La frammentarietà della tutela penale del marchio e del made in Italy

The fragmentation of the protection under criminal law of trademarks and of the made in Italy label
Siamo (noi) la più grande tempesta
Ph. Paolo Panzacchi / Siamo (noi) la più grande tempesta

Abstract

Il contributo analizza la disciplina penalistica della proprietà intellettuale, con riguardo alla tutela dei marchi e del “made in Italy”, che nel tessuto industriale internazionale è sempre più sinonimo di garanzia qualitativa e di eccellenza dei prodotti nazionali.

La finezza dei processi produttivi e l’incremento del livello delle esportazioni scontano, però, le mire dei c.d. produttori infedeli, vedendo il legislatore costantemente impegnato ad arginare e a contrastare il fenomeno contraffattivo, che danneggia la proprietà intellettuale e incide sul gettito fiscale e contributivo; allo stato, tuttavia, si delineano un quadro normativo frammentario e orientamenti giurisprudenziali ondivaghi, ritenendosi utile percorre un approccio che dia centralità al ruolo del consumatore e delle competenti Istituzioni Europee.

The article analyses the criminal law rules on intellectual property, concerning the protection of trademarks and of the made in Italy label, which increasingly is a synonym of quality assurance and excellence of national goods in the international production sector.

The quality of the production systems and the export growth atone for the aims of the so-called “unfaithful producers”. The legislator in fact is constantly committed to limit and reverse the counterfeiting phenomenon, which damages intellectual property and impacts on tax revenue. However, at present a fragmented regulatory framework and some wavering jurisprudential guidelines make desirable an approach focused on the role of the consumer and of the competent European institutions.

 

Sommario

1. Inquadramento del fenomeno contraffattivo e disciplina di riferimento

2. La tutela penalistica della proprietà intellettuale

3. Due fattispecie a confronto: l’art. 473 e l’art. 474 c.p.

4. Gli artt. 517, 517-ter e 517-quater c.p. a chiusura del quadro di tutela “mediata”

5. Conclusioni

 

Summary

1. The counterfeiting phenomenon and applicable law

2. The criminal enforcement of intellectual property

3. Comparing two cases of law: art. 473 and art. 474 of the Italian Penal Code

4. Articles 517, 517-ter and 517-quater - Italian Penal Code in the framework of mediated protection

5. Conclusions

 

1. Inquadramento del fenomeno contraffattivo e disciplina di riferimento

Gli interventi legislativi in materia[1] hanno evidenziato come la proprietà intellettuale, risultato sia dell’inventiva che dell’ingegno imprenditoriale e artistico, sia un bene giuridico complesso e poliedrico, frammentandosi in “proprietà industriale” – che tutela i brevetti, i marchi, i modelli e i disegni dalle condotte illecite di contraffazione e falsificazione – e in “diritto di autore” – che ricomprende i titoli originari e connessi alle opere dell’ingegno a carattere creativo.

Nel fitto reticolato normativo sovranazionale e domestico appare giuridicamente complesso qualificare la riproduzione illecita dei beni che vengono commercializzati uti originalis potendosi, per esempio, configurare l’indebita riproduzione del marchio o di altri segni distintivi oppure la produzione di merci usurpative senza il consenso del titolare del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Da un lato illeciti di tal fatta sono stati via via incentivati dalla massiva delocalizzazione dei centri produttivi nei Paesi Asiatici e nell’Est Europa, che ha dato luogo a condotte contraffattive dei dettagli relativi alla provenienza geografica delle materie prime e di lavorazione dei beni a scapito del pregio del made in Italy; d’altra parte il decentramento imprenditoriale ha favorito sia la creazione di un mercato parallelo virtuale, che la diramazione di una rete commerciale “gestita” dai venditori ambulanti di origine prevalentemente extra-comunitaria. In entrambi i casi è stato accertato come l’elusione dei controlli doganali abbia favorito la conclusione di transazioni commerciali internazionali aventi per oggetto la compravendita di beni contraffatti (anche di noti brands) a prezzi irrisori, innalzando il quantitativo di carichi di approvvigionamento.

Nei segmenti d’illegalità, inoltre, s’inseriscono le organizzazioni criminali che veicolano l’importazione delle merci contraffatte con conseguente proliferazione delle condotte di riciclaggio considerato che il profitto del reato viene depositato presso istituti di credito localizzati nei Paesi c.d. off-shore, anche mediante l’intermediazione delle agenzie money transfer.[2]

Ai danni subìti dall’industria italiana – in termini di vorticosa riduzione del fatturato e di lesione del diritto all’immagine – si aggiungono i danni patrimoniali e morali dei consumatori che, per esempio, potrebbero acquistare dispositivi elettronici privi dei requisiti prescritti dal Codice del Consumo oppure capi tessili recanti falsamente l’etichetta made in Italy, prodotti alimentari indicanti una provenienza geografica differente da quella di origine o cosmetici prodotti con ingredienti pericolosi per la salute.

Alla luce di tale cornice fattuale appare significativo il ruolo svolto dal Parlamento che, nel corso della XVI Legislatura, ha istituito una commissione d’inchiesta[3] sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in ambito commerciale e del commercio abusivo, con l’obiettivo di approfondire il fenomeno contraffattivo al fine di sperimentare le buone prassi applicate dagli altri Stati Membri dell’UE. Ad oggi il lavoro continua a proseguire grazie all’opera di altra commissione ad hoc sempre competente per i fenomeni della contraffazione, della pirateria e del commercio abusivo.[4]

 

2. La tutela penalistica della proprietà intellettuale

Gli interventi legislativi che hanno interessato la branca della proprietà intellettuale si connotano per l’elaborazione delle fattispecie mediante la tecnica del rinvio[5] alla normativa di settore. Il legislatore non si è limitato, però, a tipizzare delle fattispecie a contenuto meramente sanzionatorio rispetto alle scelte di tutela già previste dalla normativa specialistica, ma ha disciplinato illeciti penali solo parzialmente coincidenti con la proprietà intellettuale, imponendo all’interprete di assumere un approccio multidisciplinare per via dell’elevato tecnicismo che caratterizza la disciplina in esame.

Prima di passare alla disamina delle fattispecie d’interesse per il tema del presente contribuito, giova chiarire che dentro il genus della contraffazione possono rintracciarsi forme di aggressione in senso stretto sui marchi (artt. 473 e 474 c.p.) che si distinguono dall’usurpazione dei medesimi (art. 517-ter c.p.), dalla contraffazione dei segni distintivi o di altra natura indicanti la provenienza e l’origine dei prodotti (art. 517 c.p.) e dalle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari[6] (art. 517-quater c.p.).

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