Ministero Lavoro: chiarimenti su Modello di organizzazione e gestione per sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare 15816/2011 diretta a fornire chiarimenti in materia di adozione e attuazione del sistema di controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità degli enti e dal Decreto Legislativo 81/2008, articolo 30, sul modello di organizzazione e gestione con riferimento alla sicurezza sul lavoro.

Il Ministero ha ricordato che. "Qualora un’azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione. Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell’Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l’audit interno deve verificare anche l’effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui al punto 2 successivo".

Proprio in materia di sanzioni, la Circolare evidenzia opportunamente che: "Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati. L’azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti4 ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso".

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 11 luglio 2011, n. 15816: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Link a Olympus)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare 15816/2011 diretta a fornire chiarimenti in materia di adozione e attuazione del sistema di controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità degli enti e dal Decreto Legislativo 81/2008, articolo 30, sul modello di organizzazione e gestione con riferimento alla sicurezza sul lavoro.

Il Ministero ha ricordato che. "Qualora un’azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione. Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell’Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l’audit interno deve verificare anche l’effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui al punto 2 successivo".

Proprio in materia di sanzioni, la Circolare evidenzia opportunamente che: "Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati. L’azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti4 ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso".

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 11 luglio 2011, n. 15816: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Link a Olympus)