Legge 122/2010 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Modifiche alla legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi
1. PREMESSA

2. OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

3. PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – PRINCIPI GENERALI

5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

6.1 DISCIPLINA

6.2 ESCLUSIONI

6.3 PROBLEMI APPLICATIVI

6.4 DELEGA AL GOVERNO

1. PREMESSA

E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

La Legge, oltre alle misure finanziarie, ha introdotto modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi.

2. OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

Secondo la nuova formulazione dell’art. 14 della Legge 241/1990, la conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.

La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

Per consentire la partecipazione della Soprintendenza ai lavori della Conferenza di Servizi, il nuovo testo dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 prevede che I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti (pertanto anche la Provincia), concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 3-bis precisa che In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

Pertanto, in alternativa all’autorizzazione paesaggistica, con la procedura prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel caso sia convocata la conferenza di servizi, la Sovrintendenza dovrà esprimersi in sede di conferenza; in questo caso, fermo restando che prima della convocazione della conferenza, deve essere predisposta tutta la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti individuata dal D.P.C.M 12/12/2005, la Sovrintendenza potrà chiedere un rinvio della riunione che va fissata entro i quindici giorni successivi.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (nuova formulazione art. 14-quater comma 1).

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L’art. 14-ter, comma 4, prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di conclusione del procedimento resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.

Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni , ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 152/2006 (art. 14-ter comma 4-bis).

5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

All’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine previsto per il procedimento di cui trattasi, l’amministrazione, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (nuova formulazione art. 14-ter, comma 6-bis).

6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

6.1 – DISCIPLINA

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Le nuove regole prevedono che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 30 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ’’segnalazione certificata di inizio di attività’’ e ’’Scia’’ sostituiscono, rispettivamente, quelle di ’’dichiarazione di inizio di attività’’ e ’’Dia’’, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

6.3 PROBLEMI APPLICATIVI

La nuova disciplina sulla SCIA porrà vari problemi interpretativi e applicativi, in particolare per definirne l’ambito di applicazione.

Sono annunciate e attese circolari esplicative da parte dei Ministeri competenti.

La norma espressamente prevede che la disciplina sulla Scia sostituisce tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia.

La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.

In generale si può affermare che:

a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma;

b) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività;

c) Rimane esclusa l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al rilascio di atti di assenso dell’amministrazione: è il caso, ad esempio, dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle Regioni e dai Comuni;

d) In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001:

- Va tenuto conto infatti che, seppure la materia edilizia non attiene strettamente “alla tutela della concorrenza” come previsto a sostegno della introduzione della SCIA dal comma 4-ter dell’art. 49, ma al governo del territorio, non v’è dubbio che l’attività edilizia è attività di impresa fondamentale per l’economia;

- la Scia, secondo la formulazione dell’art. 19, va corredata (se del caso) da «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», che rappresenta un esplicito riferimento all’edilizia; inoltre la disciplina della DIA richiede un mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la SCIA.

Più controversa è l’applicabilità della SCIA in sostituzione del permesso di costruire; la conclusione dovrebbe essere negativa in quanto la Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica dei requisiti.

6.4 DELEGA AL GOVERNO

Entro dodici mesi il Governo è chiamato ad emanare uno o più Regolamenti attuativi volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni.

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

1. PREMESSA

2. OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

3. PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – PRINCIPI GENERALI

5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

6.1 DISCIPLINA

6.2 ESCLUSIONI

6.3 PROBLEMI APPLICATIVI

6.4 DELEGA AL GOVERNO

1. PREMESSA

E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

La Legge, oltre alle misure finanziarie, ha introdotto modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi.

2. OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

Secondo la nuova formulazione dell’art. 14 della Legge 241/1990, la conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.

La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

Per consentire la partecipazione della Soprintendenza ai lavori della Conferenza di Servizi, il nuovo testo dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 prevede che I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti (pertanto anche la Provincia), concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 3-bis precisa che In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

Pertanto, in alternativa all’autorizzazione paesaggistica, con la procedura prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel caso sia convocata la conferenza di servizi, la Sovrintendenza dovrà esprimersi in sede di conferenza; in questo caso, fermo restando che prima della convocazione della conferenza, deve essere predisposta tutta la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti individuata dal D.P.C.M 12/12/2005, la Sovrintendenza potrà chiedere un rinvio della riunione che va fissata entro i quindici giorni successivi.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (nuova formulazione art. 14-quater comma 1).

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L’art. 14-ter, comma 4, prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di conclusione del procedimento resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.

Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni , ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 152/2006 (art. 14-ter comma 4-bis).

5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

All’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine previsto per il procedimento di cui trattasi, l’amministrazione, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (nuova formulazione art. 14-ter, comma 6-bis).

6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

6.1 – DISCIPLINA

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Le nuove regole prevedono che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 30 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ’’segnalazione certificata di inizio di attività’’ e ’’Scia’’ sostituiscono, rispettivamente, quelle di ’’dichiarazione di inizio di attività’’ e ’’Dia’’, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

6.3 PROBLEMI APPLICATIVI

La nuova disciplina sulla SCIA porrà vari problemi interpretativi e applicativi, in particolare per definirne l’ambito di applicazione.

Sono annunciate e attese circolari esplicative da parte dei Ministeri competenti.

La norma espressamente prevede che la disciplina sulla Scia sostituisce tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia.

La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.

In generale si può affermare che:

a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma;

b) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività;

c) Rimane esclusa l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al rilascio di atti di assenso dell’amministrazione: è il caso, ad esempio, dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle Regioni e dai Comuni;

d) In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001:

- Va tenuto conto infatti che, seppure la materia edilizia non attiene strettamente “alla tutela della concorrenza” come previsto a sostegno della introduzione della SCIA dal comma 4-ter dell’art. 49, ma al governo del territorio, non v’è dubbio che l’attività edilizia è attività di impresa fondamentale per l’economia;

- la Scia, secondo la formulazione dell’art. 19, va corredata (se del caso) da «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», che rappresenta un esplicito riferimento all’edilizia; inoltre la disciplina della DIA richiede un mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la SCIA.

Più controversa è l’applicabilità della SCIA in sostituzione del permesso di costruire; la conclusione dovrebbe essere negativa in quanto la Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica dei requisiti.

6.4 DELEGA AL GOVERNO

Entro dodici mesi il Governo è chiamato ad emanare uno o più Regolamenti attuativi volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni.

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.