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L’algoritmo predittivo al servizio del processo penale*

The predictive algorithm at the service of the criminal trial
Fiume Setta, 2019
Ph. Mario Lamma / Fiume Setta, 2019

* Il contributo è stato sottoposto a referaggio con valutazione favorevole.

Articolo pubblicato nella sezione Orizzonti di diritto del numero 1/2021 della Rivista "Percorsi penali".

 

Abstract

Dalla prevenzione e repressione degli illeciti penali sino alla prognosi della pericolosità sociale e del rischio di recidivanza, l’applicazione dei sistemi di IA in ottica predittiva vanta una significativa esperienza nella giustizia penale americana. Il contributo, partendo dal caso Loomis, analizza le aporie dell’algoritmo predittivo, specie nella fase di sentencing, alla luce del reticolato normativo sovranazionale e domestico.

From the prevention and repression of criminal offenses to the prognosis of social danger and the risk of recidivism, the application of AI system from a predictive point of view has a significant experience in American criminal justice. This paper, starting from the Loomis case, aims to analyse the aporias of the predictive algorithm, especially in the sentencing phase, according to the supranational and domestic legislation.

 

Sommario

1. IA e processo penale: note introduttive

2. L’esperienza d’Oltreoceano

3. Garanzie fondamentali e principi costituzionali

4. Quali implicazioni col GDPR? Brevi cenni

5. Conclusioni

 

Summary

1. AI and criminal trail: introductory notes

2. The overseas experience

3. Fundamental guarantees and constitutional principles

4. Which implication with GDPR? Brief notes

5. Final reflections

 

1. IA e processo penale: note introduttive

In ambito giudiziario il ricorso ai sistemi d’intelligenza artificiale[1] ha portato – soprattutto negli Stati Uniti, dove l’utilizzo è indistintamente diffuso tanto in sede civile che penale – notevoli benefici in termini di efficienza e precisione processuale, essendo impiegati, per esempio, come motori avanzati di ricerca giurisprudenziale, strumenti di analisi predittiva o di risoluzione delle controversie on-line, chatbots per informare le parti processuali.

Tuttavia, l’operatività dei sistemi di IA è strettamente connessa al tema del trattamento – anche in forma automatizzata – dei dati personali provenienti da fonti disparate (interessati al trattamento, imprese, settori pubblici, etc.) e alla lesione dei diritti fondamentali del soggetto accusato e dei principi costituzionali e processual-penali.

Ma se gli Stati Europei guardano con prudente entusiasmo come l’evoluzione tecnologica stia progressivamente innervando il processo penale, specie la fase del sentencing (ossia di determinazione della pena) le esperienze nord-americane testimoniano le interconnessioni tra la giustizia penale e l’algoritmo predittivo, riscontrandosi un massivo ricorso al tal strumento ai fini della prevenzione dei reati, della valutazione del rischio di recidivanza o della pericolosità sociale.

In particolare, si segnala come i sistemi di intelligenza artificiale ambiscano a toccare il terreno del sentencing: si parla di giustizia predittiva (o prevedibile)[2] nella misura in cui l’algoritmo predittivo apprende una vasta quantità di dati e aggrega solo quelli che sono finalisticamente sussumibili al caso concreto, per prevedere la decisione che, in mancanza del ricorso al predetto sistema, sarebbe stata adottata dal giudicante. In altre parole, l’algoritmo predittivo replica un’azione tipicamente umana, ossia l’attività di valutazione e decisoria del giudice penale.

In tal prospettiva, il ricorso all’automated decision system è salutato con favore oltreoceano, essendo considerato un’occasione per ridurre gli errori giudiziari e i biases[3], ossia errori, che permeano la fase di valutazione delle prove (che talora è inficiata dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testimoni oppure dall’insufficienza del quadro investigativo), di decisione e di motivazione, e rimedio alla sentencing disparity originata dalla bouche de la loirectius, la magistratura, come definita da Montesquieu nell’opera “De l’esprit des lois” –, atteso che l’algoritmo predittivo si stratifica su casi analoghi coerentemente con la tradizione processuale dei Paesi di common law.

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