Pornografia e consenso del minore: le problematiche sulla validità in relazione all’art. 600-ter c.p. affrontate dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9 febbraio 2022, n. 4616

Pornography and consent of the minor: the problems on the validity in relation to art. 600-ter c.p. addressed by the Court of Cassation with the judgment of February 9, 2022, n. 4616
Daniele Cabri, quando eravamo amabili selvaggi secondo il cervo, 2018, pelle incisa a fuoco, 200 cm x 83 cm
Daniele Cabri, quando eravamo amabili selvaggi secondo il cervo, 2018, pelle incisa a fuoco, 200 cm x 83 cm

Abstract

La libertà sessuale del minore va tutelata da ogni tipo di condizionamento, strumentalizzazione e mercificazione del corpo, rimanendo escluse dalla rilevanza penale solo quelle condotte inoffensive per la salute psico-fisica dello stesso. Al fine di rendere concreta tale tutela: il consenso prestato dal minore per la cessione di materiale che lo riprende in attività sessuali non esclude la rilevanza penale.

The sexual freedom of the minor should be protected from any kind of conditioning, instrumentalization and commodification of the body, remaining excluded from criminal relevance only those conducts that are inoffensive to the psycho-physical health of the same. In order to make this protection concrete: the consent given by the minor for the transfer of material filming him or her in sexual activities does not exclude criminal relevance.

 

Sommario

1. Il quesito attenzionato alla Corte di Cassazione

2. L’esigenza di colmare un vulnus normativo

3. L’utilizzazione del minore e le conclusioni dei giudici di legittimità

 

Summary

1. The question paid attention to the Court of Cassation

2. The need to bridge a regulatory gap

3. The use of the child and the conclusions of the court of the legality

 

 

1. Il quesito attenzionato alla Corte di Cassazione

Alle Corte di Cassazione Sezioni Unite è stato rimesso il seguente quesito: «Se, e in quali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne, nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all’art. 600-ter comma 1 c.p.».

Occorrerà, dunque, comprendere se la pornografia minorile costituisca, in re ipsa, una forma di sfruttamento sessuale, atteso che rappresenta minori ripresi durante lo svolgimento di attività sessuali, anche se realizzati con il consenso di questi avendo raggiunto l’età del consenso sessuale e purché rimangano privati, oppure se la tale condotta resti punibile, non avendo alcun valore la manifestazione del consenso, perché presuppone una situazione di sfruttamento[1].

 

2. L’esigenza di colmare un vulnus normativo

Ebbene, si coglie il vuoto normativo in materia; difatti l’art. 612-ter c.p. nell’incriminare il fenomeno del c.d. revenge porn, non dedica uno spazio specifico alla tutela del minore qualora tale fenomeno lo riguardi.

A seguito di vari spiacevoli avvenimenti che si sono verificati, è stata avvertita la necessità di apprestare tutela all’intimità sessuale del minore di anni diciotto e di limitare la diffusione di immagini che possano suscitare interesse sessuale a danno di minori.

Si è voluto, innanzitutto, differenziare la relazione intercorrente tra adulti e tra minore e adulto, in quanto quest’ultima potrebbe essere caratterizzata da una posizione di supremazia traducibile in un abuso di autorità su cui occorre indagare.

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[1] In merito, si rinvia a, M. Bianchi, I confini della repression penale della pornografia minorile, Torino, Giappichelli, 2019, 52.