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Patrocinio a spese dello Stato

Prospettive
Ph. Fabio Toto / Prospettive

Patrocinio a spese dello Stato: l’onere del buon funzionamento degli uffici del tribunale non può ricadere sull’avvocatura.

Patrocinio a spese dello Stato: il pagamento dei decreti di liquidazione deve avvenire senza l’emissione preventiva della fattura da parte dell’avvocato in caso di disfunzioni dell’amministrazione della giustizia, la massima della sentenza del Giudice di Pace di Roma che andremo a commentare.

Patrocinio a spese dello Stato il pagamento dei decreti di liquidazione presenta gravi criticità, in particolare i cronici ritardi delle liquidazioni degli avvocati da parte delle Corti d’appello.

L'articolo 24 della Costituzione garantisce l'accesso alla giustizia ai meno abbienti con appositi mezzi disciplinati dal Testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

A 5 anni dall'operatività della riforma della compensazione (legge di bilancio 2016 e relativo decreto attuativo) è mancato il conseguimento dell'obiettivo prefissato, ovvero una liquidazione celere; la farraginosità della procedura prevista dalla circolare ministeriale del 3 ottobre 2016 emerge ictu oculi da alcuni passaggi superflui imposti dal percorso normativo, inerenti al procedimento civile e a quello penale, la cui lungaggine grava solo sull'avvocato, con dilatazione dei tempi dei pagamenti.

Gli avvocati hanno sperimentato che dall'emissione del decreto di liquidazione del giudice al pagamento da parte della corte d'appello decorrono, in media, due anni e mezzo: il legale è obbligato, intanto, ad emettere fattura elettronica, anticipando il pagamento delle tasse ancor prima di ricevere il compenso liquidato.

Tutto ciò nonostante la semplificazione tramite affidamento diretto della procedura al giudice mediante la piattaforma ministeriale Siamm, anche per come generalizzata con la riforma del settembre 2020, le corti d'appello non hanno ancora smaltito le migliaia di fatture elettroniche arretrate provenienti dal distretto di competenza.

Ai cronici ritardi si sommano i numerosi smarrimenti dei decreti di liquidazione che costringono gli avvocati a defatiganti ricerche e versamenti di bile nelle varie cancellerie dei tribunali.

Un avvocato non si è sottoposto alle umilianti richieste ed ha azionato i decreti smarriti.

Nel caso in esame il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 25248 del 25 novembre 2021 ha condannato il Ministero della Giustizia che si era opposto al decreto ingiuntivo emesso a fronte di due decreti di liquidazione per compensi professionali relativi ad attività prestata da un legale per due assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il Ministero opponente aveva dedotto che “non risultano mai trasmessi i decreti di pagamento né le relative fatture all’ufficio competente” e chiedeva l’annullamento del decreto ingiuntivo.

In sostanza, secondo il Ministero della Giustizia la mancata trasmissione da parte delle cancellerie all’ufficio modello 12 dei decreti di pagamento emessi dal giudice era un “onere” dell’avvocato che avrebbe dovuto farsi parte diligente a reperire i decreti e chiederne la trasmissione all’ufficio competente.

Il Ministero sottolineava che il legale non aveva emesso alcuna fattura in relazione ai decreti di pagamento azionati.

L’avvocato opposto di costituiva in giudizio eccependo che “è compito delle cancellerie e non dell’avvocato la trasmissione dei decreti di pagamento all’Ufficio Spese Pagate dello Stato.

Inoltre, risultava inconferente e incoerente richiedere all’avvocato l’emissione preventiva di fatture su mandati di pagamento smarriti da parte degli uffici del Ministero della Giustizia opponente.

Il Giudice di Pace di Roma respingeva la domanda del Ministero della Giustizia che condannava alle ulteriori spese di giudizio rilevando che la circostanza della mancata trasmissione dei documenti necessari per provvedere al pagamento non contesta il credito vantato e azionato dal legale.

Il Ministero della Giustizia dovrà pagare oltre il credito azionato dal legale anche le spese liquidate del decreto ingiuntivo e del giudizio instaurato a seguito dell’opposizione.

In conclusione, l’onere del buon funzionamento degli uffici del tribunale non può ricadere sull’avvocatura.