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Le Sezioni Unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione in tema di concorsi c.d. interni

Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Ordinanza 20 aprile 2006, n. 9168

Ancora una volta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9168 del 20.04.2006, affrontano il discusso problema della giurisdizione in tema di concorsi c.d. “interni” banditi dalla Pubblica Amministrazione.

La pronuncia in commento è sicuramente di notevole interesse, in quanto la Suprema Corte, per arrivare alla conferma del precedente orientamento, passa in rassegna le tappe fondamentali dell’evoluzione giurisprudenziale succedutasi sull’argomento negli ultimi anni. Ed ancora maggiormente meritevole di commento ove si consideri che tale pronuncia, nell’esplicare l’iter giurisprudenziale sul tema, riassume, con lavoro certosino, i tratti caratterizzanti delle varie sentenze che hanno approfondito l’argomento, assumendo, così, le vesti di una sorta di vademecum.

La questione prende le mosse da un concorso interno bandito dal Comune di Torino per la nomina ad ufficiali di Polizia Municipale (Categoria “D1”), riservato a sottoufficiali di categoria D e a vigili urbani di categoria “C”. Alcuni dipendenti del Comune, volendo contestare sotto vari profili il concorso in questione, adivano la Suprema Corte in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.

Per comprendere a fondo la decisione in commento, è necessario un piccolo passo indietro, partendo dalla disposizione che ha generato i contrasti, ossia l’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione del Giudice Ordinario tutte le controversie inerenti ogni fase del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le procedure concorsuali inerenti la costituzione del rapporto di pubblico impiego attratte, invece, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Il problema interpretativo si è posto, quindi, riguardo all’attribuzione della giurisdizione nelle controversie relative ai concorsi c.d. “interni”, ossia a quelle procedure concorsuali mediante le quali personale già in servizio nelle pubbliche amministrazioni aspira ad una progressione di qualifica.

Orbene, come puntualmente precisato dalla Suprema Corte nell’ordinanza in esame, in un primo momento si era ritenuto che le controversie aventi ad oggetto i concorsi interni ricadessero, comunque, nell’alea della giurisdizione del Giudice Ordinario, sul presupposto che tali procedure selettive non comportassero l’instaurazione di un rapporto di lavoro nuovo, come accadrebbe, al contrario, nel caso di concorso c.d. “esterno”, volendo indicare con tale espressione, il concorso aperto a tutti.

Senonché, a tale prima impostazione, sulla scorta anche del contributo offerto dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 2 del 04 gennaio 2001, ne è seguita, ben presto, una del tutto opposta, suggellatasi nella oramai nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15 ottobre 2003 n. 15403.

In tale pronuncia, ribadita, poi, a più riprese, la Cassazione ha ritenuto che l’articolo 63 del decreto 165/2001, riservando alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le procedure di concorso per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si riferisse non solo a quei concorsi diretti alla costituzione per la prima volta del rapporto di pubblico impiego, ma anche a quelli diretti a consentire l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore.

Sicché, l’ordinanza in commento, nel richiamare pronunce che hanno poi, man mano, analizzato il tema sotto più profili, ribadisce che “Si è ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, mentre rimangono attratte alla generale giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi interni che comportino in passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area … ossia – ha precisato Cass. N. 18886/03 – senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro”.

A questo punto, con ammirevole limpidezza di linguaggio e nell’intento di riunire in un unico contesto il quadro giurisprudenziale risultante dalla nuova interpretazione data all’articolo 63 del decreto 165/2001 a partire dalla citata sentenza n. 15403/2003, le Sezioni Unite hanno offerto un definitivo “quadro complessivo” della ripartizione di giurisdizione in tema di controversie relative a procedure concorsuali indette dalla pubblica amministrazione, esemplificando il tutto in quattro punti:

a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;

b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti;

c) giurisdizione del giudice amministrativo su concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra;

d) giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area.

Dopo tale ricostruzione, la Suprema Corte, passando all’esame del caso sottopostole, sulla scorta dell’avvenuto mutamento giurisprudenziale, rilevando che si tratta di una procedura che comporta il passaggio da un’area ad un’altra, si è espressa nel senso di ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

L’importanza della pronuncia in commento è, ora, ampiamente dimostrata.

Ancora una volta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9168 del 20.04.2006, affrontano il discusso problema della giurisdizione in tema di concorsi c.d. “interni” banditi dalla Pubblica Amministrazione.

La pronuncia in commento è sicuramente di notevole interesse, in quanto la Suprema Corte, per arrivare alla conferma del precedente orientamento, passa in rassegna le tappe fondamentali dell’evoluzione giurisprudenziale succedutasi sull’argomento negli ultimi anni. Ed ancora maggiormente meritevole di commento ove si consideri che tale pronuncia, nell’esplicare l’iter giurisprudenziale sul tema, riassume, con lavoro certosino, i tratti caratterizzanti delle varie sentenze che hanno approfondito l’argomento, assumendo, così, le vesti di una sorta di vademecum.

La questione prende le mosse da un concorso interno bandito dal Comune di Torino per la nomina ad ufficiali di Polizia Municipale (Categoria “D1”), riservato a sottoufficiali di categoria D e a vigili urbani di categoria “C”. Alcuni dipendenti del Comune, volendo contestare sotto vari profili il concorso in questione, adivano la Suprema Corte in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.

Per comprendere a fondo la decisione in commento, è necessario un piccolo passo indietro, partendo dalla disposizione che ha generato i contrasti, ossia l’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione del Giudice Ordinario tutte le controversie inerenti ogni fase del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le procedure concorsuali inerenti la costituzione del rapporto di pubblico impiego attratte, invece, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Il problema interpretativo si è posto, quindi, riguardo all’attribuzione della giurisdizione nelle controversie relative ai concorsi c.d. “interni”, ossia a quelle procedure concorsuali mediante le quali personale già in servizio nelle pubbliche amministrazioni aspira ad una progressione di qualifica.

Orbene, come puntualmente precisato dalla Suprema Corte nell’ordinanza in esame, in un primo momento si era ritenuto che le controversie aventi ad oggetto i concorsi interni ricadessero, comunque, nell’alea della giurisdizione del Giudice Ordinario, sul presupposto che tali procedure selettive non comportassero l’instaurazione di un rapporto di lavoro nuovo, come accadrebbe, al contrario, nel caso di concorso c.d. “esterno”, volendo indicare con tale espressione, il concorso aperto a tutti.

Senonché, a tale prima impostazione, sulla scorta anche del contributo offerto dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 2 del 04 gennaio 2001, ne è seguita, ben presto, una del tutto opposta, suggellatasi nella oramai nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15 ottobre 2003 n. 15403.

In tale pronuncia, ribadita, poi, a più riprese, la Cassazione ha ritenuto che l’articolo 63 del decreto 165/2001, riservando alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le procedure di concorso per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si riferisse non solo a quei concorsi diretti alla costituzione per la prima volta del rapporto di pubblico impiego, ma anche a quelli diretti a consentire l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore.

Sicché, l’ordinanza in commento, nel richiamare pronunce che hanno poi, man mano, analizzato il tema sotto più profili, ribadisce che “Si è ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, mentre rimangono attratte alla generale giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi interni che comportino in passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area … ossia – ha precisato Cass. N. 18886/03 – senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro”.

A questo punto, con ammirevole limpidezza di linguaggio e nell’intento di riunire in un unico contesto il quadro giurisprudenziale risultante dalla nuova interpretazione data all’articolo 63 del decreto 165/2001 a partire dalla citata sentenza n. 15403/2003, le Sezioni Unite hanno offerto un definitivo “quadro complessivo” della ripartizione di giurisdizione in tema di controversie relative a procedure concorsuali indette dalla pubblica amministrazione, esemplificando il tutto in quattro punti:

a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;

b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti;

c) giurisdizione del giudice amministrativo su concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra;

d) giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area.

Dopo tale ricostruzione, la Suprema Corte, passando all’esame del caso sottopostole, sulla scorta dell’avvenuto mutamento giurisprudenziale, rilevando che si tratta di una procedura che comporta il passaggio da un’area ad un’altra, si è espressa nel senso di ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

L’importanza della pronuncia in commento è, ora, ampiamente dimostrata.