Ministero Lavoro: il franchising per le aziende di servizi
Prot. 25/I/0014906
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di franchising – applicabilità alle aziende di servizi.
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per avere chiarimenti in ordine alla applicazione del contratto di franchising di alla L. n. 129/2004 alle aziende di servizi e alla gestione dei relativi rapporti di lavoro instaurati dal franchisor e dal franchisee.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Posto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n. 129/2004, il contratto di franchising “può essere utilizzato in ogni settore di attività economica”, non si ravvisano motivi per escludere il ricorso all’istituto da parte di soggetti che svolgono attività nel settore dei servizi.
In ordine alla gestione dei rapporti di lavoro facenti capo al franchisor (ovvero al soggetto che concede al franchisee l’utilizzazione della propria formula commerciale comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how ed i propri segni distintivi) ed al franchisee (cioè il soggetto che si impegna a far propria la politica commerciale e l’immagine del franchisor) si rileva che, secondo quanto previsto dalla normativa disciplinante il contratto di franchising, le parti stipulanti tale negozio giuridico svolgono attività di impresa, giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro.
Pertanto, il franchisee o il franchisor soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro alla stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale.
Ne deriva, in capo al franchisor e al franchisee, la piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro alle rispettive dipendenze e la responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori individualmente per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie organizzazioni. L’appartenenza alla rete di franchising infatti non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro anche quando, come peraltro precisato anche in giurisprudenza dall’unico precedente che a quanto consta si è occupato specificatamente di questo profilo (cfr. Pret. Roma 6 novembre 1997), elementi che in altre circostanze potrebbero essere ritenuti sintomatici di una unicità di impresa trovino invece adeguato e razionale riscontro in un genuino rapporto di franchising.
Da ciò discende, inoltre, che i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro (franchisor ovvero franchisee) che, unico responsabile del rapporto di lavoro, rimane altresì unico destinatario di cause o rivendicazioni eventualmente avanzate dai propri dipendenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
Prot. 25/I/0014906
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di franchising – applicabilità alle aziende di servizi.
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per avere chiarimenti in ordine alla applicazione del contratto di franchising di alla L. n. 129/2004 alle aziende di servizi e alla gestione dei relativi rapporti di lavoro instaurati dal franchisor e dal franchisee.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Posto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n. 129/2004, il contratto di franchising “può essere utilizzato in ogni settore di attività economica”, non si ravvisano motivi per escludere il ricorso all’istituto da parte di soggetti che svolgono attività nel settore dei servizi.
In ordine alla gestione dei rapporti di lavoro facenti capo al franchisor (ovvero al soggetto che concede al franchisee l’utilizzazione della propria formula commerciale comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how ed i propri segni distintivi) ed al franchisee (cioè il soggetto che si impegna a far propria la politica commerciale e l’immagine del franchisor) si rileva che, secondo quanto previsto dalla normativa disciplinante il contratto di franchising, le parti stipulanti tale negozio giuridico svolgono attività di impresa, giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro.
Pertanto, il franchisee o il franchisor soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro alla stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale.
Ne deriva, in capo al franchisor e al franchisee, la piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro alle rispettive dipendenze e la responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori individualmente per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie organizzazioni. L’appartenenza alla rete di franchising infatti non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro anche quando, come peraltro precisato anche in giurisprudenza dall’unico precedente che a quanto consta si è occupato specificatamente di questo profilo (cfr. Pret. Roma 6 novembre 1997), elementi che in altre circostanze potrebbero essere ritenuti sintomatici di una unicità di impresa trovino invece adeguato e razionale riscontro in un genuino rapporto di franchising.
Da ciò discende, inoltre, che i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro (franchisor ovvero franchisee) che, unico responsabile del rapporto di lavoro, rimane altresì unico destinatario di cause o rivendicazioni eventualmente avanzate dai propri dipendenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)