“Modernizzazione” della legge, che disciplina l’attività della “Bundespolizei”
“Modernizzazione” della legge, che disciplina l’attività della “Bundespolizei” – Polizia federale nella RFT
L’attuale “Bundespolizeigesetz” è stato emanato nel 1994 e poi riformato nel corso degli anni successivi. Da allora, gli interventi riformatori, sono stati pochi e soltanto settoriali.
Da tempo, è stata avvertita l’esigenza, di una riforma, anche strutturale, di questa legge, di un’”umfassenden Modernisierung” per adattarla all’epoca in cui viviamo; occorrono “zeitgemäße Befugnisse”, affinchè la Bu-Pol. possa adempire ai “compiti” di sua spettanza. Questo vale soprattutto (ma non soltanto) in materia di telecomunicazioni e di cooperazione con forze di polizia anche estere.
Ormai l’impiego di “Drohnen” (aeromobili a pilotaggio remoto), nell’attività di polizia, è indispensabile, cosí come, è pure urgente una difesa efficiente contro questi velivoli, specie se provengono dall’estero.
Altra urgenza, è, di modificare alcune disposizioni a seguito di interventi della Corte costituzionale federale (“BVerfGE”) nonchè di “adeguare il “BuPolG” a direttive comuniarie, specie in materia di scambio di informazioni tra organi di polizia di Stati facenti parte dell’UE). Altro “monito” del BVerfGE, ha riguardato modifiche della normativa concernete l’impiego “verdeckter Ermittler” (agenti sotto copertura) e di “fiduciari” (“Vertrauenspersonen”) e se le indagini riguardano la sfera strettamente personale dell’indagato e il ricorso a misure, che incidono particolarmente sui diritti fondamentali delle persone.
Altra esigenza particolarmente sentita, è quella, di dotare la “Bu-Pol” di strumenti – tecnici - necessari, per far fronte alla delinquenza, che si serve di mezzi elettronici per pertrare i loro crimini; in particolare, per prevenire reati di questo genere (in continuo aumento nell’ultima decennio).
La riforma, attuata a seguito dell’approvazione del disegno di legge elaborato dal ministero dell’Interno della RFT, incide profondamente sul “BuPolG”, tant’è vero, che alcuni parlano di “Neufassung” di questa legge.
Prima dell’assunzione in servizio nella Bu-Pol., gli aspiranti saranno sottoposti a “Einstellungsüberprüfung”, la quale comprenderà anche “Abfragen des nachrichrendienstlichen Informationssystems”.
È progettata l’assunzione – annuale – di circa 4.800 agenti.
La Bu-Pol ora ha:
- la “Befugnis” di “affiancare” le “Länerpolizeien”, se richiesta dalle stesse, nella repressione della delinquenza in materie non di competenza (originaria) della Bu-Pol; in questo senso, verrà integrato il § 13, Abs. 23, “BuPolG”
- in sede di “Auswertung von Videoaufnahmen“, può far ricorso alla ``biometrischer Detektion in Echtzeit“, a sistemi ``zur automatischen Erkennung von Gefahren“
- la “Bu-Pol”. è facoltizzata a comminare sanzioni amministrative in caso di violazioni previste dall’omissione di obblighi concernenti “Meldeauflagen”
- saranno sanzionati dalla “Bundespolizei” anche i cittadini di Stati comunitari, che non osserveranno l’”Einreiseverbot”
- la “Bu-Pol.” può richiedere l’ emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere in caso di violazione dell’”Aufenthaltsgesetz” (Legge, che disciplina il soggiorno)
- altre competenze: autorizzazione ad usare “Dahscams”, uso di armi per abbattere “Drohnen” e accesso al Common Identity Repository dell’UE ai fini dell’accertamento di identità
- localizzazione e identificazione di telefoni mobili
- disporre divieti di soggiorno
- controlli di persone – anche qualora non sussistano sospetti – intesi a sequestrare armi o coltelli in prossimità di stazioni ferroviarie
- disporre divieti di soggiorno – fino a tre mesi - contro persone notoriamente violente o contro individui, che hanno commesso – ripetutamente – reati nelle stazioni ferroviarie
- impiegare “Drohnen” per sorvegliare grandi manifestazioni o tratte ferroviarie difficilmente accessibili.
È progettata la costituzione di un apposito reparto per la difesa dalle “Drohnen” e di un “Drohnenabwehrzentrum”; la “Bu-Pol”, avrà facoltà, di richiedere anche l’intervento dell’esercito, se necessario ai fini della “Drohnenabwehr” e per la localizzazione di “Drohnen” in notevole altezza. Inoltre, sarà costituito un “Cyberdom” per la protezione di certe infrastrutture sensibili e un “digitales Schutzschild” ai fini della protezione dell’economia e della PA.
Il nuovo “Bundespolizeigesetz” comporterà una spesa annua – per il bilancio federale - pari a 185.000.000 Euro, mentre i “Länder” dovranno sostenere una spesa di circa 18.000.000 Euro l’anno.
Hanno votato a favore della predetta legge – nel Bundestag - 322 deputati; 134 i contrari e 118 gli astenuti; 56 deputati non erano in aula all’atto della votazione.
Da notare è, che, tra i deputati della maggioranza governativa, nessuno ha votato contro la legge e soltanto 6 non erano presenti all’atto dell’”Abstimmung”.
I “Verdi” hanno votato contro e cosí pure la “Linke”. L’”AFD” si è astenuta salvo 3 deputati, che hanno votato contro.
Il “BuPolG”. è stato criticato in quanto le “Eingriffsbefugnisse” della “Bu-Pol.” “hinken hinter dem technischen Machbaren und dem verfassungsrechtlich Zulässigen hinterher“ (in altre, parole, alla ``Bu-Pol.“ avrebbero potuto essere conferite competenze più ampie).
Forse la ``prudenza del legislatore”, è dovuta al fatto, che nel passato, un analogo “Gesetzentwurf”, approvato dal “Bundestag” non aveva poi ottenuto la “Zustimmung des Bundesrates” (dell’altra Camera del Parlamento). C’è stato anche chi ha sostenuto, che la legge de qua, doveva essere emanata, tenuto conto delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale federale e delle direttive dell’UE, già parecchio tempo fa.
Va osservato anche, che alcune delle competenze ora attribuite alla “Bu-Pol.”, erano già previste da alcune norme in vigore nei “Länder”.
Il nuovo “BuPolG” subordina, in non pochi casi, l’intervento di questo Corpo di polizia, alla – stretta - osservanza del principio della “Verhältnismäßigkeit”, nel senso che devono sempre essere adeguatamente ponderati gli effetti di un intervento sui diritti fondamentali della persona e il ricorso è lecito (soltanto) se altrimenti “Gefahrenabwehr” e/o “Straftatverhütung”, non sarebbero possibili o particolarmente difficoltosi. L’imposizione – da parte della “Bundespolizei” – dell’obbligo di presentarsi – in determinati giorni e ore ad un ufficio di polizia, se vi sono indizi concreti, che una persona possa commettere gravi reati, soltanto da alcuni è ritenuta in contrasto con la Costituzione federale, in quanto vi è- come sopra già accennato – un ben preciso limite temporale e una proroga può essere disposta soltanto dall’AG.
Problematico viene reputato, che la “Bu-Pol”. non possa accedere a “verschlüsselter Telekommunikation“; ampia condivisione è stata invece espressa in relazione alla facoltà, di individuare lo “Standort” di un telefono mobile. Ciò è particolarmente importante per la repressione della “Schleuserkriminalität”.
Poco convincente – secondo alcuni – è l’”Aufenthaltsverbot” in un determinato luogo, che può essere disposto (per non più di 3 mesi), se sussistono fatti, da far ritenere, che una persona possa mettere in pericolo la sicurezza del traffico aereo. Una critica del genere appare fuori luogo, anche se il divieto è attuabile ”innerhalb eines überschaubaren Zeitraums”.
6 Per quanto concerne “verdeckte Ermittler und Vertrauenspersonen“, non possono essere impiegati, in tali qualità, minorenni, coloro che devono serbare il segreto professionale, collaboratori di deputati e collaboratori di giustizia.
Il periodo di tempo massimo, per il quale una persona possa essere impiegata quale “Vertrauensperson”, non può, in nessun caso, eccedere i 10 anni.
In materia di dati personali, con la predetta legge, il legislatore della RFT ha tenuto conto della direttiva 2016/680 del Parlamento e del Consiglio europeo, emanata a tutela delle persona fisiche.
Sopra abbiamo accennato brevemente all’introducenda “Einstellungsüberprüfung” di aspiranti a prendere servizio nella “Bu-Pol”.; in realtà, è più appropriato, parlare di “Sicherheitsüberprüfung”.
Tutti i pubblici dipendenti della RFT, hanno un particolare “öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis und stehen in einem Treueverhältnis zum Dienstgeber” (si veda l’art. 33, Abs. 4, della Costituzione federale, tenuti, come sono, ad “identificarsi” nella “freiheitlich-demokratischen Grundordnung”); più volte, la Corte cost. feder., ha sentenziato in tal senso (p. es. BVerfGE: 2, 1 (12); 5, 85 (140 ff)).
Data la particolare importanza della “Bundespolizei”, quale “Sicherheitsbehörde”, è evidente, che, in quest’organo di polizia, non vi sia posto per estremisti (siano essi di sinistra o di destra).
È da notare anche, che il Governo federale intende riformare il “Disziplinarverfahren” (procedimento disciplinare e che nel precedente accordo di coalizione, si era convenuto, l’”Integrität des öffentlichen Dienstes wieder herzustellen.
La cosiddetta “Sicherheitsprüfung” avverà prima dell’assunzione in servizio e consisterà, tra l’altro, nell’assumere in formazioni presso i “Verfassungsschutzbehörden” del “Bund” e dei “Länder”, presso il “Bundeszentralregister”, il “Gerwerbezentralregister”, nonchè presso il “zentralen staatsanwatschaftlichen Verfahrensregister”; inoltre, vi saranno “Anfragen” dirette al “Bundeskriminalamt” e ai “Nachrichtendienste” del “Bund”.
L’introducendo § 93 BuPolG. prevede le cosiddette Legitimations- und Kennzeichungspflichten”, qualora la persona “destinataria” dell’intervento di un agente, lo richieda; è, però, facoltativa l’indicazione, da parte dell’agente, della sua “Individualnummer”. Con ciò s’intende favorire trasparenza, “Bürgernähe und Akzeptanz” dell’operato degli agenti, anche se sono in uniforme.
§ 23, Abs. 2, S. 2, “BPolG”. prevede la cosiddetta Kontrollquittung.
In occasione di ogni controllo di persone, soprattutto al fine di vietare l’accesso al territorio della RFT, secondo la normativa ora introdotta, le persone devono essere informate, che hanno diritto, di richiedere una “Bescheinigung über die Maßnahme”, con indicazione dei motivi dell’avvenuto controllo.
In tal modo, s’intende prevenire il cosiddetto Racial-Profiling, vale a dire, far sí, che, certe persone (per esempio a causa del colore della loro pelle), vengano controllate con eccessiva frequenza, senza un valido motivo e/o senza che vi siano ragioni di sospetto nei confronti delle stesse, contravvenendo al disposto di cui all’art. 5, Abs. 3, S. 1, della Costituzione federale (“GG”), che prevede il divieto di discriminazione; divieto contemplato, del resto, pure da norme comunitarie e dalla CEDU.
Con la “Kontrollquittung”, il legislatore ha di mira anche di aumentare la “Rechtssicherheit” e a far sí, che, in casi “verdachtsunabhängiger Kontrollen”, la motivazione, non possa essere di mero stile. Cosí viene facilitato anche il “riesame” dell’adottato provvedimento.
Va osservato, altresí, che, in tal modo, possono essere individuati facilmente controlli eseguiti “ohne sachlich gerechtfertigten Grund”.
D’altra parte, è stato rilevato, che il rilascio di “Kontrollquittungen”, può far sí, che, in certi casi, le operazioni di polizia non possano essere compiute con la necessaria celerità.
Il “Bundespolizei-Gesetz” del della RFT, viene criticato, perchè, nello stesso, non è previsto, che la “Bu-PoL”.possa procedere a “Quellen- Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchungen” e all’impiego di proiettili di gomma (“Gummigeschosse”). (Sarebbe stato opportuno, prevedere anche l’istituzione di un “Polizeibeauftragten des Bundes”).
In Svizzera, per esempio, è lecito l’uso di proiettili di gomma contro persone, che partecipano a manifestazioni non autorizzate e bloccano il traffico.
Per esempio, il Polizeigesetz del Cantone di Basilea (e quello di Zurigo), consente alle forze di polizia, il ricorso a “Gummigeschosse” e a “Gummischrot”, qualora sia minacciata la sicurezza pubblica o se non vengono rispettate “Anweisungen der Polizei”, nonchè per “tenere a distanza” i manifestanti, se minacciano di avventarsi contro la Polizei. Nell’impiego di questi mezzi (che garantiscono un “raschen und sicheren Erfolg” ed evitano un contatto diretto tra manifestanti e forze di polizia), deve essere rispettato il principio della “Verhältnismäßigkeit”. Essi possono essere impiegati anche per far arretrare i manifestanti. Questi “proiettili”, di norma, hanno un peso di ca. 9 gr., per cui, possono causare anche lesioni (per lo più superficiali).
La Corte Suprema della Svizzera, in una sua decisione (GB 837/2018), ha sentenziato – in un caso, in cui una persona aveva partecipato a una manifestazione, nel corso della quale erano stati gettati oggetti di vetro contro gli agenti e alcuni dei manifestanti, si erano riparati dietro materassi – che i partecipanti, avendo cercato il confronto con le forze di polizia e non si erano dispersi dopo un’intimazione, dovevano “mit Verletzungsgefahr rechnen”, per effetto del ricorso a questi “Crowd-Control-Waffen”. “Gummigeschosse” possono essere sparati anche da pistole.
All’impiego di “Gummigeschosse”, in Svizzera, sono autorizzati anche Polizie locali e la “Transportpolizei” der SBB”.