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Laboriosità e indipendenza dei giudici in Austria

Corruzione
Corruzione

Abstract

Una politica “pulita” è uno dei presupposti fondamentali per il buon funzionamento e per la credibilità delle istituzioni democratiche. La stessa cosa vale per la giustizia, che deve anche essere resa entro tempi accettabili. Ultimamente si sono intensificate le lamentele concernenti l’attività di organi di polizia, per cui s’intende istituire un’apposita “Beschwerdestelle”.

 

Indice: 

1. Premessa 

2. Due nuove fattispecie di reato – Corruzione – “Mandatskauf”  

3. Dati statistici e “stato” della giustizia  

4. Verrà istituita un’autorità, che esaminerà i reclami contro l’attività degli organi di polizia?

 

1. Premessa

Recentemente il ministro delle Giustizia ha comunicato, che è in via di elaborazione, un disegno di legge, che prevede due nuove fattispecie di reato in materia di corruzione. È, questa, si potrebbe dire, una prima risposta all’avvenuta pubblicazione del contenuto di videoriprese, che hanno avuto per protagonista un ex ministro del Governo Federale.

Con il predetto disegno di legge, s’intende colmare una lacuna, resa evidente a seguito della pubblicazione del cosiddetto Ibiza - Video.

 

2. Due nuove fattispecie di reato – Corruzione – “Mandatskauf”

Secondo la normativa vigente per l’“öffentlichen Sektor” (settore pubblico), non è punibile (per il reato di corruzione) chi si fa corrompere ma, al momento della promessa, dell’accettazione o della richiesta dell’utilità, non riveste ancora la qualità di “Amtsträger” (pubblico ufficiale). Se il progetto di legge de quo sarà approvato, commetterà il reato di corruzione, chi, in qualità di candidato a una carica politica, s’impegna, “dietro corrispettivo”, “sich erkenntlich zu zeigen” (mostrarsi “riconoscente”), una volta che sarà stato eletto.

Inoltre, s’intende arginare il cosiddetto Mandatskauf (“l’acquisto” del mandato parlamentare o politico in genere), con conseguente sanzione penale a carico di tutti coloro, che hanno partecipato a questo mercanteggiamento.

Sarà prevista la pena detentiva per chiunque “acquista” oppure si fa “acquistare” (da altro/altri) un posto sulla lista elettorale; parimenti, chi esegue, a tal fine, pagamenti.

Vedremo, quali effetti (concreti) sortirà questa ulteriore “fatica” per arginare la corruzione (che, pare, ormai, faccia parte del “sistema” (come anche in altri Stati UE)). Una buona dose di scetticismo, “ist aber angezeigt”, dato che la “triade”: denaro, politica e potere, sembra invincibile…

Potrebbe anche darsi, che l’emanando provvedimento legislativo sia atto a bloccare – almeno in parte – questa colata torrenziale di fango, che è costituita dalla corruzione. Ma queste cose, è meglio non dirle, anche perché… è inutile. “Dicere si temptes, tantundem est: feriunt pariter, vadimonia deinde irati faciunt”. Cosí abbiamo letto, circa una cinquantina di anni fa, quando frequentavamo il liceo classico. Abbiamo letto altresí: “Dedit hanc contagio labem et dabit in plures, sicut grex totus in agris unius scabie cadit”.

Si procederà pure a una specie di “ristrutturazione” del “Sicherheitsbericht” (Relazione sulla sicurezza) che viene redatto ogni anno. Verrà posto maggiormente l’accento sui reati di corruzione, che avranno una maggiore evidenziazione nel “Sicherheitsbericht”. Tutto ciò, al fine di assicurare, almeno tendenzialmente, una “saubere Politik” (una politica pulita) e ristabilire la credibilità nelle (e delle) istituzioni democratiche.

 

3. Dati statistici e “stato” della giustizia

Annualmente l’UE pubblica dati statistici (basati su sondaggi d’opinione) sul funzionamento della giustizia negli Stati membri. In particolare, vengono condotti sondaggi relativi all’indipendenza dei giudici, alla durata dei procedimenti giudiziari, al “prestigio”, di cui gode la giustizia presso i cittadini dei singoli Stati.

Anche quest’anno, alcune di queste risultanze, depongono in favore di un “buon stato” della giustizia austriaca.

Per quanto concerne i procedimenti civili e commerciali  (“Zivil- und Handelssachen”), per la loro definizione (in primo grado), la giustizia austriaca, è la più rapida di tutti gli altri Stati membri.

Passando all’indipendenza dei giudici dall’esecutivo (e dalla politica in genere), l’88 % dei cittadini e il 73 % degli imprenditori, hanno dato il predicato: “Sehr gut” (ottimo) ai giudici austriaci. È stato registrato, in proposito, un aumento della fiducia rispetto all’anno passato. Tra tutti gli Stati UE, soltanto la Danimarca può vantare – in proposito – dati  migliori.

In materia di digitalizzazione, i dati statistici non sono cosí “favorevoli” in quanto l’Austria è soltanto nel “Mittelfeld”. Comunque, già adesso, sono possibili citazioni online. Il progetto “Justiz 3.0”,  prevede la “vollständige digitale Aktenführung und Verfahrensabwicklung”.

L’“Abarbeitung der Rechtssachen” (la definizione dei procedimenti), è almeno pari all’“Anfall” delle stesse, vale a dire, vengono definiti almeno tanti procedimenti, quanti vengono “introitati”,  (cioé sopravvengono).

 

4. Verrà istituita un’autorità, che esaminerà i reclami contro l’attività degli organi di polizia?

È anche “allo studio”, l’istituzione di una “polizeilichen Beschwerdestelle” (autorità competente per esaminare “doglianze” contro l’operato delle forze di polizia). Tra l’1.1.2018 e il 30.6.20, vi sono state 350 denunce inoltrate all’autorità giudiziaria (e, precisamente, 129 nel 2018, 155 nel 2019 e 66 nei primi 6 mesi del 2020). Soltanto 3 agenti di polizia, come ha riferito il ministro dell’Interno a seguito di un’interpellanza  parlamentare, sono stati – provvisoriamente – sospesi dal servizio in questi 30 mesi. Una di queste sospensioni è stata poi revocata, a un agente è stata inflitta una pena pecuniaria, mentre nei confronti del terzo, il procedimento è tuttora pendente dinanzi all’autorità giudiziaria.

L’Austrian Center for Law Enforce Science ha pubblicato una relazione relativa agli anni 2012- 2015. In questo periodo di tempo, sono state 1.518  le “doglianze” contro l’operato delle forze di polizia. Soltanto in 7 casi è stato iniziato procedimento penale. Non vi sono state sentenze di condanna.

Alcune settimane fa, sono stati sospesi – provvisoriamente – dal servizio, 8 agenti di polizia in forza a Vienna, perché sarebbero intervenuti in modo troppo energico nei confronti di partecipanti a una manifestazione.

Per quanto concerne l’istituzione della “polizeilichen Beschwerdestelle”, di cui sopra abbiamo parlato, lo scopo della stessa dovrebbe essere quello di chiarire, in modo rapido e approfondito, le lamentele che vengono denunciate contro l’operato degli organi di polizia; l’istituzione dovrebbe avvenire, rispettando gli “standards” internazionali a tal fine previsti e ormai comunemente adottati.

Secondo alcuni esperti, sentiti in proposito, questa “Beschwerdestelle” dovrebbe essere anche un’“Untersuchungsstelle” (avere, cioè, pure competenze di indagine sugli episodi denunciati). C’é chi propone, che la predetta “Stelle” dovrebbe “occuparsi” soltanto di fatti costituenti reato, mentre altri sono contrari a una proposta del genere.

A sovrintendere al lavoro di quest’autorità, dovrebbe essere una specie di “Ombudsmann” (difensore civico), con obbligo di riferire annualmente sull’attività svolta.

Un’altra proposta prevede l’istituzione di una “Rechtsschutzbehörde”, analogamente a quanto previsto dai §§ 47 a  e 147 StPO (CPP) e dai §§ 91 a e segg. SPG (Sicherheitspolizeigesetz – Legge di Pubblica Sicurezza). A questa “Behörde” dovrebbe essere garantita “Weisungsfreiheit”, vale a dire l’indipendenza anche dal potere esecutivo.

“Curioso” è stato definito il caso di uno straniero extracomunitario, che aveva denunciato di essere stato picchiato da agenti della Polizei, senza che, a suo dire, sarebbero sussistiti i presupposti per ricorrere all’uso della forza. Avendo riportato lesioni personali, si era recato in ospedale e aveva portato l’episodio a conoscenza dell’autorità giudiziaria.

Contro quest’“Ausländer” veniva, nel gennaio 2019, iniziato procedimento penale per il reato previsto e punito dal § 297 StGB, avendo il PM ritenuto l’infondatezza, anzi la falsità, di quanto esposto nella denuncia; in particolare, aveva ravvisato, il PM, un “begründeten Anfangsverdacht” (un sospetto iniziale motivato) in ordine alla sussistenza del predetto reato.

Successivamente il denunciante era entrato in possesso della videoregistrazione riproducente l’“episodio criminoso”, verificatosi in un locale pubblico.

Il procedimento contro lo straniero veniva archiviato. Risulta, che poi due agenti di polizia, circa un anno dopo il fatto, sono stati interrogati e che, in tale occasione, entrambi avrebbero riferito di non ricordare più nulla di quanto sarebbe successo un anno addietro nel suddetto locale. Non è noto, se nei confronti dei due agenti di polizia si stia procedendo penalmente o meno.