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Mutuo fondiario: il superamento del limite di finanziabilità va provato

Nota alla sentenza del Tribunale di Trapani 256/2022 che contiene diversi spunti di interesse sul fronte del mutuo fondiario, sul superamento del limite di finanziabilità, sulla traditio rei e sul tasso usurario
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Mutuo fondiario: il superamento del limite di finanziabilità va provato


Il Tribunale di Trapani, in data 14 marzo 2022, ha emesso la sentenza n. 256, in un giudizio di opposizione a precetto relativo ad un mutuo fondiario ipotecario, in cui venivano sollevate tre importanti contestazioni:

a) il superamento del limite di finanziabilità ex art.38 Tub;

b) la mancata traditio rei e dunque il mancato perfezionamento del contratto con richiesta di non ritenere valido il precetto quale titolo esecutivo;

c) l’usurarietà nel mutuo.

Vediamo punto per punto la decisione del Tribunale.


Nel mutuo fondiario ipotecario il superamento del limite di finanziabilità va provato

Il Magistrato siciliano – richiamando la sentenza della Cassazione n. 4117/22 – ha precisato che la violazione del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ex art. 38 Tub e, dunque, la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell’immobile al momento della valutazione iniziale da parte della Banca, va provata e non può essere semplicemente affermata.

La prova offerta dal mutuatario, non ritenuta idonea, era relativa al valore dell’immobile non già al momento della stipula, ma 12 anni dopo, quando “il bene risulta descritto come non utilizzato e con vistosa presenza di infiltrazioni da omessa manutenzione”.


L’accreditamento sul c/c del mutuatario è la “traditio rei”: il precetto resta valido titolo esecutivo

Il Magistrato trapanese ha chiarito che l’accreditamento della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuante costituisce un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.

Fa di più il Tribunale, in linea con Cassazione 12 ottobre 1992, n.11116, motivando che l’accreditamento della somma data in mutuo sul c/c del mutuatario determina da un lato la fuoriuscita della somma oggetto del mutuo dal patrimonio del mutuante e, dall’altro, l’acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario.

In maniera chiara il Magistrato trapanese, evocando la sent. n.2483 della Cassazione 21 febbraio 2001, ha affermato che l’accreditamento in c/c bancario equivale alla traditio rei – intervenuta in specie con relativa quietanza – momento in cui il contratto di mutuo si perfeziona e, dunque, nasce l’obbligo del mutuatario di pagare gli interessi e restituire la somma ex contractu.

Pertanto il precetto opposto resta valido titolo esecutivo.


Per la verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario, il tasso corrispettivo e moratorio sono autonomi e non cumulabili

In linea con i più recenti arresti giurisprudenziali tra cui la sent. n. 9237/2020 della Cassazione, il Magistrato ha rilevato la non usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e moratorio nel contratto di mutuo oggetto di contestazione e ha precisato che “i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare”.