata nella generalità dei consociati, quella fiducia per cui, nei rapporti quotidiani, facilmente si presta fede alla identità, allo stato ed alle qualità personali dell'individuo; la ratio della norma impone dunque che venga punita qualsiasi arrogazione di distinzioni che possa ingannare la fede altrui.

Quel che rileva è l'idoneità della condotta a sorprendere ed ingannare la fede altrui e non la qualità dell'onorificenza arrogata che non è un elemento decisivo in ordine alla sussistenza dell'illecito ma un elemento del fatto concreto da valutarsi insieme agli altri elementi della fattispecie, al fine di accertare la possibilità dell'inganno.

Una recente inchiesta giornalistica (trasmissione televisiva Report, RAI 3, puntata del 21 aprile 2013: «Gli onorabili») ha messo in evidenza come molti personaggi “eccellenti” condannati per vari reati, risultino tuttora insigniti di importanti onorificenze cavalleresche.

Il fenomeno è preoccupante e mina il prestigio della cavalleria. Appare allora opportuno ricordare che le onorificenze cavalleresche possono essere, oltre che rinunciate, revocate.

La principale causa di revoca di una onorificenza è l'indegnità dell'insignito, cioè l'incompatibilità tra l'onorificenza e quelle doti di rispettabilità ed onore che devono essere proprie dell'insignito e devono in esso permanere anche successivamente alla concessione dell'onorificenza. Detta indegnità è discrezionalmente valutata dagli organi di ciascun Ordine cavalleresco a ciò preposti.

In particolare, per l'Ordine al Merito della Repubblica italiana, l'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze), dispone che “incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine”. Secondo quanto stabilisce l'art. 10 del Regolamento di attuazione della suddetta legge (approvato con il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458), il Cancelliere dell'Ordine, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica la proposta di revoca all'interessato e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, stabilendo poi un termine non inferiore a venti giorni entro il quale l'interessato può proporre per iscritto le proprie difese.

Decorso il predetto termine, il Cancelliere sottopone gli atti e le eventuali difese dell'insignito al Consiglio dell'Ordine affinché questo esprima il parere di cui al citato art. 5, legge 178/1951. In base all'art. 21 dello Statuto dell'Ordine (approvato con il D.P.R. 31 ottobre 1952), “sulle proposte di revoca delle onorificenze, la Giunta (organo ristretto di quattro membri eletti dal Consiglio dell'Ordine nel proprio seno) riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri”. Per il successivo art. 22 dello Statuto, il decreto di revoca del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio, “sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali”. La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvede anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed alla pubblicazione del decreto di revoca nella Gazzetta Ufficiale, in ossequio al disposto dell'art. 12 del Regolamento di attuazione.

Nel caso poi in cui l'insignito sia condannato per un delitto con sentenza definitiva, l'art. 13 del Regolamento di attuazione, dispone che il Cancelliere del Giudice che l'ha pronunciata comunichi alla Segreteria dell'Ordine copia della sentenza: ciò per permettere il giudizio di indegnità di cui al citato art. 5, legge 178/1951. Qualora una causa di indegnità si manifesti dopo la controfirma di un decreto di concessione ma prima della sua registrazione nell'albo dell'Ordine, a norma dell'art. 8 del Regolamento di attuazione “il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri” il quale, sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione.

Infine, per l'ipotesi in cui l'insignito sia penalmente condannato alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, l'art. 11 del Regolamento di attuazione prevede che il Cancelliere dell'Ordine disponga “la annotazione, sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza”.

In relazione agli artt. 28 e 29 c.p., in linea generale, per gli ordini statuali italiani, possiamo dire che coloro i quali sono stati condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (conseguente alla condanna alla pena dell'ergastolo od alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, nonché alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere) non possono conseguire onorificenze e, se le hanno conseguite antecedentemente, le perdono di diritto (cioè automaticamente, con esclusione di qualsiasi discrezionalità di giudizio in ordine all'indegnità e senza la necessità di alcuna specifica declaratoria); mentre coloro i quali sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici (conseguente alla condanna alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni e negli altri casi previsti dall'art. 31 c.p.), durante il tempo dell'interdizione non possono conseguire onorificenze e, se le hanno conseguite antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione (anche in tal caso automaticamente, senza la necessità di alcuna specifica declaratoria); la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, dato che consegue ad una condanna penale, potrà essere poi valutata come causa generale di indegnità ai sensi delle disposizioni previste da ciascun Ordine cavalleresco ai fini della revoca definitiva dell'onorificenza.

Cosa diversa dalla revoca è la rinuncia di una onorificenza. Trattasi di un atto volontario dell'insignito che appunto rinuncia a fregiarsi di una onorificenza in precedenza ricevuta. Per le decorazioni dell'Ordine al Merito della Repubblica, in caso di rinuncia dell'insignito, qualora il decreto di concessione dell'onorificenza non sia stato già registrato nell'albo dell'Ordine, il Cancelliere non dà corso alla registrazione del decreto informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; qualora viceversa il decreto di concessione dell'onorificenza sia stato già registrato nell'albo dell'Ordine, il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto (art. 9 del Regolamento di attuazione).

Le onorificenze revocate o rinunciate non possono essere più portate dall'insignito salvo incorrere nell'illecito di cui all'art. 498 c.p. (Usurpazione di titoli o di onori). Il secondo comma di questo articolo punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929 (l'originaria sanzione penale della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge delega 25 giugno 1999, n. 205) e con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione in uno o più giornali designati dal giudice, il fatto di “chi si arroga (...) titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche”.L'espressione arrogazione implica innanzitutto il concetto di autoattribuzione.

Presupposto dell'illecito amministrativo è dunque la mancanza di un qualsiasi atto di conferimento od il venir meno dell'originario atto di conferimento come nel caso di rinuncia, ovvero di revoca o sospensione del medesimo atto e ciò anche nell'ipotesi di condanna dell'insignito alla pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

In relazione agli artt. 28 e 29 c.p., abbiamo scritto in precedenza che coloro i quali sono stati condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono di diritto le onorificenze conseguite (cioè automaticamente, senza la necessità di alcuna specifica declaratoria) e coloro i quali sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono fregiarsi delle onorificenze in precedenza conseguite (anche in tal caso automaticamente, senza la necessità di alcuna specifica declaratoria): incorre quindi nell'illecito in esame, l'insignito che porti l'onorificenza durante il tempo dell'interdizione.

L'espressione arrogazione implica poi il concetto di “far mostra” pubblicamente o comunque in relazione con estranei: pertanto non è punibile la vanteria che avvenga in privato (Cass. Pen., 2 marzo 1970, in Giust. Pen., 1971, II, p. 151).

Tuttavia per la verificazione dell'illecito non è necessario l'elemento della pubblicità secondo la nozione di cui al quarto comma dell'art. 266 c.p. (“agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 

1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata”), né il verificarsi di un nocumento privato o pubblico, in quanto elementi non considerati dalla norma.

Né è punibile il fatto di chi tolleri l'attribuzione a lui fatta da altri, salvo che l'attribuzione stessa sia stata voluta o autorizzata dall'interessato serbando un comportamento equivalente alla indebita attribuzione (Cass. Pen., 6 novembre 1967, in Riv. Pen., 1968, II, p. 739).

La forma ed il mezzo dell'usurpazione sono indifferenti, potendo questa consistere in dichiarazioni orali o scritte, od anche in abbreviazioni scientemente studiate contenute in timbri, targhe, carta da lettere, elenchi telefonici (per questa ultima ipotesi si veda: Cass. Pen., sez. V, 7 ottobre 1975, in Riv. Pen., 1976, p. 569). Posto che il bene giuridico tutelato dalla norma è la fede pubblica, la condotta può avere come oggetto qualsiasi onorificenza.

La norma è posta infatti a protezione dell'interesse collettivo a che non venga menomata nella generalità dei consociati, quella fiducia per cui, nei rapporti quotidiani, facilmente si presta fede alla identità, allo stato ed alle qualità personali dell'individuo; la ratio della norma impone dunque che venga punita qualsiasi arrogazione di distinzioni che possa ingannare la fede altrui.

Quel che rileva è l'idoneità della condotta a sorprendere ed ingannare la fede altrui e non la qualità dell'onorificenza arrogata che non è un elemento decisivo in ordine alla sussistenza dell'illecito ma un elemento del fatto concreto da valutarsi insieme agli altri elementi della fattispecie, al fine di accertare la possibilità dell'inganno.