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L’accesso agli atti delle indagini e del procedimento penale in Austria

Diritti fondamentali dell’imputato: accesso agli atti delle indagini e del procedimento penale, come viene garantito?
accesso agli atti delle indagini
accesso agli atti delle indagini

Abstract: Il carattere equo di un processo penale è gravemente compromesso, qualora, sin dalla fase delle indagini, si neghi all’indagato la conoscibilità dell’“accusa” (art. 6, comma 3, lett. a, CEDU) formulata a suo carico; altrimenti non sarebbe salvaguardato il principio della “parità delle armi” e quello “des effektiven Rechtsschutzes”.

Indice: I. Introduzione – II. Limiti all’“Akteneinsicht” – II/A. Custodia cautelare in carcere – III. Gratuità delle copie – IV. Consegna delle copie – Trasmissione per via elettronica V. “Privatbeteiligte” e “Privatkläger”

 

I. Introduzione

 Uno dei diritti fondamentali, che la StPO (CPP) austriaca garantisce all’indagato/all’imputato – affinché possa difendersi validamente – è quello dell’accesso agli atti sin dalle indagini eseguite dalla PG (“der kriminalpolizeilichen Ermittlungen”).

Soltanto chi è a conoscenza del fatto, riguardo al quale sussiste un “Anfangsverdacht” (sospetto iniziale) nei suoi confronti e, a maggior ragione, se determinati fatti (e quali) hanno reso, successivamente, concreto il sospetto (nel qual caso si parla di “Beschuldigten”), sarà in grado di approntare una propria valida difesa.   ***

Poter conoscere, non soltanto gli “addebiti”, ma pure l’autore/gli autori dei medesimi, è molto importante anche ai fini della garanzia della “Fairness des Verfahrens”, di cui all’art. 6 CEDU. Essenziale è pure – sempre ai fini di un’effettiva difesa, la “conoscenza” degli indizi, degli “elementi di prova”, che “sorreggono” il “Verdacht”.

 

II. Limiti del diritto “auf Akteneinsicht”

È da notare che, secondo l’ordinamento processual-penale austriaco, il “Beschuldigte”, anzi il sospettato (“Verdächtige”) ha diritto di avere cognizione non soltanto degli atti conservati presso il PM o presso il giudice, ma pure presso la PG. Qualora siano stati acquisiti oggetti pertinenti al reato, di cui si sospetta l’avvenuta commissione, anch’essi non possono essere preclusi alla conoscibilità del “Beschuldigten”, a meno che ciò non comporti “Nachteile für die Ermittlungen”. Tuttavia, se circostanze particolari fanno ritenere, che dall’immediata conoscibilità di determinati atti possa derivare danno alle indagini, il predetto “Recht des Beschuldigten” può essere limitato. L’esempio, che spesso viene fatto, è quello del “Beschuldigten”, venuto a conoscenza di chi ha reso dichiarazioni a suo carico, possa influire su questa persona, futuro teste.

Esclusa è invece qualsiasi limitazione alla conoscenza degli atti, se  vi è la proposta di una “diversionellen Erledigung” di cui ai §§ 198 e seguenti StPO. In tal caso, il “Beschuldigte” deve essere messo in grado di conoscere tutti gli indizi e, più ancora, gli “elementi di prova” a suo carico ai fini della valutazione, se accettare la proposta di “Diversion” o se optare per il cosiddetto procedimento “ordinario”. Va tuttavia osservato, che in caso “anonymer Zeugenaussage” (deposizione testimoniale anonima), possono essere adottate cautele atte ad assicurare l’anonimità di dati che si riferiscono al teste.

Il diritto prendere cognizione degli atti, spetta, oltre che al sospettato/indagato/imputato, anche al di lui difensore in caso di avvenuta nomina di un “Verteidiger”, nomina, per effetto della quale, non si puòessere privati di un diritto costituzionalmente garantito.

L“Akteneinsicht” viene concessa soltanto a richiesta dell’“interessato” o del difensore e comprende pure il diritto di avere copia degli atti, dietro corresponsione di un “diritto” (di segreteria) di ben 63 Cent. per ogni copia. Va osservato, che il CPP vigente prevede, che il “richiedente auf Akteneinsicht” può provvedere, esso stesso, alla “riproduzione” degli atti (questo vale in particolare per le registrazioni sonore e per le fotografie nonché per le riprese video).

Contro il diniego della richiesta “auf Akteneinsicht”, come pure in caso di violazione di diritti soggettivi, spetta al “Beschuldigten” il cosiddetto Einspruchsrecht (reclamo) di cui al § 49, Nr. 7, StPO. Altro “rimedio” è previsto dal § 106 StPO e riguarda violazioni commesse dal PM nel corso delle indagini preliminari.

A) Qualora sia da temere, che sussista pericolo per la libertà, la vita o l’incolumità individuale di un teste o di un terzo, dati personali – contenuti nei documenti – che consentirebbero l’identificazione di queste persone oppure dati, che si riferiscono alla sfera strettamente individuale delle stesse, possono essere esclusi dall’“Akteneinsicht”; è consentito però il rilascio di copie, nelle quali questi dati sono resi illeggibili (mediante la cosiddetta Schwärzung).

Per il resto, il diritto all’“Akteneinsicht”, prima della chiusura delle indagini, può essere limitato soltanto, se circostanze particolari fanno ritenere, che la conoscenza immediata di determinati atti, possa essere di pregiudizio per le indagini.

 

II/A. Custodia cautelare in carcere e diritto alle copie

Qualora il “Beschuldigte” sia in custodia cautelare in carcere, il diritto “auf Akteneinsicht” non può essere limitato relativamente ai documenti, che possono essere rilevanti ai fini della valutazione degli indizi di colpevolezza oppure dei motivi, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Nei limiti, in cui al “Beschuldigten” spetta il diritto “auf Akteneinsicht” – a seguito di richiesta dello stesso e dietro corresponsione delle relative spese (che, come abbiamo visto, non sono di certo trascurabili ) – vanno consegnate fotocopie di atti o altre riproduzioni degli stessi. Se è tecnicamente possibile, il “Beschuldigte” va  autorizzato a procedere, esso stesso, a fare le copie degli atti, a meno che questo diritto non sia stato (già’) esercitato dal difensore.

Registrazioni sonore o fotografie, il cui possesso è vietato o che riguardano contenuti di cui al § 51, Abs. 2, 1^ parte, StPO), sono esclusi dal diritto “auf Akteneinsicht”.

Se il contenuto degli atti si riferisce a fatti meritevoli di essere tenuti segreti a tutela di altre parti del procedimento o di terzi, il “Beschuldigte” deve essere obbligato a mantenere il segreto su questi dati.

Nei limiti in cui si rende necessario assicurare la “Datensicherheit”, al “Beschuldigten”, vanno consegnate copie su supporti elettronici, messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, dietro rimborso delle relative spese.

B) Una limitazione della conoscibilità degli atti – che riguardano  la valutazione degli indizi e dei sospetti in ordine alla commissione del fatto “addebitato” o dei motivi, per i quali è stata data esecuzione alla custodia cautelare in carcere – non è ammissibile una volta che sia stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Semplici “Auskünfte” (informazioni) possono essere fornite anche verbalmente, ma per le stesse vale quanto sopra esposto sub A) e B).

Registrazioni vocali e riproduzioni fotografiche, il cui possesso è vietato oppure riguardano contenuti, i quali, ai sensi del § 52, Abs. 2, 1^ parte, StPO, “unterliegen nicht der Akteneinsicht”, sono esclusi dall’accessibilità per i motivi sopra esposti sub B), come pure i contenuti di atti che devono esser tenuti segreti a tutela di persone diverse dall’indagato.

 

III. Gratuità delle copie

Sopra abbiamo accennato al fatto, che l’indagato richiedente copie di atti, è tenuto a versare un determinato importo (63 Cent.) per ogni copia rilasciata. Tuttavia, quest’obbligo non sussiste:

1) se vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato

2) se e fino a quando il “Beschuldigte” è sottoposto a custodia cautelare in carcere, ma non oltre la prima “Haftverhandlung” (una specie di udienza di convalida) oppure se – prima dell’udienza di convalida – si fa luogo a dibattimento, limitatamente agli atti che possono essere di rilevanza ai fini della valutazione del “Tatverdacht” (sospetto di commissione del fatto) o dei motivi, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere

3) per la copia di consulenze tecniche e di perizie nonché per le relazioni redatte da pubblici ufficiali e da addetti a stabilimenti carcerari

4) per copie riproducenti il verbale di interrogatorio del “Beschuldigten”.

Al difensore d’ufficio, su iniziativa del giudice, devono essere trasmesse – d’ufficio e senza dilazione – copia degli atti. Parimenti, se il “Beschuldigte” si trova in custodia cautelare in carcere. Il difensore d’ufficio della persona in custodia cautelare in carcere, può fare istanza, affinché il PM gli trasmetta copia degli atti nei casi elencati sopra sub 2), anche successivamente alle udienze suddette.

A chi deve essere diretta l’istanza intesa a ottenere copia degli atti?

Nel corso delle indagini, l’“Akteneinsicht” può essere richiesta al PM e, pure alla PG, fino a quando la “Kriminalpolizei” non abbia inviato il cosiddetto Abschlussbericht, vale dire, se a parere della PG i fatti appaiono essere stati “accertati” al punto tale, da consentire al PM la decisione in ordine all’imputazione, al “Rücktritt von der Verfolgung” (all’archiviazione) o alla “Verfahrensabbrechung”.

Dopo la chiusura delle indagini, la richiesta deve essere diretta al giudice per quanto concerne gli atti menzionati nel § 52, Abs. 2, Nr. 2, StPO.

 

IV. Consegna di copie – Trasmissione per via elettronica

L’“Akteneinsicht” – nei limiti di cui sopra – è possibile negli uffici giudiziari (o presso la PG); altresì – qualora sussistano i presupposti di carattere tecnico – a mezzo trasmissione dati per via elettronica. Non consentita è, invece, la consegna – al “Beschuldigten” o al di lui difensore –  di copie in luoghi diversi dagli uffici giudiziari (o della PG).

Di informazioni, che il “Beschuldigte” o il suo difensore hanno ottenuto – nel procedimento – in sede “nicht öffentlicher Verhandlung” (camera di consiglio) oppure nel corso di un’acquisizione di prove non avvenuta in pubblica udienza oppure per effetto di “Akteneinsicht” – i predetti soggetti hanno diritto, nell’interesse della difesa o se sussistono altri interessi prevalenti, di servirsi. Agli stessi, se si tratta di dati personali riguardanti altre parti del procedimento, è però vietato di pubblicarli sulla stampa oppure renderli pubblici in altro modo e comunque tale da renderli conoscibili a un vasto pubblico, se in tal modo vengono lesi interessi alla segretezza, meritevoli di tutela o interessi di altre parti del procedimento oppure di terzi, se prevalenti sull’interesse all’informazione pubblica.

Le soluzioni adottate dal legislatore austriaco appaiono “in linea”, sia con le esigenze di salvaguardia delle indagini, che con quelle di garantire i diritti delle parti e di terzi nonché la trasparenza.

Va tuttavia osservato, che anche la migliore disciplina legislativa è inutile, laddove imperano clientelismo, familismo e altri –ismi, per non parlare di altro, dove i controllati si nominano i loro controllori, dove chi ha la schiena dritta, “non va bene”. Se il “bowing” dinanzi a certi signori e signore (magari avvinizzati/e), è elemento essenziale del “lavoro”, tanto da essere “classificato” “ingrato” (“undankbar”) soltanto per aver applicato la legge, come se dovere principale (per non dire principe) di un pubblico ufficiale, fosse quello della “gratitudine” (“Dankbarkeit”) nei confronti di certi politicanti (e dell’ampia schiera dei loro seguaci) e non limparzialità… È più che ovvio, se vi è la possibilità, che vengano scelti quelli che si sono distinti – per lustri e lustri – nell’essere arrendevoli, condiscendenti, “docili”, cedevoli, l`”Einbahn” (il “senso unico”) è assicurata.

Per quanto concerne la p.o. dal reato, il  § 66, Abs. 1, Nr. 2, StPO, elenca, tra i diritti a essa  spettanti, anche quello “auf Akteneinsichtnahme”.

 

V. “Privatbeteiligte” e “Privatkläger”

Analogo diritto è sancito – dal § 68 StPO – in favore dei “Privatbeteiligen” e dei “Privatkläger”, nei limiti in cui possono vantare in proprio interesse. L’esercizio del diritto “auf Akteneinsicht” può essere negato o soggetto a limitazione soltanto qualora possa essere pregiudicato lo scopo delle indagini oppure la genuinità di una deposizione testimoniale.

Il diritto “auf Akteneinsicht” spetta pure alle vittime (“Opfer”) di reato, che non rivestono la qualifica di “Privatbeteiligten”.

Il divieto di pubblicazione di cui al § 54 StGB (e di cui sopra abbiamo parlato), vige, oltre che per le vittime del reato, anche per i “Privatbeteiligten” e i “Privatkläger”.

 Alla fine di quest’articolo pare opportuno citare una massima dell’OGH del 2014. Ha statuito la Corte Suprema, che atti “raccolti” (“gesammelte Akten”) nel corso delle indagini (“Ermittlungsverfahren”), sono da considerare “vertraulich”, anche nell’interesse della “Strafrechtspflege”. Tuttavia, considerato, che nel caso sottoposto all’esame dell’OGH, la tutela della riservatezza (“Geheimnisschutz”) si basa sul segreto d’ufficio – il quale non è vincolante per le parti del procedimento e, a maggior ragione, per terzi estranei (al procedimento), che in qualche modo (“auf irgendeine Weise”) sono venuti in possesso di parte degli atti del procedimento. Rientra nella responsabilità degli inquirenti, far in modo, che atti riservati (“vertrauliche Akten”), siano adeguatamente tutelati.

 

Nota***  Dopo l’“Anklageeinbringung”, la persona riveste la qualifica di “Angeklagter” (imputato).