x

x

L’azione collettiva risarcitoria

Con la Finanziaria 2008 è stata introdotta nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria, class action, importata dagli ordinamenti anglosassoni.

Le disposizioni relative entreranno in vigore dal 30.6.2008, trascorso il termine di 180 giorni di vacatio legis, previsto dalla legge finanziaria.

Tale azione si inserisce e completa, seppure con alcune lacune, la tutela dei consumatori, iniziata appunto con l’introduzione del Codice del Consumo, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare ed uniformare all’interno dell’Unione Europea i livelli di tutela.

Legittimati ad agire sono le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative di cui all’articolo 137 del codice del consumo iscritte nell’albo tenuto presso il ministero delle attività produttive, nonché le associazioni ed i comitati adeguatamente rappresentativi, pur in assenza di un previo riconoscimento amministrativo.

L’adeguata rappresentatività dovrà essere valutata dal Giudice. Sarà pertanto la giurisprudenza a creare i criteri di adeguatezza del livello di rappresentatività dell’associazione proponente l’azione.

Il singolo sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, potrà comunicare per iscritto la propria adesione all’azione collettiva.

Importante a tal proposito la funzione degli studi legali che potranno animare il gruppo dei consumatori allo scopo di avanzare e portare avanti l’azione collettiva, svolgendo pertanto una vera e propria attività di promozione della azione collettiva, così come accade nei paesi di tradizione anglosassone.

Il presupposto imprescindibile della class action è la lesione contestuale dei diritti di una pluralità di consumatori, mentre l’oggetto dell’azione è l’accertamento del diritto del singolo consumatore al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.

L’ambito di applicazione dell’azione collettiva può essere così sinteticamente riassunta:

1) nell’ambito dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 Codice Civile

2) atti illeciti extracontrattuali;

3) pratiche commerciali scorrette;

4) comportamenti anticoncorrenziali.

La forma collettiva dell’azione modifica la competenza territoriale e per materia del Giudice. La competenza territoriale è modificata in quanto la pluralità dei soggetti interessati rende improcedibile il criterio del foro del consumatore, e pertanto il legislatore ha individuato nel “tribunale in composizione collegiale del luogo in cui ha sede l’impresa”, l’organo territorialmente competente a decidere della controversia.

In relazione alla competenza per materia la class action sottrae la materia alla cognizione del Giudice di Pace.

Importante sottolineare il filtro giurisdizionale di ammissibilità.

Una volta proposta la domanda, questa può essere dichiarata inammissibile in tre casi: manifesta infondatezza, conflitto di interessi, inesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela. L’ordinanza con cui viene dichiarata inammissibile la domanda è reclamabile innanzi alla Corte d’Appello.

Nel caso in cui venga superato tale filtro, le norme prevedono che si dia una diffusione maggiore possibile all’azione, nei modi che il Giudice riterrà più adeguati, così da invogliare i consumatori ad aderire a tale iniziativa.

Il Giudice inoltre in tale fase dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

Se accoglie la domanda il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori.

Importante sottolineare da ultimo che in Italia, diversamente da quanto previsto negli ordinamenti anglosassoni, non ha ancora trovato cittadinanza il risarcimento punitivo, estraneo alla nostra storia giuridica.

Con la Finanziaria 2008 è stata introdotta nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria, class action, importata dagli ordinamenti anglosassoni.

Le disposizioni relative entreranno in vigore dal 30.6.2008, trascorso il termine di 180 giorni di vacatio legis, previsto dalla legge finanziaria.

Tale azione si inserisce e completa, seppure con alcune lacune, la tutela dei consumatori, iniziata appunto con l’introduzione del Codice del Consumo, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare ed uniformare all’interno dell’Unione Europea i livelli di tutela.

Legittimati ad agire sono le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative di cui all’articolo 137 del codice del consumo iscritte nell’albo tenuto presso il ministero delle attività produttive, nonché le associazioni ed i comitati adeguatamente rappresentativi, pur in assenza di un previo riconoscimento amministrativo.

L’adeguata rappresentatività dovrà essere valutata dal Giudice. Sarà pertanto la giurisprudenza a creare i criteri di adeguatezza del livello di rappresentatività dell’associazione proponente l’azione.

Il singolo sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, potrà comunicare per iscritto la propria adesione all’azione collettiva.

Importante a tal proposito la funzione degli studi legali che potranno animare il gruppo dei consumatori allo scopo di avanzare e portare avanti l’azione collettiva, svolgendo pertanto una vera e propria attività di promozione della azione collettiva, così come accade nei paesi di tradizione anglosassone.

Il presupposto imprescindibile della class action è la lesione contestuale dei diritti di una pluralità di consumatori, mentre l’oggetto dell’azione è l’accertamento del diritto del singolo consumatore al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.

L’ambito di applicazione dell’azione collettiva può essere così sinteticamente riassunta:

1) nell’ambito dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 Codice Civile

2) atti illeciti extracontrattuali;

3) pratiche commerciali scorrette;

4) comportamenti anticoncorrenziali.

La forma collettiva dell’azione modifica la competenza territoriale e per materia del Giudice. La competenza territoriale è modificata in quanto la pluralità dei soggetti interessati rende improcedibile il criterio del foro del consumatore, e pertanto il legislatore ha individuato nel “tribunale in composizione collegiale del luogo in cui ha sede l’impresa”, l’organo territorialmente competente a decidere della controversia.

In relazione alla competenza per materia la class action sottrae la materia alla cognizione del Giudice di Pace.

Importante sottolineare il filtro giurisdizionale di ammissibilità.

Una volta proposta la domanda, questa può essere dichiarata inammissibile in tre casi: manifesta infondatezza, conflitto di interessi, inesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela. L’ordinanza con cui viene dichiarata inammissibile la domanda è reclamabile innanzi alla Corte d’Appello.

Nel caso in cui venga superato tale filtro, le norme prevedono che si dia una diffusione maggiore possibile all’azione, nei modi che il Giudice riterrà più adeguati, così da invogliare i consumatori ad aderire a tale iniziativa.

Il Giudice inoltre in tale fase dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

Se accoglie la domanda il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori.

Importante sottolineare da ultimo che in Italia, diversamente da quanto previsto negli ordinamenti anglosassoni, non ha ancora trovato cittadinanza il risarcimento punitivo, estraneo alla nostra storia giuridica.