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Danno non patrimoniale - Cassazione Civile: diritto al risarcimento del danno da erronea segnalazione al CRIF solo se provato, anche per presunzione

Danno non patrimoniale - Cassazione Civile: diritto al risarcimento del danno da erronea segnalazione al CRIF solo se provato, anche per presunzione
Danno non patrimoniale - Cassazione Civile: diritto al risarcimento del danno da erronea segnalazione al CRIF solo se provato, anche per presunzione

La Corte di Cassazione, in materia di responsabilità civile, ha recentemente confermato che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e pertanto deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.

 

Il caso

L’attore conveniva in primo grado di giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, una società della grande distributrice di prodotti IT e una società specializzata nel credito al consumo. Contestava, innanzitutto, l’apocrifia delle sottoscrizioni del contratto di mutuo che avrebbe contratto per l’acquisto di un computer portatile e, conseguentemente, domandava di dichiararsi l’inefficacia del contratto nei suoi confronti.

Inoltre, venuto anche a conoscenza che il suo nominativo era stato segnalato alla banca dati privata C.R.I.F. - diffuso sistema di informazioni creditizie - per non aver pagato le rate di mutuo, chiedeva la cancellazione dell’annotazione del proprio nome nella banca dati dei cattivi pagatori e il risarcimento del pregiudizio subito.

Il Tribunale riteneva accertata la non genuinità delle firme apposte sul contratto di mutuo e di conseguenza lo dichiarava inefficace nei confronti del ricorrente; disponendo altresì la cancellazione del suo nominativo, ingiustamente inserito, nella banca dati “C.R.I.F”.

Il giudice di primo grado rigettava invece la domanda di risarcimento del danno subito, ritenendolo di natura non patrimoniale. L’iscrizione al C.R.I.F. non costituiva un atto illecito, trattandosi di segnalazione automatica conseguente alla mancata osservanza dei termini di pagamento. Nel caso in esame, inoltre, la domanda non era stata suffragata da “specifici inconvenienti derivanti dall’iscrizione” al C.R.I.F., “e quindi nessun sostegno sussiste alla domanda di risarcimento del danno morale, ex artt. 2043 e 2059 c.c., che va rigettata”.

La decisione

All’esito della pronuncia di appello che confermava quella di primo grado, il ricorrente ricorre in cassazione, sulla base di un unico motivo: la segnalazione del suo nominativo alla banca dati privata C.R.I.F. si configura come conseguenza diretta della negligenza della società finanziaria e tale condotta illegittima gli aveva provocato un danno al proprio onore e reputazione, da risarcire come pregiudizio in re ipsa, senza cioè alcuna dimostrazione ulteriore.

La Cassazione ribadisce l’ormai consolidato orientamento secondo cui in materia di responsabilità civile è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento,  cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici.

Con riferimento al caso di specie, la Corte ricorda poi che: “è da respingere l’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (Cass. SU, sent. 11.11.2008, n. 26972) e, di conseguenza, rigetta il ricorso del ricorrente che si era sempre limitato a insistere sulla sussistenza del danno in re ipsa, anziché impegnarsi nel fornire la prova, anche presuntiva, del preteso danno ingiusto subito.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza16 aprile 2018, n. 9385)