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Nuove norme in tema di aggiunzione di cognome

Il recente decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012, n. 54 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2012, n. 108), ha radicalmente modificato il Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396, contenente le norme relative ai cambiamenti del nome e del cognome, con particolare riguardo all’ipotesi di aggiunzione al proprio di un altro cognome.

L’articolo 6 del menzionato decreto ha abrogato gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del D.P.R. 396 del 2000 che disciplinavano in modo autonomo la materia delle aggiunzioni di cognome, materia ora ricondotta nell’ambito della procedura prevista per le ipotesi di cambiamento del nome e del cognome di cui agli articoli 89, 90, 91 e 92 del D.P.R. 396 del 2000.

L’aver esteso anche alle domande di aggiunzione di cognome la procedura prevista per i cambiamenti del nome e del cognome comporta che il procedimento è diventato di esclusiva competenza prefettizia. Mentre in precedenza era di competenza del Prefetto solo la fase preliminare del procedimento, cioè quella di istruttoria della domanda – essendo demandata al Ministro dell’Interno la fase di valutazione delle eventuali opposizioni e la fase conclusiva del procedimento stesso che avveniva con l’emissione di un decreto ministeriale di diniego o di concessione dell’aggiunzione richiesta – ora tutto l’iter burocratico viene svolto presso la Prefettura e si conclude con un decreto prefettizio.

Più precisamente, in base alla normativa originariamente prevista dal D.P.R. 396 del 2000, la domanda doveva essere presentata al Prefetto della Provincia in cui il richiedente aveva la sua residenza. Il Prefetto assumeva le opportune informazioni sulla domanda e la trasmetteva con il proprio parere al Ministro. Questo, se riteneva che la domanda meritasse di essere presa in considerazione, autorizzava il richiedente a fare affiggere dal messo comunale, all’Albo pretorio del Comune di nascita e di residenza del richiedente, il sunto della domanda. L’affissione doveva avere la durata di giorni 30 consecutivi e doveva risultare in calce all’avviso dalla relazione del responsabile. Il Ministro poteva eventualmente ordinare al richiedente che egli notificasse la domanda a determinate persone. Trascorsi 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione senza che vi fosse stata alcuna opposizione, il Ministro, ricevuta la prova dell’inserzione, dell’affissione e dell’eventuale notifica, autorizzava con proprio decreto l’aggiunzione richiesta.

La nuova normativa, applicabile non solo all’aggiunzione di cognome, ma anche alle ipotesi di aggiunzione di nome, di cambiamento di nome e di cambiamento di cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale del soggetto, prevede quanto segue.

Nella domanda, che si propone al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita dell’istante, si devono esporre le ragioni a fondamento della richiesta, indicando la modificazione che si vuole apportare al nome od al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. Il Prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se ritiene che essa sia meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con proprio decreto il richiedente a fare affiggere all’Albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente, un avviso contenente il sunto della domanda; l’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile in calce all’avviso.

Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione; l’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

Trascorso il termine suddetto, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con proprio decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli eventuali opponenti.

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Dunque, il D.P.R. 54 del 2012 ha inciso esclusivamente sulla procedura che deve essere seguita per le istanze di aggiunzione di cognome. Tale decreto non ha introdotto alcuna novità relativamente ai soggetti legittimati a chiedere la modifica del proprio cognome, né relativamente ai presupposti in base ai quali la modifica può essere chiesta. In altre parole, non si è previsto espressamente alcun caso specifico in riferimento al quale una domanda di modifica e/o aggiunta di cognome può ritenersi maggiormente giustificata rispetto ad un’altra.

In riferimento a tale aspetto rimangono quindi validi i principi elaborati sotto la vigenza della precedente disciplina.

Per esempio, in tema di cognome materno, la terza sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 1492 del 4 dicembre 1984 (in Cons. Stato, 1986, I, p. 1992), ha precisato che "gli articoli 153 e 155 R.D. 1238/39, non subordinano l’accoglimento delle domande di aggiunta alla circostanza che il cognome materno che si chiede di aggiungere sia in via di estinzione". Pertanto è illegittimo il provvedimento che respinga una domanda di aggiunta del cognome materno, presentata per ragioni di ordine affettivo e di convenienza economico sociale, con la sola motivazione dell’inesistenza del rischio di estinzione del cognome medesimo.

In un altro caso in cui il Ministro aveva negato l’aggiunta di un cognome perché la sopravvivenza di quest’ultimo cognome era assicurata dall’esistenza di un discendente, il Consiglio di Stato con sentenza n. 615 del 3 giugno 1997 (in Giust. Civ., 1998, I, p. 1746) ha accolto la domanda del richiedente, rilevando che non si deve tener conto solo dell’interesse pubblico che consiste nel far sì che i cognomi siano tendenzialmente stabili nel tempo, sì da poter assolvere alla loro funzione di identificazione della persona, ma anche le ragioni del privato devono essere opportunamente considerate; e possono essere ragioni basate sulle esigenze più svariate: morali, economiche, familiari, affettive. Questo anche perché "l’aggiunta di ulteriori cognomi non incide negativamente sulla identificazione della persona nel contesto sociale e non ingenera pericolo di confusione, mantenendo comunque il soggetto anche l’originario cognome".

Il Consiglio di Stato già con il citato parere n. 1492 del 1984, aveva precisato che il Regio decreto del 1939 (poi sostituito dal D.P.R. 396 del 2000) “non subordina l’accoglimento delle domande di aggiunta alla circostanza che i cognomi che si chiede di inserire siano in via di estinzione”; è quindi perfettamente legittimo chiedere di aggiungere anche un cognome la cui sopravvivenza venga assicurata in ogni caso da un altro discendente, a meno che quest’ultimo non si opponga con specifico atto notificato nell’ambito della procedura sopra descritta. Tale opposizione potrà essere presentata per esempio nelle ipotesi in cui l’aggiunzione possa produrre una confusione tra i soggetti ovvero comunque un nocumento all’opponente.

Tuttora rimane impossibile l’anteposizione del nuovo cognome che si chiede di aggiungere, all’originario: esclusione che si giustifica con l’esigenza di stabilità dei cognomi al fine di una agevole e certa identificazione della persona (in tal senso: Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1995, n. 145, in Foro Amm., 1995, p. 557).

È da apprezzare poi il mantenimento della previsione di cui all’art. 89, terzo comma, in base alla quale “in nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”. Il mantenimento di tale divieto è senz’altro positivo dato che in questo modo si impedisce che, attraverso parentele omonime, una persona possa fregiarsi di attributi, anche nobiliari, che non gli spettano e che potrebbero comunque comportare delle confusioni storiche oltre che araldiche.

In base alle statistiche elaborate dal Ministero dell’Interno, i casi più numerosi di ricorso alla procedura prevista per le aggiunzioni di cognome sono quelli di richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno. Al secondo posto di questa particolare classifica si collocano le domande delle donne divorziate o vedove, risposate, che chiedono di aggiungere per i figli, il cognome del nuovo marito a quello del primo marito: in tal caso la modifica del cognome è normalmente concessa, mentre vengono respinte, di regola, le domande volte a sostituire il cognome del nuovo marito a quello del primo.

Viceversa per l’ipotesi di cambiamento del cognome, oltre ai casi di richiesta di acquisizione del nome d’arte, di abbandono del cognome per eccessiva omonimia o perché crea disagio sociale in quanto ridicolo, sono sempre maggiori le richieste avanzate dai “neocittadini” italiani ai quali, in sede di concessione della cittadinanza, sia stato assegnato il cognome paterno diverso da quello con il quale era identificato all’estero.

In conclusione è da dire che, sino all’entrata in vigore delle nuove norme, tutte le istanze di aggiunzione di cognome venivano decise presso il Ministro dell’Interno in base ad una prassi ed a principi uniformi (come per esempio quelli sopra esposti), consolidati a livello di Amministrazione centrale. Ora che la competenza a decidere è passata a livello locale, alle varie Prefetture, nel tempo potrebbero verificarsi difformità di indirizzi e cioè incertezze e molteplici interpretazioni circa i presupposti in base ai quali è possibile domandare ed ottenere l’aggiunzione di un cognome; tutto ciò potrebbe conseguentemente far aumentare il contenzioso giudiziario e cioè le impugnazioni dei provvedimenti prefettizi di diniego all’aggiunzione richiesta: presso il T.A.R. competente per territorio in primo grado e presso il Consiglio di Stato in secondo grado.

Riportiamo quindi il testo del Titolo X del D.P.R. 396 del 2000, come modificato dal recente D.P.R. 54 del 2012.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3 NOVEMBRE 2000, N. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile (pubblicato nella Gazz. Uff. del 30 dicembre 2000, n. 303), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012, n. 54 (pubblicato nella Gazz. Uff. del 10 maggio 2012, n. 108).

Articoli 1-83

Omissis

Titolo X

Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

Articolo 84

(Cambiamento del cognome)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 85

(Presentazione della richiesta)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 86

(Affissioni)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 87

(Opposizione)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 88

(Decreto di concessione del Ministro)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 89

(Modificazioni del nome o del cognome)

1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’Ufficio dello Stato Civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta (comma così sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 54 del 2012).

2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Articolo 90

(Affissione)

1. Il Prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.

1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda (comma aggiunto dall’art. 3 del D.P.R. 54 del 2012).

Articolo 91

(Opposizione)

(articolo così sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 54 del 2012)

1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

Articolo 92

(Decreto di concessione del Prefetto)

(articolo così sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 54 del 2012)

1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Articolo 93

(Esenzione fiscale)

1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.

Articolo 94

(Annotazioni ed altre formalità)

1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.

2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

***

Il recente decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012, n. 54 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2012, n. 108), ha radicalmente modificato il Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396, contenente le norme relative ai cambiamenti del nome e del cognome, con particolare riguardo all’ipotesi di aggiunzione al proprio di un altro cognome.

L’articolo 6 del menzionato decreto ha abrogato gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del D.P.R. 396 del 2000 che disciplinavano in modo autonomo la materia delle aggiunzioni di cognome, materia ora ricondotta nell’ambito della procedura prevista per le ipotesi di cambiamento del nome e del cognome di cui agli articoli 89, 90, 91 e 92 del D.P.R. 396 del 2000.

L’aver esteso anche alle domande di aggiunzione di cognome la procedura prevista per i cambiamenti del nome e del cognome comporta che il procedimento è diventato di esclusiva competenza prefettizia. Mentre in precedenza era di competenza del Prefetto solo la fase preliminare del procedimento, cioè quella di istruttoria della domanda – essendo demandata al Ministro dell’Interno la fase di valutazione delle eventuali opposizioni e la fase conclusiva del procedimento stesso che avveniva con l’emissione di un decreto ministeriale di diniego o di concessione dell’aggiunzione richiesta – ora tutto l’iter burocratico viene svolto presso la Prefettura e si conclude con un decreto prefettizio.

Più precisamente, in base alla normativa originariamente prevista dal D.P.R. 396 del 2000, la domanda doveva essere presentata al Prefetto della Provincia in cui il richiedente aveva la sua residenza. Il Prefetto assumeva le opportune informazioni sulla domanda e la trasmetteva con il proprio parere al Ministro. Questo, se riteneva che la domanda meritasse di essere presa in considerazione, autorizzava il richiedente a fare affiggere dal messo comunale, all’Albo pretorio del Comune di nascita e di residenza del richiedente, il sunto della domanda. L’affissione doveva avere la durata di giorni 30 consecutivi e doveva risultare in calce all’avviso dalla relazione del responsabile. Il Ministro poteva eventualmente ordinare al richiedente che egli notificasse la domanda a determinate persone. Trascorsi 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione senza che vi fosse stata alcuna opposizione, il Ministro, ricevuta la prova dell’inserzione, dell’affissione e dell’eventuale notifica, autorizzava con proprio decreto l’aggiunzione richiesta.

La nuova normativa, applicabile non solo all’aggiunzione di cognome, ma anche alle ipotesi di aggiunzione di nome, di cambiamento di nome e di cambiamento di cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale del soggetto, prevede quanto segue.

Nella domanda, che si propone al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita dell’istante, si devono esporre le ragioni a fondamento della richiesta, indicando la modificazione che si vuole apportare al nome od al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. Il Prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se ritiene che essa sia meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con proprio decreto il richiedente a fare affiggere all’Albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente, un avviso contenente il sunto della domanda; l’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile in calce all’avviso.

Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione; l’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

Trascorso il termine suddetto, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con proprio decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli eventuali opponenti.

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Dunque, il D.P.R. 54 del 2012 ha inciso esclusivamente sulla procedura che deve essere seguita per le istanze di aggiunzione di cognome. Tale decreto non ha introdotto alcuna novità relativamente ai soggetti legittimati a chiedere la modifica del proprio cognome, né relativamente ai presupposti in base ai quali la modifica può essere chiesta. In altre parole, non si è previsto espressamente alcun caso specifico in riferimento al quale una domanda di modifica e/o aggiunta di cognome può ritenersi maggiormente giustificata rispetto ad un’altra.

In riferimento a tale aspetto rimangono quindi validi i principi elaborati sotto la vigenza della precedente disciplina.

Per esempio, in tema di cognome materno, la terza sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 1492 del 4 dicembre 1984 (in Cons. Stato, 1986, I, p. 1992), ha precisato che "gli articoli 153 e 155 R.D. 1238/39, non subordinano l’accoglimento delle domande di aggiunta alla circostanza che il cognome materno che si chiede di aggiungere sia in via di estinzione". Pertanto è illegittimo il provvedimento che respinga una domanda di aggiunta del cognome materno, presentata per ragioni di ordine affettivo e di convenienza economico sociale, con la sola motivazione dell’inesistenza del rischio di estinzione del cognome medesimo.

In un altro caso in cui il Ministro aveva negato l’aggiunta di un cognome perché la sopravvivenza di quest’ultimo cognome era assicurata dall’esistenza di un discendente, il Consiglio di Stato con sentenza n. 615 del 3 giugno 1997 (in Giust. Civ., 1998, I, p. 1746) ha accolto la domanda del richiedente, rilevando che non si deve tener conto solo dell’interesse pubblico che consiste nel far sì che i cognomi siano tendenzialmente stabili nel tempo, sì da poter assolvere alla loro funzione di identificazione della persona, ma anche le ragioni del privato devono essere opportunamente considerate; e possono essere ragioni basate sulle esigenze più svariate: morali, economiche, familiari, affettive. Questo anche perché "l’aggiunta di ulteriori cognomi non incide negativamente sulla identificazione della persona nel contesto sociale e non ingenera pericolo di confusione, mantenendo comunque il soggetto anche l’originario cognome".

Il Consiglio di Stato già con il citato parere n. 1492 del 1984, aveva precisato che il Regio decreto del 1939 (poi sostituito dal D.P.R. 396 del 2000) “non subordina l’accoglimento delle domande di aggiunta alla circostanza che i cognomi che si chiede di inserire siano in via di estinzione”; è quindi perfettamente legittimo chiedere di aggiungere anche un cognome la cui sopravvivenza venga assicurata in ogni caso da un altro discendente, a meno che quest’ultimo non si opponga con specifico atto notificato nell’ambito della procedura sopra descritta. Tale opposizione potrà essere presentata per esempio nelle ipotesi in cui l’aggiunzione possa produrre una confusione tra i soggetti ovvero comunque un nocumento all’opponente.

Tuttora rimane impossibile l’anteposizione del nuovo cognome che si chiede di aggiungere, all’originario: esclusione che si giustifica con l’esigenza di stabilità dei cognomi al fine di una agevole e certa identificazione della persona (in tal senso: Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1995, n. 145, in Foro Amm., 1995, p. 557).

È da apprezzare poi il mantenimento della previsione di cui all’art. 89, terzo comma, in base alla quale “in nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”. Il mantenimento di tale divieto è senz’altro positivo dato che in questo modo si impedisce che, attraverso parentele omonime, una persona possa fregiarsi di attributi, anche nobiliari, che non gli spettano e che potrebbero comunque comportare delle confusioni storiche oltre che araldiche.

In base alle statistiche elaborate dal Ministero dell’Interno, i casi più numerosi di ricorso alla procedura prevista per le aggiunzioni di cognome sono quelli di richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno. Al secondo posto di questa particolare classifica si collocano le domande delle donne divorziate o vedove, risposate, che chiedono di aggiungere per i figli, il cognome del nuovo marito a quello del primo marito: in tal caso la modifica del cognome è normalmente concessa, mentre vengono respinte, di regola, le domande volte a sostituire il cognome del nuovo marito a quello del primo.

Viceversa per l’ipotesi di cambiamento del cognome, oltre ai casi di richiesta di acquisizione del nome d’arte, di abbandono del cognome per eccessiva omonimia o perché crea disagio sociale in quanto ridicolo, sono sempre maggiori le richieste avanzate dai “neocittadini” italiani ai quali, in sede di concessione della cittadinanza, sia stato assegnato il cognome paterno diverso da quello con il quale era identificato all’estero.

In conclusione è da dire che, sino all’entrata in vigore delle nuove norme, tutte le istanze di aggiunzione di cognome venivano decise presso il Ministro dell’Interno in base ad una prassi ed a principi uniformi (come per esempio quelli sopra esposti), consolidati a livello di Amministrazione centrale. Ora che la competenza a decidere è passata a livello locale, alle varie Prefetture, nel tempo potrebbero verificarsi difformità di indirizzi e cioè incertezze e molteplici interpretazioni circa i presupposti in base ai quali è possibile domandare ed ottenere l’aggiunzione di un cognome; tutto ciò potrebbe conseguentemente far aumentare il contenzioso giudiziario e cioè le impugnazioni dei provvedimenti prefettizi di diniego all’aggiunzione richiesta: presso il T.A.R. competente per territorio in primo grado e presso il Consiglio di Stato in secondo grado.

Riportiamo quindi il testo del Titolo X del D.P.R. 396 del 2000, come modificato dal recente D.P.R. 54 del 2012.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3 NOVEMBRE 2000, N. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile (pubblicato nella Gazz. Uff. del 30 dicembre 2000, n. 303), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012, n. 54 (pubblicato nella Gazz. Uff. del 10 maggio 2012, n. 108).

Articoli 1-83

Omissis

Titolo X

Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

Articolo 84

(Cambiamento del cognome)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 85

(Presentazione della richiesta)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 86

(Affissioni)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 87

(Opposizione)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 88

(Decreto di concessione del Ministro)

(articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 54 del 2012)

Articolo 89

(Modificazioni del nome o del cognome)

1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’Ufficio dello Stato Civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta (comma così sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 54 del 2012).

2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Articolo 90

(Affissione)

1. Il Prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.

1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda (comma aggiunto dall’art. 3 del D.P.R. 54 del 2012).

Articolo 91

(Opposizione)

(articolo così sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 54 del 2012)

1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

Articolo 92

(Decreto di concessione del Prefetto)

(articolo così sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 54 del 2012)

1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Articolo 93

(Esenzione fiscale)

1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.

Articolo 94

(Annotazioni ed altre formalità)

1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.

2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

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