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Nuove prospettive per la conciliazione

La delega al Governo nel collegato alla Finanziaria per il 2009
Nel collegato alla Finanziaria per il 2009 è stata inserita una delega al Governo che, nell’intenzione del Legislatore, dovrebbe incentivare l’utilizzo delle soluzioni stragiudiziali delle controversie. Vengono dati sei mesi di tempo per l’attuazione della delega.

La norma è contenuta nell’art. 62-bis e si sostanzia nei seguenti principi e criteri direttivi: la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all’azione ordinaria, deve essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Tale previsione rispecchia quella stabilita per la conciliazione in materia societaria dal Decreto Legislativo n. 5 del 2003.

I requisiti per l’iscrizione devono essere stabiliti da un decreto ministeriale. Tali organismi potranno essere istituiti, per le controversie concernenti determinate materie, anche presso gli Ordini professionali ed in questo caso saranno iscritti di diritto nel Registro.

La previsione del punto m-bis) costituisce una novità in quanto obbliga l’avvocato ad informare il cliente della possibilità di avvalersi della conciliazione in luogo del giudizio ordinario, pur non prevedendo alcun tipo di sanzione disciplinare nel caso in cui questo obbligo venga disatteso. Un incentivo viene dato attraverso la previsione di agevolazioni di carattere fiscale, presumibilmente riducendo o eliminando le imposte di registro e bollo, mentre un deterrente è rappresentato dalla possibilità per il giudice di attribuire le spese processuali alla parte che ha rifiutato un accordo in sede conciliativa non inferiore a quanto poi ottenuto in sede ordinaria.

La delega prevede che la procedura sia chiusa entro quattro mesi dall’attivazione, per evitare che possa essere utilizzata per procrastinare i tempi processuali. Inoltre, rifacendosi alla materia societaria, è previsto che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e che costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel complesso questo costituisce un timido passo avanti per accelerare l’utilizzo della conciliazione, ma concepire i rimedi stragiudiziali solo come un decongestionamento del carico giudiziario significa sprecare un’opportunità per la cultura giuridica nel nostro Paese. Esistono, infatti, conflitti che necessitano, per loro natura, dell’intervento di un magistrato (si pensi al caso in cui ci sia la necessità di stabilire un precedente legale o nelle questioni di principio) ed altri per i quali la conciliazione significa risparmio di tempo e denaro,garanzia di riservatezza e, soprattutto, il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti con la conseguenza di preservare i rapporti.

Le Camere di Commercio italiane e vari organismi di conciliazione hanno centinaia di professionisti formati e pronti ad operare capillarmente sul territorio, una proposta sarebbe quella di seguire l’esempio dell’Argentina, che ha introdotto la procedura in modo obbligatorio per i primi cinque anni di vigenza della legge. Pur essendo l’obbligatorietà contraria alla natura stessa della conciliazione, questo sistema ha avuto un impatto positivo: ha permesso ai professionisti legali e ai cittadini di conoscerla ed utilizzarla ed il 60% delle controversie civili viene ora risolto senza passare dai Tribunali.

E’ comunque da accogliere positivamente l’interesse sempre crescente che il Legislatore italiano mostra verso le risoluzioni alternative dei conflitti, sulla scia delle indicazioni comunitarie, anche se occorre più coraggio e determinazione.

Nel collegato alla Finanziaria per il 2009 è stata inserita una delega al Governo che, nell’intenzione del Legislatore, dovrebbe incentivare l’utilizzo delle soluzioni stragiudiziali delle controversie. Vengono dati sei mesi di tempo per l’attuazione della delega.

La norma è contenuta nell’art. 62-bis e si sostanzia nei seguenti principi e criteri direttivi: la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all’azione ordinaria, deve essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Tale previsione rispecchia quella stabilita per la conciliazione in materia societaria dal Decreto Legislativo n. 5 del 2003.

I requisiti per l’iscrizione devono essere stabiliti da un decreto ministeriale. Tali organismi potranno essere istituiti, per le controversie concernenti determinate materie, anche presso gli Ordini professionali ed in questo caso saranno iscritti di diritto nel Registro.

La previsione del punto m-bis) costituisce una novità in quanto obbliga l’avvocato ad informare il cliente della possibilità di avvalersi della conciliazione in luogo del giudizio ordinario, pur non prevedendo alcun tipo di sanzione disciplinare nel caso in cui questo obbligo venga disatteso. Un incentivo viene dato attraverso la previsione di agevolazioni di carattere fiscale, presumibilmente riducendo o eliminando le imposte di registro e bollo, mentre un deterrente è rappresentato dalla possibilità per il giudice di attribuire le spese processuali alla parte che ha rifiutato un accordo in sede conciliativa non inferiore a quanto poi ottenuto in sede ordinaria.

La delega prevede che la procedura sia chiusa entro quattro mesi dall’attivazione, per evitare che possa essere utilizzata per procrastinare i tempi processuali. Inoltre, rifacendosi alla materia societaria, è previsto che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e che costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel complesso questo costituisce un timido passo avanti per accelerare l’utilizzo della conciliazione, ma concepire i rimedi stragiudiziali solo come un decongestionamento del carico giudiziario significa sprecare un’opportunità per la cultura giuridica nel nostro Paese. Esistono, infatti, conflitti che necessitano, per loro natura, dell’intervento di un magistrato (si pensi al caso in cui ci sia la necessità di stabilire un precedente legale o nelle questioni di principio) ed altri per i quali la conciliazione significa risparmio di tempo e denaro,garanzia di riservatezza e, soprattutto, il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti con la conseguenza di preservare i rapporti.

Le Camere di Commercio italiane e vari organismi di conciliazione hanno centinaia di professionisti formati e pronti ad operare capillarmente sul territorio, una proposta sarebbe quella di seguire l’esempio dell’Argentina, che ha introdotto la procedura in modo obbligatorio per i primi cinque anni di vigenza della legge. Pur essendo l’obbligatorietà contraria alla natura stessa della conciliazione, questo sistema ha avuto un impatto positivo: ha permesso ai professionisti legali e ai cittadini di conoscerla ed utilizzarla ed il 60% delle controversie civili viene ora risolto senza passare dai Tribunali.

E’ comunque da accogliere positivamente l’interesse sempre crescente che il Legislatore italiano mostra verso le risoluzioni alternative dei conflitti, sulla scia delle indicazioni comunitarie, anche se occorre più coraggio e determinazione.