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Le controversie innanzi all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici, il c.d. “Codice De Lise”, approvato con Decreto legislativo n. 163 del 2006, nel delineare le competenze dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha previsto, all’articolo 6 comma 6, lettera n), una sua nuova funzione: l’espressione di un parere su richiesta di una delle parti, finalizzata alla risoluzione di una controversia insorta durante lo svolgimento di una procedura di gara.

Tale norma, testualmente recita: “Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l’Autorità …su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione”.

La formulazione della norma, ad una prima lettura, non è stata in grado di scuotere l’attuale assetto normativo, sotto un duplice profilo: innanzitutto, la norma prevede una richiesta congiunta della stazione appaltante e della e/o delle parti interessate; in secondo luogo, il carattere non vincolante del parere.

Conseguenza: se obiettivo di tale nuovo procedimento avrebbe dovuto essere il deflazionamento del contenzioso, - come si crede, visto che l’intero Codice è intriso di istituti finalizzati a ridurre l’attività processuale – i due aspetti sopra delineati si pongono, sicuramente, come un grande ostacolo al raggiungimento di tale fine.

A ciò si aggiunga che, sia pur con qualche differenza, un simile compito era già proprio dell’Autorità, nell’ambito della funzione di vigilanza che essa è chiamata a svolgere; sicchè, non è sembrato potesse parlarsi di un nuovo compito dell’Autorità.

Sembrerebbe che a risolvere tale gap e a dare a tale procedimento una propria identità, ci abbia pensato la stessa Autorità che, con deliberazione del 10 ottobre 2006, ha approvato il “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”; in tutto sette articoli, nei quali l’Autorità ha puntualmente previsto contenuto e modalità di presentazione dell’istanza e tempi del procedimento.

Per valutare ciò, vediamo, a grandi linee, il procedimento.

L’istanza può essere trasmessa per fax, per raccomandata ovvero per posta elettronica certificata e deve avere un contenuto minimo obbligatorio: soggetto richiedente, controinteressati, oggetto della gara e importo a base d’asta, eventuale pendenza di procedimento giudiziario, descrizione della fattispecie e posizioni delle parti ed eventuale richiesta di audizione.

Una volta ricevuta l’istanza, l’Ufficio Affari Giuridici – Settore Precontenzioso, apre l’istruttoria, rendendo noto alle parti, entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’avvio del procedimento, con comunicazione del nominativo del responsabile ed, eventualmente, con la richiesta di ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione, fissando il termine di 5 giorni dalla comunicazione per la ricezione di memorie e/o documentazione.

Una volta conclusa l’istruttoria, anche eventualmente attraverso l’audizione delle parti, la Commissione per la risoluzione delle controversie, istituita proprio dalla delibera in esame, entro dieci giorni dalla data di trasmissione della relazione finale redatta dal responsabile del procedimento, adotta la propria deliberazione.

Quid novi rispetto al procedimento delineato dal Codice?

Di sicuro non è venuto meno il carattere non vincolante del parere; ma, ci si chiede, pur non avendo una valenza vincolante, tale parere non assumerà, forse, un ruolo decisivo nell’ambito di un potenziale contraddittorio giudiziale?

In secondo luogo, la delibera dell’Autorità ha delineato un procedimento con una sua specifica ed indiscussa individualità, eliminando l’obbligatorietà di una richiesta congiunta delle parti – l’art. 1 della deliberazione recita: “La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate, singolarmente o congiuntamente…” - ; inoltre, ed è questo l’aspetto più significativo, a parere della scrivente, il regolamento ha previsto che la proposizione dell’istanza blocca il procedimento della gara di appalto, fino alla definizione della questione da parte dell’Autorità.

Infatti, allorché l’istanza sia presentata dalla stazione appaltante, a norma dell’art. 3 del regolamento, essa deve contenere l’impegno della stessa a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, - recte: il procedimento di gara si arresta -, fino alla definizione della stessa da parte dell’Autorità; quando invece l’istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, è la stessa Autorità ad invitare la stazione appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione.

Conseguenza: effettivamente il procedimento delineato dall’Autorità sembra essere in grado di porsi nel nostro ordinamento come strumento deflazionante del contenzioso, tenuto conto, altresì, che la celerità dei tempi previsti, condurranno i più a tentare di risolvere le questioni insorte con tale procedimento, peraltro gratuito, anziché dinanzi alle autorità giudiziarie, i cui costi, in tale materia, con la nuova finanziaria, sono saliti fino a € 2000.

Il Codice dei contratti pubblici, il c.d. “Codice De Lise”, approvato con Decreto legislativo n. 163 del 2006, nel delineare le competenze dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha previsto, all’articolo 6 comma 6, lettera n), una sua nuova funzione: l’espressione di un parere su richiesta di una delle parti, finalizzata alla risoluzione di una controversia insorta durante lo svolgimento di una procedura di gara.

Tale norma, testualmente recita: “Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l’Autorità …su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione”.

La formulazione della norma, ad una prima lettura, non è stata in grado di scuotere l’attuale assetto normativo, sotto un duplice profilo: innanzitutto, la norma prevede una richiesta congiunta della stazione appaltante e della e/o delle parti interessate; in secondo luogo, il carattere non vincolante del parere.

Conseguenza: se obiettivo di tale nuovo procedimento avrebbe dovuto essere il deflazionamento del contenzioso, - come si crede, visto che l’intero Codice è intriso di istituti finalizzati a ridurre l’attività processuale – i due aspetti sopra delineati si pongono, sicuramente, come un grande ostacolo al raggiungimento di tale fine.

A ciò si aggiunga che, sia pur con qualche differenza, un simile compito era già proprio dell’Autorità, nell’ambito della funzione di vigilanza che essa è chiamata a svolgere; sicchè, non è sembrato potesse parlarsi di un nuovo compito dell’Autorità.

Sembrerebbe che a risolvere tale gap e a dare a tale procedimento una propria identità, ci abbia pensato la stessa Autorità che, con deliberazione del 10 ottobre 2006, ha approvato il “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”; in tutto sette articoli, nei quali l’Autorità ha puntualmente previsto contenuto e modalità di presentazione dell’istanza e tempi del procedimento.

Per valutare ciò, vediamo, a grandi linee, il procedimento.

L’istanza può essere trasmessa per fax, per raccomandata ovvero per posta elettronica certificata e deve avere un contenuto minimo obbligatorio: soggetto richiedente, controinteressati, oggetto della gara e importo a base d’asta, eventuale pendenza di procedimento giudiziario, descrizione della fattispecie e posizioni delle parti ed eventuale richiesta di audizione.

Una volta ricevuta l’istanza, l’Ufficio Affari Giuridici – Settore Precontenzioso, apre l’istruttoria, rendendo noto alle parti, entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’avvio del procedimento, con comunicazione del nominativo del responsabile ed, eventualmente, con la richiesta di ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione, fissando il termine di 5 giorni dalla comunicazione per la ricezione di memorie e/o documentazione.

Una volta conclusa l’istruttoria, anche eventualmente attraverso l’audizione delle parti, la Commissione per la risoluzione delle controversie, istituita proprio dalla delibera in esame, entro dieci giorni dalla data di trasmissione della relazione finale redatta dal responsabile del procedimento, adotta la propria deliberazione.

Quid novi rispetto al procedimento delineato dal Codice?

Di sicuro non è venuto meno il carattere non vincolante del parere; ma, ci si chiede, pur non avendo una valenza vincolante, tale parere non assumerà, forse, un ruolo decisivo nell’ambito di un potenziale contraddittorio giudiziale?

In secondo luogo, la delibera dell’Autorità ha delineato un procedimento con una sua specifica ed indiscussa individualità, eliminando l’obbligatorietà di una richiesta congiunta delle parti – l’art. 1 della deliberazione recita: “La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate, singolarmente o congiuntamente…” - ; inoltre, ed è questo l’aspetto più significativo, a parere della scrivente, il regolamento ha previsto che la proposizione dell’istanza blocca il procedimento della gara di appalto, fino alla definizione della questione da parte dell’Autorità.

Infatti, allorché l’istanza sia presentata dalla stazione appaltante, a norma dell’art. 3 del regolamento, essa deve contenere l’impegno della stessa a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, - recte: il procedimento di gara si arresta -, fino alla definizione della stessa da parte dell’Autorità; quando invece l’istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, è la stessa Autorità ad invitare la stazione appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione.

Conseguenza: effettivamente il procedimento delineato dall’Autorità sembra essere in grado di porsi nel nostro ordinamento come strumento deflazionante del contenzioso, tenuto conto, altresì, che la celerità dei tempi previsti, condurranno i più a tentare di risolvere le questioni insorte con tale procedimento, peraltro gratuito, anziché dinanzi alle autorità giudiziarie, i cui costi, in tale materia, con la nuova finanziaria, sono saliti fino a € 2000.