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Evasione - Cassazione Penale: responsabile l’amministratore che omette di controllare la veridicità della documentazione contabile e fiscale relativa al periodo precedente il subentro nella gestione societaria

Evasione - Cassazione Penale: responsabile l’amministratore che omette di controllare la veridicità della documentazione contabile e fiscale relativa al periodo precedente il subentro nella gestione societaria
Evasione - Cassazione Penale: responsabile l’amministratore che omette di controllare la veridicità della documentazione contabile e fiscale relativa al periodo precedente il subentro nella gestione societaria

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di reati tributari, l’amministratore e legale rappresentante di una società ha l’onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, potendo configurarsi a suo carico il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale anche a titolo di dolo eventuale.

 

Il caso in esame

A seguito della condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IRES/IVA di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000, l’amministratore e legale rappresentante di una società, per il tramite del proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

In particolare, l’imputato rilevava che le imposte evase facevano riferimento a due operazioni immobiliari compiute precedentemente all’assunzione della carica di legale rappresentante della società e, nonostante le richieste avanzate nei confronti del precedente amministratore di ottenere tutte le scritture contabili, queste non erano state effettivamente consegnate e, per tale ragione, l’imputato non era venuto a conoscenza della effettiva situazione economico-patrimoniale della società.

Il ricorrente riteneva, inoltre, che la qualificazione del dolo imputatagli, ossia dolo eventuale (avendo i giudici di merito ritenuto che il ricorrente, in mancanza della documentazione contabile e fiscale, avesse comunque accettato il rischio di non presentare le dichiarazioni fiscali, incorrendo nella contestazione relativa), fosse incompatibile con la natura di reato a dolo specifico del delitto di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000.

 

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato.

I giudici di legittimità hanno rilevato come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame […], è necessaria la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità e il dolo specifico di evasione in quanto il contribuente deve perseguire il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

Premesso che il reato contestato all’imputato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IRES/IVA di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000 si riferiva al periodo d’imposta 2011, anno in cui il prevenuto era subentrato nella carica di amministratore della società, e tale dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 settembre 2012, con termine di rilievo penale fissato nei 90 giorni successivi, ossia il 29 dicembre 2012, e, dunque, il dovere di redigere e presentare tale dichiarazione rientrava senza alcun dubbio tra le incombenze cui lo stesso era tenuto, la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice poteva ritenersi, nel caso di specie, assolutamente provata, in quanto, con riferimento alla rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione, della scadenza per la presentazione della dichiarazione “il ricorrente era perfettamente consapevole in quanto amministratore alla data della scadenza del termine.

Secondo il Supremo Collegio, “il nuovo amministratore che subentra nella carica ha l’onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, perché qualora ciò non avvenga non solo sarà chiamato a rispondere del reato del mancato versamento delle imposte in precedenza non versate, ma anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, e, per l’assenza di tale preventivo controllo, deve essere ritenuto responsabile quantomeno a titolo di dolo eventuale.

L’imputato, peraltro, al rifiuto opposto dal precedente amministrazione di consegnare la documentazione contabile e fiscale, avrebbe potuto/dovuto presentare denuncia nei confronti dello stesso e, pertanto, omettendo consapevolmente di esercitare i doveri impostigli dalla legge di presentare le dichiarazioni fiscali nel termine di legge, ha accettato il rischio che, anche a causa della sua condotta omissiva, venisse integrato il delitto di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

A giudizio della Corte, l’imputato, gravato da una serie di precedenti penali in tema di reati societari, possedeva particolare dimestichezza con la materia, così ritenendosi provata la sussistenza in capo allo stesso dell’elemento soggettivo del reato contestato, affermazione questa “che si sottrae a censura, atteso che la configurabilità del dolo in relazione a peculiari tipologie di reato (come ad esempio, i reati finanziari, tributari, societari e fallimentari) ben può essere desunta dai precedenti penali specifici, che costituiscono indice della proclività del reo alla violazione della norma penale speciale”.

Per le ragioni di cui sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 29 agosto 2018, n. 39230)