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Famiglia: illegittime le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre

Ai figli spettano entrambi i cognomi
Cofamiglia
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Famiglia: illegittime le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre

Famiglia: a Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionalità per tutte quelle norme che attribuiscono automaticamente il cognome paterno ai figli. Questo automatismo è costituzionalmente illegittimo e si oppone ad una vera parificazione di genere nell’ambito familiare.

figli
Famiglia, figli e cognome

 

Famiglia: una sentenza attesa da anni. La svolta dell’Italia

La presente questione era stata posta all’attenzione della giurisprudenza costituzionale già nel 2016.

La Consulta, con sentenza n. 286/2016, si era espressa a favore dell’attribuzione ai figli nati nel matrimonio del cognome della madre, in aggiunta a quello paterno, qualora ricorresse un accordo tra i coniugi.

La Corte dichiara:

  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;
  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.
     

Famiglia: uno sguardo al passato…

L’articolo 262 del codice civile, intitolato “Cognome del figlio nato fuori del matrimonio”, stabiliva:

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

L’articolo 299 del codice civile, invece, disciplinava l’attribuzione del cognome all’adottato.

“Cognome dell’adottato”.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.

Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

È evidente, dunque, leggendo le summenzionate norme, che è intrisa nel codice civile una visione patriarcale della famiglia, dove l’automatismo del cognome del padre è quasi considerato un “atto dovuto”.
 

Famiglia:…per guardare al futuro

Il diritto di famiglia è in costante evoluzione e questa sentenza era attesa da lungo tempo, in quanto troppe norme nel codice civile contrastano con il dettato costituzionale e questo resta –ancora per tanti aspetti- silente e non applicato.

In un Comunicato del 27 aprile 2022, la Consulta rende note che ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori”.
 

Famiglia: tra discriminazione e identità personale

Tutte le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il cognome del padre violano il principio costituzionale ed europeo di parificazione di genere, in particolare per quanto concerne il suo sviluppo nell’ambito familiare.

La Corte, così sentenziando, mette in collegamento la parificazione di genere nella famiglia e l’identità del figlio.

Soltanto attraverso una piena e soddisfacente equiparazione tra il padre e la madre, il figlio può compiutamente sviluppare la sua identità.

La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.

Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.
 

Famiglia: il contrasto con i principi fondamentali

Secondo la Consulta, il contrasto che avrebbe poi portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale sarebbe con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma della Costituzione.

In particolare, violati sarebbero anche gli articoli 8 e 14 della Carta europea dei diritti dell’uomo.

L’articolo 14 (“Divieto di discriminazione”) sancisce che:

il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.
 

Famiglia: cambio di rotta

“La regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

La regola vale per tutti.

“La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”.
 

Famiglia: una Corte “lungimirante”

“Lungimirante” potremmo definire la nostra Corte costituzionale che, più di una volta, ha anticipato il Legislatore.

“È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione”.

Grande entusiasmo la sentenza in parola ha portato nella politica.

Tra i tanti commenti, quello della senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femminicidio: “Peccato che il Parlamento sia stato bruciato sul tempo dalla Corte Costituzionale. Ora andiamo avanti rapidamente con l’approvazione della legge sul doppio cognome. Attraverso il nome delle madri passano le biografie e le storie delle donne”.

Giovanni Falcone diceva:

Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere”…e la Consulta l’ha proprio fatto.