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La risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso: risvolti processuali

Commento a Cassazione Civile, Sentenza Sezione Lavoro, n. 5078, Anno 2018
La risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso: risvolti processuali
La risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso: risvolti processuali

1. Le questioni trattate dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento

2. Il convenuto in giudizio: opzioni processuali

3. Il discrimine tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale

4. La risoluzione per mutuo consenso come tacita rinuncia al diritto alla conversione e la rilevanza del decorso del tempo

 

1. Le questioni trattate dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento

 

La deduzione della risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso: domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale?

La  risoluzione per mutuo consenso  alla stregua di una rinuncia alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato?

Quali indici sintomatici della volontà estintiva?

 

La sentenza in commento offre, anzitutto, il destro per una indagine circa la natura giuridica dell’eccezione di parte datoriale di risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso.

La questione è di particolare interesse, posto che la qualificazione in termini di eccezione riconvenzionale ovvero di domanda riconvenzionale di un’istanza del convenuto con funzione di contrasto alla domanda attorea, comporta effetti processuali di non poco momento: invero, solo la domanda riconvenzionale è soggetta alle prescrizioni poste dal primo comma dell’art. 418 del Codice di Procedura Civile e alle conseguenti decadenze.

La Suprema Corte disattende, per ciò che in questa sede interessa, la ricostruzione, operata dalla ricorrente, della risoluzione per mutuo consenso in termini di domanda riconvenzionale, rigettando per infondatezza i primi due motivi di censura della sentenza impugnata.

Peraltro, gli stessi giudici di legittimità, ritenendo irrilevante ai fini decisori la riconduzione dell’eccezione in parola fra le eccezioni in senso stretto o, per contro, tra quelle in senso lato, si limitano, sul punto, a dare atto dell’esistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

 

2. Il convenuto in giudizio: opzioni processuali

La questione si inserisce nel più ampio tema concernente la posizione processuale del convenuto in giudizio.

Preliminarmente, dunque, pare utile ricordare, seppur sinteticamente, le opzioni di carattere processuale che possono essere adottate da colui contro il quale viene proposta una domanda giudiziale:

1) Il convenuto può, anzitutto, scegliere di rimanere inerte di fronte alla pretesa avversaria; a tale proposito, basti ricordare come tale circostanza non impedisca lo svolgimento del processo, ma, soprattutto, non conduca all’automatico accoglimento della domanda dell’attore, essendo il giudice libero nella formazione del suo convincimento, ai sensi dell’art. 116 del Codice di Procedura Civile.

2) Il resistente può determinarsi a partecipare attivamente alla causa, all’interno dei confini della domanda e dell’oggetto del processo determinato dall’attore, limitandosi ad esercitare un’azione di mero accertamento negativo, richiedendo al giudice il rigetto della pretesa altrui.

In tale ipotesi, il convenuto mira all’accertamento negativo in ordine alla sussistenza del diritto vantato dall’attore attraverso la sua domanda: l’attività difensiva potrebbe concernere tanto il diritto, da intendersi come la volontà astratta di legge, quanto i fatti costitutivi posti dall’attore a base della sua azione.

Ciò che pare utile sottolineare in proposito, è il rilievo per cui l’ambito dell’oggetto del giudizio non viene modificato ad opera dell’attività difensiva del convenuto nemmeno quando egli mira alla negazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore.

3) Al convenuto è concesso, però, anche di allegare e offrire di provare ex art. 115 del Codice di Procedura Civile, altri fatti rispetto a quelli che già appartengono alla sfera cognitiva del giudice, in quanto dedotti da colui che ha proposto la domanda.

Il riferimento è segnatamente ai fatti estintivi del diritto, impeditivi oppure, ancora, modificativi dello stesso.

Il sicuro riconoscimento di una tale possibilità in capo al convenuto discende dall’art. 2697 del Codice Civile, il quale, ponendo l’onere della prova a carico di colui che allega i fatti, contrappone, alla deduzione dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda, l’eccezione dei fatti che hanno estinto o modificato il diritto oppure reso inefficaci i fatti costitutivi.

Sotto tale profilo, non può sottacersi come il termine eccezione sia in grado di assumere una pluralità di significati, essendo, in particolare, suscettibile di una nozione in senso ampio contrapposta ad una più ristretta. 

Così, rientrano nell’ampia categoria delle eccezioni anche quelle cd. processuali o di rito, mediante le quali si mira a rilevare il difetto di taluni requisiti, che conduce alla nullità degli atti processuali.

Diverse da quelle appena menzionate sono, per contro, le eccezioni di merito o sostanziali, alle quali soltanto si riferisce l’art. 2697 del Codice Civile, più sopra richiamato.

Nell’ambito di quest’ultime, è possibile distinguere ulteriormente le eccezioni improprie, vale a dire, quelle che consistono in mere negazioni dei fatti costitutivi, dalle eccezioni in senso proprio, che si traducono nella richiesta di una decisione negativa in merito a una domanda altrui, sul presupposto della esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, cui si accennava in precedenza.

La proposizione di una eccezione di merito in senso proprio produce, a ben guardare, una dilatazione dell’oggetto del processo, comportando, in altre parole, un ampliamento in ordine ai fatti posti alla cognizione del giudice: l’oggetto della domanda, peraltro, rimane immutato, essendo l’eccezione sostanziale tesa solo al rigetto della originaria domanda attorea.

A questo punto ci di deve interrogare se il potere di provocare un allargamento dell’oggetto del processo, che obbliga il giudice, vale la pena ribadirlo, a pronunciarsi non più con esclusivo riguardo ai fatti costitutivi della domanda, ma anche in ordine a quelli impeditivi, modificativi ed estintivi degli stessi, spetti al solo convenuto o anche al giudice, d’ufficio.

Soccorre all’uopo l’art. 112 del Codice di Procedura Civile, che, vietando al giudice di pronunciarsi su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, afferma implicitamente, a contrario, l’esistenza di altre eccezioni sulle quali il giudice può pronunciarsi d’ufficio.

Si apre, dunque, il varco a un’ulteriore caratterizzazione nell’ambito delle eccezioni, posto che vengono così delineate le eccezioni sostanziali di merito in senso proprio e stretto, vale a dire, quelle eccezioni non rilevabili d’ufficio, in quanto condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere o, per dirla diversamente, nella esclusiva disponibilità delle parti processuali.

Va osservato, a tale riguardo, come un orientamento consolidato della Corte di Cassazione ritenga che, nell’alveo delle eccezioni in senso stretto, non rientrino solo quelle per cui la legge richiede espressamente l’istanza di parte, ma anche quelle che possono dirsi corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva.

Detto altrimenti, possono qualificarsi come eccezioni in senso stretto, sia quelle espressamente definite come tali dalla legge, che quelle corrispondenti a un diritto potestativo.

Corollario di tale impostazione è che, al di fuori delle succitate ipotesi, i fatti ritualmente acquisiti alla causa possono essere utilizzati dal giudice anche in assenza di formali difese che li assumono a fondamento, dando luogo alle eccezioni in senso ampio (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 21 agosto 2004, n. 16501).

Le eccezioni in senso ampio, in un’altra prospettiva, riguarderebbero quei fatti che producono il loro effetto automaticamente, non necessitando dell’esercizio di un controdiritto come, esemplificando, il pagamento del debito, la nullità degli atti e la risoluzione consensuale, per l’appunto.

Giova, a questo punto, dare conto di una pronuncia della Suprema Corte che ha avuto il pregio, in tema di eccezioni in senso ampio, di porre l’accento sul peculiare aspetto concernente l’allegazione dei fatti: la rilevabilità d’ufficio di un fatto, invero, opera su di un piano diverso rispetto a quello della sua allegazione.

Da questa angolazione, le eccezioni in senso lato, ovvero rilevabili anche d’ufficio, se sono relative ad un diritto di carattere sostanziale il cui esercizio in campo processuale non incide in alcun modo su interessi pubblici (come, invece, le eccezioni di giudicato), hanno una rilevabilità condizionata al rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio. Ne consegue che (fatti salvi casi particolari) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, o, per dirla diversamente, il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, impeditivo o modificativo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non risulti dagli atti di causa (Cassazione Civile, Sezione III, 22 giugno 2007, n. 14581).

Con specifico riguardo alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro per mutuo consenso, ex art. 1372 del codice civile, esistono in giurisprudenza, come anticipato più sopra, due opposti orientamenti, anche se quello che qualifica tale fatto alla stregua di un’eccezione in senso ampio appare particolarmente apprezzabile: in tale prospettiva, invero, il mutuo consenso rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale che può essere accertato d’ufficio dal giudice.

4) Il convenuto può, infine, non limitarsi a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma può giungere a formulare una propria autonoma domanda, la cd. domanda riconvenzionale, purché essa soddisfi, alternativamente, uno dei due requisiti sanciti dall’art. 36 del Codice di Procedura Civile: la riconvenzionale deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.

Peraltro, va dato conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità ritiene, in base ad un orientamento che può dirsi prevalente, che la domanda riconvenzionale, quando non eccede la competenza del giudice adìto, è ammissibile anche se dipende da un titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, laddove tra le opposte domande sussista un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea.

 

3. Il discrimine tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale

Al fine di avvicinarci al thema decidendum proprio della sentenza in esame, occorre ora tentare di tracciare il discrimine tra  domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale.

In prima battuta, potrebbe asserirsi che se la domanda riconvenzionale si sostanzia nell’istanza con la quale viene chiesto, oltre al rigetto dell’altrui pretesa, l’ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all’invocato mutamento della situazione precedente, nell’eccezione riconvenzionale, per contro, il fatto dedotto dal convenuto è diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria ( in questo senso, Cassazione Civile, Sezione III, 13 giugno 2013, n. 14852).

In altre parole, si ha eccezione riconvenzionale quando, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un’autonoma domanda in un giudizio separato, il convenuto si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria (in termini non dissimili, Cassazione Civile, Sezione III, 16 marzo 2012, n. 4233).

Come è stato lucidamente affermato dalla Suprema Corte, la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato, nell’eccezione, al rigetto della domanda proposta dall’attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati a loro fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l’estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall’attore, e in base ai quali si chieda la refezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande ( Cassazione Civile, Sezione III sentenza 25/10/2016, n. 21472).

In quest’ottica, è agevole comprendere come l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso non integri, per la Corte di legittimità, una domanda riconvenzionale, ma più correttamente una eccezione riconvenzionale, in quanto volta ad ottenere il mero rigetto della domanda del ricorrente e non, invece, finalizzata ad ottenere un provvedimento ulteriore e non soggetta, pertanto, ad una rituale proposizione.

Nella fattispecie posta all’attenzione della Corte, inoltre, l’eccezione in parola era stata, dalla società resistente, tempestivamente dedotta già nel primo grado di giudizio, circostanza questa che sottrae i giudici della Sezione Lavoro dall’obbligo di prendere posizione in ordine alla sua qualificazione in termini di eccezione in senso stretto o in senso lato

 

4. La risoluzione per mutuo consenso come tacita rinuncia al diritto alla conversione e la rilevanza del decorso del tempo 

Se i primi due motivi di ricorso trattati dalla Corte di Cassazione concernono aspetti squisitamente processuali, il terzo e quarto motivo cui la ricorrente affida il ricorso, anch’essi ritenuti infondati, ruotano intorno a un duplice ordine di questioni di carattere sostanziale.

Da un lato, infatti, si pone l’esigenza di stabilire se la risoluzione del contratto per mutuo consenso possa costituire tacita rinuncia al diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2113 del Codice Civile; su altro versante, occorre comprendere se il decorso del tempo possa palesare la volontà della lavoratrice nel senso della definitiva cessazione del rapporto di lavoro.

Sotto il primo profilo, vale la pena ricordare il disposto dell’art. 1372 del Codice Civile, secondo il quale il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Secondo la giurisprudenza prevalente, la risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita della volontà, attraverso comportamenti significativi tenuti dalle parti, a patto che la legge non prescriva una forma particolare ( ex plurimis, Cassazione Civile, Sezione III, 2 marzo 2012, n. 3245).

A tale ultimo proposito, infatti, l’accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam è soggetto alla stessa forma stabilita per la conclusione di esso, come affermano diverse pronunce della Corte di legittimità.

Incidentalmente, può osservarsi come non possa essere inferta dallo svolgimento di altra occupazione la volontà di cessare definitivamente il rapporto lavorativo, posto che il reperimento di altra attività risponde ad esigenze di sostentamento quotidiano (in questi termini, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 ottobre 2014, n. 21310).

Alla Suprema Corte, sono sufficienti poche righe per motivare il rigetto delle istanze della ricorrente, sul presupposto che la mancata impugnazione, in relazione ai contratti a termine, è sintomatica della volontà di estinguere il rapporto: deve trattarsi, ad ogni buon conto, di un lasso temporale considerevole, apprezzato, come nella fattispecie è stato, dal giudice di merito, unitamente ad altri elementi del medesimo segno, incensurabile in Cassazione se privo di vizi logici o errori di diritto.