Le nuove norme di semplificazione delle procedure di separazione e di divorzio
La Legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha convertito il Decreto Legge n. 132/2014 recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha introdotto nel nostro ordinamento nuove regole applicabili alla separazione e al divorzio.
Le nuove norme, da utilizzarsi nei soli casi di separazione consensuale, di divorzio in forma congiunta e di modifica concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, prevedono la possibilità di ricorrere a due nuove procedure: A) quella di negoziazione assistita da avvocati (articolo 6) e B) quella innanzi al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) (articolo 12).
A) Separazione e divorzio con negoziazione assistita da Avvocati
Questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione e di divorzio in via stragiudiziale, senza ricorrere al Tribunale.
Vi possono aderire sia le coppie senza figli sia le coppie che abbiano figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o incapaci o portatori di Handicap.
La procedura prende avvio con la firma di una convenzione che deve avere necessariamente forma scritta, contenente l’impegno delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri legali (articolo 2) ed eventualmente anche con l’ausilio di esperti e consulenti di fiducia nominati dalle parti stesse. Nella convenzione deve essere precisata la durata della fase di negoziazione che può variare da uno a tre mesi e può essere prorogata, su intesa delle parti, per ulteriori 30 giorni.
Raggiunto l’accordo, il procedimento avrà una sorte diversa a seconda che i coniugi non abbiano figli o abbiano, invece, figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap, incapaci o non autosufficienti.
In assenza di figli minori (articolo 6 n. 2) gli avvocati trasmetteranno l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il suo nullaosta. Da quella data, gli avvocati dovranno trasmettere, nel termine di 10 giorni, copia del autentica del nullaosta e dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio era stato iscritto o trascritto (articolo 6 n.3). L’accordo dovrà in ogni caso contenere l’autografia delle firme delle parti e la certificazione da parte dei difensori della sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (articolo 5 n. 2).
In presenza di figli (articolo 6 n. 2), invece, gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il Procuratore della Repubblica potrà autorizzare l’accordo se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, in caso contrario, nel termine di 5 giorni, lo dovrà trasmettere al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta giorni, dovrà fissare la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo. In caso di autorizzazione da parte del Procuratore Generale o di successivo positivo intervento del Tribunale, l’accordo dovrà essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
B) Separazione e divorzio tramite il Sindaco
Anche questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, di divorziare e di modificare le condizioni della loro separazione e del loro divorzio in forma molto semplice e snella.
Possono accedere a tale procedura solo le coppie senza figli e a condizione che il loro accordo non contenga condizioni che prevedano “trasferimenti patrimoniali” (articolo 12 n. 1 e 2).
Il procedimento si sostanzia nella domanda formulata al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto, contenente l’accordo e diretta a ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio in forma congiunta. La domanda può essere proposta direttamente dalle parti o da un loro difensore.
Nei casi si separazione e di divorzio congiunto, l’Ufficiale dello Stato Civile convocherà le parti innanzi a sé, non oltre i 30 giorni successivi al deposito della domanda, affinché i coniugi confermino l’accordo. La loro mancata comparizione sarà considerata quale mancata conferma delle intese raggiunte (articolo 12 n. 3)
In entrambi i casi, l’atto contenente gli accordi delle parti avrà lo stesso valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, divorzio e le loro modifiche (articolo 6 n. 1 e articolo 12 n. 3): l’atto costituirà, a esempio, titolo esecutivo e sarà idoneo all’iscrizione di ipoteca.
Qualche considerazione
Le riforme esaminate non possono che essere accolte con entusiasmo dagli addetti ai lavori e dai fruitori della giustizia, in quanto rappresentano un vera e propria innovazione in termini di accelerazione delle procedure e di soddisfacimento dei diritti che riguardano lo status, che vengono sottratti alla burocratizzazionedelle procedure giurisdizionali.
Vedremo quale sarà la loro pratica attuazione.
Si auspica, tuttavia, proprio perché il ruolo e la funzione dell’avvocato ne escono valorizzati, che l’attività del professionista sia sempre più caratterizzata da alta professionalità e competenza e che il difensore voglia assumere il compito di garantire il successo delle nuove procedure.
Il raggiungimento di questo obiettivo dovrà necessariamente passare dall’abbandono della tradizione funzione dell’avvocato quale difensore a oltranza e dalla presa di consapevolezza dell’importanza della prevenzione dei conflitti.
La Legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha convertito il Decreto Legge n. 132/2014 recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha introdotto nel nostro ordinamento nuove regole applicabili alla separazione e al divorzio.
Le nuove norme, da utilizzarsi nei soli casi di separazione consensuale, di divorzio in forma congiunta e di modifica concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, prevedono la possibilità di ricorrere a due nuove procedure: A) quella di negoziazione assistita da avvocati (articolo 6) e B) quella innanzi al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) (articolo 12).
A) Separazione e divorzio con negoziazione assistita da Avvocati
Questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione e di divorzio in via stragiudiziale, senza ricorrere al Tribunale.
Vi possono aderire sia le coppie senza figli sia le coppie che abbiano figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o incapaci o portatori di Handicap.
La procedura prende avvio con la firma di una convenzione che deve avere necessariamente forma scritta, contenente l’impegno delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri legali (articolo 2) ed eventualmente anche con l’ausilio di esperti e consulenti di fiducia nominati dalle parti stesse. Nella convenzione deve essere precisata la durata della fase di negoziazione che può variare da uno a tre mesi e può essere prorogata, su intesa delle parti, per ulteriori 30 giorni.
Raggiunto l’accordo, il procedimento avrà una sorte diversa a seconda che i coniugi non abbiano figli o abbiano, invece, figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap, incapaci o non autosufficienti.
In assenza di figli minori (articolo 6 n. 2) gli avvocati trasmetteranno l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il suo nullaosta. Da quella data, gli avvocati dovranno trasmettere, nel termine di 10 giorni, copia del autentica del nullaosta e dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio era stato iscritto o trascritto (articolo 6 n.3). L’accordo dovrà in ogni caso contenere l’autografia delle firme delle parti e la certificazione da parte dei difensori della sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (articolo 5 n. 2).
In presenza di figli (articolo 6 n. 2), invece, gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il Procuratore della Repubblica potrà autorizzare l’accordo se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, in caso contrario, nel termine di 5 giorni, lo dovrà trasmettere al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta giorni, dovrà fissare la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo. In caso di autorizzazione da parte del Procuratore Generale o di successivo positivo intervento del Tribunale, l’accordo dovrà essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
B) Separazione e divorzio tramite il Sindaco
Anche questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, di divorziare e di modificare le condizioni della loro separazione e del loro divorzio in forma molto semplice e snella.
Possono accedere a tale procedura solo le coppie senza figli e a condizione che il loro accordo non contenga condizioni che prevedano “trasferimenti patrimoniali” (articolo 12 n. 1 e 2).
Il procedimento si sostanzia nella domanda formulata al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto, contenente l’accordo e diretta a ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio in forma congiunta. La domanda può essere proposta direttamente dalle parti o da un loro difensore.
Nei casi si separazione e di divorzio congiunto, l’Ufficiale dello Stato Civile convocherà le parti innanzi a sé, non oltre i 30 giorni successivi al deposito della domanda, affinché i coniugi confermino l’accordo. La loro mancata comparizione sarà considerata quale mancata conferma delle intese raggiunte (articolo 12 n. 3)
In entrambi i casi, l’atto contenente gli accordi delle parti avrà lo stesso valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, divorzio e le loro modifiche (articolo 6 n. 1 e articolo 12 n. 3): l’atto costituirà, a esempio, titolo esecutivo e sarà idoneo all’iscrizione di ipoteca.
Qualche considerazione
Le riforme esaminate non possono che essere accolte con entusiasmo dagli addetti ai lavori e dai fruitori della giustizia, in quanto rappresentano un vera e propria innovazione in termini di accelerazione delle procedure e di soddisfacimento dei diritti che riguardano lo status, che vengono sottratti alla burocratizzazionedelle procedure giurisdizionali.
Vedremo quale sarà la loro pratica attuazione.
Si auspica, tuttavia, proprio perché il ruolo e la funzione dell’avvocato ne escono valorizzati, che l’attività del professionista sia sempre più caratterizzata da alta professionalità e competenza e che il difensore voglia assumere il compito di garantire il successo delle nuove procedure.
Il raggiungimento di questo obiettivo dovrà necessariamente passare dall’abbandono della tradizione funzione dell’avvocato quale difensore a oltranza e dalla presa di consapevolezza dell’importanza della prevenzione dei conflitti.