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“Amnistia” di Natale

“Weihnachtsamnestie” 2017 – (RFT)
“Amnistia” di Natale
“Amnistia” di Natale

I

Come ogni anno, avvicinandosi le Feste di Natale e di Capodanno, nella RFT quasi tutti i ministri della Giustizia dei Länder, concedono ad alcune persone detenute nelle JVA (Justizvollzuganstalten), la c.d. Weihnachtsamnestie, che, in realtà, è una concessione di grazia. Infatti, più propriamente, la Weihnachtsamnestie” viene denominata Gnadenerlass (oppure Gnadenerweis), che non ha carattere generale in quanto la Gewährung dello stesso, può avvenire soltanto “aufgrund einer Prüfung der Umstände des Einzelfalles” (sulla base di una verifica delle circostanze del caso singolo).

Come già detto, la “Weihnachtsamnestie” viene “elargita” dai Länder (due dei quali, di solito, come vedremo, non la concedono affatto). Perchè questo? La risposta è piuttosto agevole per chi conosce l’ordinamento della RFT. Lo Strafvollzug, l’esecuzione della pena, è Ländersache, vale a dire, è di competenza dei Länder (Stati che costituiscono la RFT). Pertanto sono i Länder a decidere, in piena autonomia, se emanare o no un provvedimento concessorio che autorizza le Staatsanwaltschaften (PM) a porre in libertà determinati detenuti in espiazione di pena, se lo Strafrest (la pena residua) non è elevato e se sussistono (non pochi) altri presupposti previsti nell’Erlass. Complessivamente, ogni anno, in previsione delle Feste natalizie, vengono rimessi in libertà, in tutta la RFT, ca. 500 detenuti (in espiazione di pena).

II

I presupposti per beneficiare del weihnachtlichen Gnadenerlass, variano da Land a Land e, in genere, sono esclusi da questo provvedimento di grazia, i detenuti condannati per reati di una certa gravità (p. es. per delitti di violenza); possono però essere esclusi anche coloro che stanno espiando un’Ersatzfreiheitsstrafe (pena sostitutiva). Quasi sempre lo Gnadenerlass non può essere concesso ai detenuti, nei cui confronti è pendente un (altro) procedimento penale per un reato commesso dopo quello, per il quale stanno scontando la pena, ma prima della condanna che è in esecuzione. Altro – ovvio - presupposto è che il detenuto abbia tenuto – in carcere – buona condotta.

Il detenuto che vuole beneficiare del provvedimento di grazia, deve manifestare la propria volontà di accettare lo Gnadenerweis.

Conditio sine qua non, per fruire di questa “grazia”, è che il liberando abbia una persona, presso la quale può alloggiare e che disponga dei necessari mezzi economici per il proprio sostentamento (che, peraltro, possono essere forniti anche da un familiare o da altra nahestehenden Person).

La “Weihnachtsamnestie” non è vista con favore da tutti, essendo questo provvedimento ritenuto una Maßnahme caratterizzata dal fatto che per effetto della stessa, “geht Gnade vor Recht”.

È stato anche osservato, che tra i motivi che inducono alla concessione dei weihnachtlichen Gnadenerlässe, da parte di quasi tutti i ministri della Giustizia dei Länder della RFT, non è da annoverare tanto la c.d. christliche Nächstenliebe, quanto piuttosto sono considerazioni inerenti alle esigenze di “conduzione” delle JVA (Justizvollzugsanstalten) a fungere da motivazione. Le Feste di Natale e di Capodanno, si sa, tutti preferiscono, per quanto possibile, trascorrerle in famiglia. Così anche gli agenti della Polizia Penitenziaria (Justizvollzugsbeamte). Un minor numero di detenuti esige, ovviamente, anche un numero meno elevato di “agenti di custodia” nelle carceri. Sono pertanto (anche) Erwägungen praktischer Natur, a indurre le autorità competenti a concedere Gnadenerlässe.

Come sopra già accennato, non tutti i Länder della RFT sono disposti a emanare questi weihnachtlichen Gnadenerlässe. Quasi sempre si rifiutano di concederli la Baviera e la Sassonia. Motivano, le autorità di questi due Freistaaten, che le pene detentive vengono inflitte da giudici indipendenti e che la vorzeitige Haftentlassung contrasterebbe con il principio della certezza della pena. Inoltre, “fine pena” non deve dipendere dalla stagione, nella quale il detenuto viene liberato.

Quest’anno, la “Weihnachsamnestie” è stata concessa “in anticipo”, nel senso che ne hanno potuto fruire detenuti, per i quali “fine pena” cadeva tra l’inizio di novembre e i primi giorni del 2018.

Pertanto in 11 Länder i detenuti prescelti per la “Weihnachtsamnestie”, hanno potuto lasciare le JVA già nel mese di novembre o di dicembre c.a.

Fino alla data odierna non è noto quanti reclusi complessivamente hanno fruito della “grazia” risp. entreranno in Genuss der vorzeitigen Entlassung aus den Gefängnissen. Comunque, il loro numero, stando alle statistiche del 2016, non sarà elevato. Infatti, a fine 2016, la “Weihnachtsamnestie” 2016, “hat 485 Gefangenen die Freiheit beschert”. Le autorità più “magnanime“ sono state, l’anno scorso, quelle del Rheinland-Pfalz (108 detenuti liberati) e di Berlin (92 Freigelassene).

III

La liberazione dei detenuti per effetto della “Weihnachtsamnestie” avviene sulla base di un Erlass, il cui contenuto non è identico, ma varia tra i Länder. Tuttavia, almeno nell’ultimo decennio, non sono state registrate divergenze notevoli. Ciò, anche per prevenire critiche di disparità di trattamento tra i detenuti, a seconda della JVA, nella quale la pena detentiva viene eseguita.

Esaminiamo ora uno di questi provvedimenti di Gnadenerlass, emanato in occasione, o meglio, in previsione delle Feste di Natale di quest’anno. Si tratta di quello del Nordrhein-Westfalen, datato 5.9.2017.

Questo Gnadenerweis comprende pene detentive per detenuti di età superiore a 21 anni, Jugendstrafen (detenuti di età tra i 14 e i 21 anni), Ersatzfreiheitsstrafen e Strafarrest (pena detentiva, quest’ultima, prevista per militari per violazioni inerenti al loro servizio; peraltro raramente inflitta).

IV

I presupposti per beneficiare della “grazia natalizia” concessa dal ministero della Giustizia del Nordrhein-Westfalen sono i seguenti:

1°: potevano lasciare già il 2.11.2017 le JVA di questo Bundesland, i detenuti con fine pena entro il 6.1.2018, se non erano stati condannati a pena detentiva superiore a due anni oppure se vi era stata inflizione di una Jugendstrafe non superiore a un anno.

2°: l’espiazione della pena detentiva deve avere avuto inizio prima del 2.10.17 e non deve esservi stata interruzione della Strafhaft.

3°: il detenuto, nel corso dell’espiazione di pena, non deve essere stato sanzionato con l’arresto inflitto quale Disziplinarmaßnahme.

4°: il detenuto, dopo il 30.6.17, non deve essere evaso dal carcere (questo presupposto rasenta quasi il ridicolo) oppure essere ritornato in ritardo nella JVA dopo un Freigang.

5°: non deve essere stato iniziato, nei confronti del detenuto, un procedimento per un reato commesso durante l’esecuzione di pena (per tale s’intende pure il tempo in cui il detenuto aveva avuto Hafturlaub o gli era stato concesso Freigang) oppure durante il periodo di sospensione della pena.

6°: il detenuto deve avere prestato il proprio consenso alla fruizione dello Gnadenerlass.

7°: “Unterkunft und Lebensunterhalt” (alloggio e vitto) devono essere assicurati sin dal primo giorno successivo alla liberazione.

8°: il rilascio (anticipato) dal carcere non può essere concesso/disposto, se sussistono circostanze particolari (“besondere Umstände”), che lo rendono indegno (“nicht gnadenwürdig”) di poter beneficiare del provvedimento emanato dal ministero della Giustizia.

9°: Qualora, successivamente al rilascio (anticipato) dal carcere, divengano noti fatti che sarebbero stati ostativi alla concessione del provvedimento (ma non conosciuti al momento dell’inclusione del detenuto tra coloro che avevano potuto lasciare l’JVA), il provvedimento concessorio può essere revocato.

Sulla revoca decide la Procura Generale della Repubblica, la quale è pure competente a decidere su eventuali Beschwerden (reclami) del detenuto, al quale non è stato concesso il provvedimento di clemenza (“gegen die Versagung des Gnadenerlasses”).

Nel caso in cui la pena di cui sopra sia stata comminata da un’autorità giudiziaria avente sede nel Nordrhein-Westfalen, ma l’esecuzione della stessa è iniziata e stata proseguita in un altro Bundesland, il provvedimento di grazia è concedibile su richiesta del detenuto.

V

I dirigenti delle JVA sono stati tenuti a indicare al PM, entro il 30.9.17, il nominativo dei detenuti che, a loro avviso, avrebbero potuto beneficiare del provvedimento di clemenza (Gnadenerlass). Dovevano, altresí, esprimere il loro parere sull’eventuale liberazione anticipata (in Frage kommende Freilassung); di particolare importanza era stato di appurare, se il detenuto, una volta rimesso in libertà, potesse – con certezza – disporre di un alloggio, (proprio o di una “sistemazione abitativa” presso parenti o conoscenti) per il periodo di tempo immediatamente seguente all’Haftentlassung.

Altro obbligo dei dirigenti delle JVA sarà quello di comunicare al PM il numero dei giorni che la persona liberata non ha dovuto espiare per effetto della “grazia natalizia” (Gnadenerlass). Le Vollstreckungsbehörden devono poi anche comunicare, entro il 10.2.2018, il numero complessivo dei detenuti nelle JVA, rilasciati prima del termine della pena, specificando, in particolare, 1) se si è trattato di Jugendliche (14-18 anni di età), di Heranwachsende (anni 18-21), di persone di età superiore ai 21 anni, 2) la specie di pena sofferta prima della liberazione (anche se si è trattato di Ersatzfreiheitsstrafe o di Strafarrest).

L’ultimo dato da comunicare, sempre entro il predetto termine, è quello del numero dei reclusi, che si sono rifiutati che nei loro confronti venisse applicata la c.d. Weihnachtsamnestie.

Molto più dettagliato è stato il provvedimento di Gnadenerweis emanato dal ministro della Giustizia del Baden-Württemberg e datato 7.9.17, anche se i presupposti per beneficiare di questo provvedimento di “grazia”, non divergono sostanzialmente da quelli richiesti dal Gnadenerlass emanato dal Nordrhein-Westfalen.

VI

Considerando tutti i presupposti per poter beneficiare della “Weihnachtsamnestie 2017” e le - molteplici - esclusioni da questo “beneficio”, indicate nei vari provvedimenti concessori, si comprende agevolmente che il numero dei detenuti in espiazione di pena nelle Justizvollzugsanstalten della RFT, rilasciati in vista delle Feste di Natale e di Capodanno, ogni anno, non è superiore a ca. 500[1];  ciò anche perché ogni “caso” deve essere esaminato singolarmente e che occorre altresí il parere del dirigente della JVA, nella quale il detenuto sta espiando la pena. Trattasi, come è evidente, di un adempimento (incombente ai Leiter der Justizvollzugsanstalten), di una certa discrezionalità (e, perché no, di una certa delicatezza) che presuppone imparzialità da parte di questi appartenenti alla PA, che non devono “indulgere” a favoritismi e clientelismi, favorendo i clienti dei loro “clienti”.

[1] Il numero complessivo di detenuti nelle carceri della RFT era stato, alla data del 31.8.2017, di 64.223.

Non va poi trascurato il fatto – almeno per quanto riguarda il Nordrhein-Westfalen – che coloro che potevano fruire della “Weihnachsamnestie”, avevano (già’) espiato – senza interruzione alcuna – almeno un mese di detenzione.

Meno fortunati sono stati i detenuti nelle JVA del Baden-Württemberg, che dovevano aver scontato come minimo 75 giorni di carcere prima di aver potuto beneficiare della “Weihnachtsamnestie 2017”. Inoltre, lo Gnadenerweis zu Weihnachten, firmato dal ministro della Giustizia di questo Bundesland, è escluso per detenuti, se il PM o la Justizvollzugsanstalt hanno avuto notizia che saranno espulsi oppure che nei loro confronti è in corso un procedimento di estradizione.

Del provvedimento di clemenza del Baden-Württemberg potevano invece fruire detenuti, anche se essi, nel corso di espiazione di pena, erano evasi (entwichen) oppure se, dopo un Freigang o dopo un’interruzione dell’espiazione di pena, non erano (volontariamente) tornati nella JVA, a condizione che poi fossero stati detenuti ininterrottamente a decorrere dall’1.7.2017.

L’esclusione dal provvedimento di clemenza è operante anche nel caso in cui una persona è detenuta, oltre che in espiazione di pena, anche per effetto di un provvedimento di custodia cautelare notificato in carcere e non revocato.