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Presidente della Repubblica e i nodi dimenticati della rielezione

Sergio Mattarella
Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica Mattarella giurerà nei prossimi giorni ed è singolare segnalare che sul sito del Senato è stato pubblicato un interessante Dossier “Brevi note sul semestre bianco” dove si ripercorrono tutti i lavori per introdurre il divieto di rielezione immediata del Presidente della Repubblica ed abrogare il divieto di sciogliere le Camere nell'ultimo semestre del mandato presidenziale. 

Il relatore sen. Elia esponeva (nella relazione trasmessa all'Aula, la  quale non giunse ad approvare il testo) le ragioni di questa ch'egli intendeva alla stregua di una “pura razionalizzazione”, tesa ad evitare “l'atrofizzazione  di un potere così rilevante del Presidente della Repubblica” nell'ultimo  periodo del suo mandato pur innanzi a situazioni critiche.  Il testo della relazione è di seguito riprodotto in allegato, insieme con  l'antecedente cui in qualche modo si ricollegava, il disegno di legge  costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio on. Leone nell'ottobre  1963, recependo sollecitazione giungente dal messaggio rivolto alle Camere  dal Presidente della Repubblica Antonio Segni il 16 settembre 1963.

Al voto unanimemente favorevole alle proposte di modifica dell'articolo 85, primo comma, della Costituzione (divieto di rielezione immediata del Capo dello Stato) e dell'articolo 88 (abrogazione del secondo comma, e cioè del divieto di sciogliere le Camere nell'ultimo semestre del mandato presidenziale) si è pervenuti dopo che il ministro Maccanico, rimettendosi alla Commissione, aveva ricordato che più volte il Presidente della Repubblica nei messaggi inviati alle Camere si era espresso in favore della non rieleggibilità.

Inoltre la Commissione si è mostrata convinta della bontà di una riforma (che non modifica nei suoi lineamenti di fondo la figura del Capo dello Stato, ma rappresenta un classico esempio di razionalizzazione della normativa vigente), per i riferimenti che il relatore aveva fatto ad autorevoli opinioni dottrinali (in particolare del Crisafulli e del Paladin).

Di quest'ultimo autore è opportuno riferire quanto ebbe a scrivere nella voce “Presidente della Repubblica” dell'Enciclopedia del diritto, a pagina 183.

Dopo avere affermato che il non essersi verificato in un quarantennio nessun caso di rielezione di un Presidente uscente non ha dato luogo ad una convenzione, l'autore aggiunge: “Ma questo non toglie che l'ipotesi della rielezione venga ormai considerata con sfavore ed appartenga al novero degli eventi politicamente improbabili. D'altra parte, lo sfavore si spiega e si giustifica, non solo per ragioni pratiche, bensì per motivi di ordine istituzionale. Praticamente, quattordici anni sono molti, per non dire troppi. Ciò che più conta, istituzionalmente l'alternativa della non rielezione è quella che meglio si conforma al modello costituzionale di Presidente della Repubblica. Che occorra assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del Presidente rispetto alle Camere, e che una tale esigenza sia particolarmente viva in prossimità della scadenza del settennato, non risulta soltanto da particolari esperienze dell'Italia repubblicana, ma è stabilito autenticamente dalla Costituzione, là dove si preclude ~ appunto ~ lo scioglimento delle Assemblee parlamentari negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale”.