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Medicina - Cassazione SU: niente IRAP per medicina di gruppo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, con riguardo all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche di cui all’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’imposizione in quanto rientra nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Gli ermellini giungono a una conclusione analoga per quel che riguarda le spese per il personale di segreteria e di infermieristica comune, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo.

La pronuncia in esame ha preso le mosse dal ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale aveva riconosciuto all’appellante il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive per gli anni 2004, 2005 e 2006 per quanto riguarda il reddito conseguito per l’attività di medico chirurgo in medicina di gruppo.

La questione, demandata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, era volta quindi a verificare anzitutto la rilevanza ai fini dell’IRAP dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale, e poi a scrutinare se, ed in quale misura, incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare.

Le Sezioni Unite osservano che l’attività esercitata dalle società e dagli enti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta e soggetti passivi all’IRAP, costituisce comunque presupposto d’imposta, evitando così ogni accertamento sulla sussistenza dell’organizzazione autonoma.

Nel caso in esame, tuttavia, secondo le Sezioni Unite non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti nella figura della forma associativa della medicina di gruppo ed esclude quindi che l’attività di medicina di gruppo costituisca di diritto presupposto d’imposta, in quanto non rientra nei tipi di società passivamente soggetti all’IRAP.

Gli ermellini confermano così la sentenza impugnata, la quale ha accertato che le spese per la collaborazione di terzi è risultata nella specie di modesta e contenuta entità e che essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione, ma risulta essere il minimo per assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche.

Le Sezioni Unite hanno pertanto rigettato il ricorso.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 13 aprile 2016, n. 7291)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, con riguardo all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche di cui all’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’imposizione in quanto rientra nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Gli ermellini giungono a una conclusione analoga per quel che riguarda le spese per il personale di segreteria e di infermieristica comune, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo.

La pronuncia in esame ha preso le mosse dal ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale aveva riconosciuto all’appellante il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive per gli anni 2004, 2005 e 2006 per quanto riguarda il reddito conseguito per l’attività di medico chirurgo in medicina di gruppo.

La questione, demandata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, era volta quindi a verificare anzitutto la rilevanza ai fini dell’IRAP dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale, e poi a scrutinare se, ed in quale misura, incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare.

Le Sezioni Unite osservano che l’attività esercitata dalle società e dagli enti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta e soggetti passivi all’IRAP, costituisce comunque presupposto d’imposta, evitando così ogni accertamento sulla sussistenza dell’organizzazione autonoma.

Nel caso in esame, tuttavia, secondo le Sezioni Unite non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti nella figura della forma associativa della medicina di gruppo ed esclude quindi che l’attività di medicina di gruppo costituisca di diritto presupposto d’imposta, in quanto non rientra nei tipi di società passivamente soggetti all’IRAP.

Gli ermellini confermano così la sentenza impugnata, la quale ha accertato che le spese per la collaborazione di terzi è risultata nella specie di modesta e contenuta entità e che essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione, ma risulta essere il minimo per assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche.

Le Sezioni Unite hanno pertanto rigettato il ricorso.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 13 aprile 2016, n. 7291)