x

x

Presidente della Repubblica: il ricatto dei positivi al Covid

Una situazione paradossale e pericolosa potrebbe crearsi per le istituzioni
Montecitorio, Presidente della Repubblica
Montecitorio, Presidente della Repubblica

Presidente della Repubblica: il ricatto dei positivi al Covid

Ieri pomeriggio, guardando per televisione la prima tornata dell’elezione del Presidente della Repubblica italiana, in una diretta tanto assurda quanto noiosa, proposta da varie emittenti televisive, mi è venuto un pensiero,

Osservavo le ambulanze che portavano gli elettori positivi al Covid davanti a Montecitorio, in una sorta di drive in elettorale, in cui i grandi elettori ammalati di Covid o in quarantena, restavano in ostaggio, chiusi dentro le ambulanze, in attesa di poter esprimere il loro voto.

Ecco, vedendoli lì, ad aspettare, autorizzati a ciò da un Decreto Legge, ho pensato: e se poi quel decreto non fosse mai convertito in legge?

È questa una delle situazioni più inquietanti che potrebbe verificarsi in questa elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica che andrà a prendere il posto di Sergio Mattarella.

Come noto. a questa tornata sono stati ammessi al voto anche coloro che sono risultati positivi al Covid in modo da mantenere la rosa dei grandi elettori la più ampia possibile.

È stato il decreto legge ribattezzato “Grandi elettori” a permettere ai positivi e a coloro che sono in quarantena di partecipare alle votazioni.

Sulle istituzioni pende la pesante spada di Damocle della conversione del Decreto in legge, cosa molto probabile ma, almeno in astratto, non certa.
 

Presidente della Repubblica: cosa dice il Decreto “Grandi Elettori”

Riportiamo il testo del Comunicato Stampa del Governo del 21 gennaio scorso:

Attesa la richiesta formulata dal Parlamento, al fine di garantire l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, i componenti membri delle Camere in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, i quali siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi all’esame da contagio del COVID-19 o della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva prevista dalle vigenti disposizioni, sono autorizzati, previa comunicazione all’azienda sanitaria territorialmente competente, agli spostamenti con mezzo proprio o sanitario sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento, ove si svolge la votazione e fare rientro nella propria residenza o dimora.

Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri componenti del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

  • divieto di utilizzo dei mezzi pubblici; 
  • divieto di sosta in luoghi pubblici; 
  • divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto; 
  • divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena; 
  • obbligo di utilizzo costante, all’aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
     

Presidente delle Repubblica: cosa accadrebbe in caso di non conversione del Decreto Legge?

Tralasciando la normativa che regola l’elezione del Presidente della Repubblica, ben spiegata da questo articolo di Salvatore Samo, passiamo, invece, al dubbio relativo alla non conversione in legge del Decreto.

È la Costituzione italiana, all’articolo 77, a disciplinare il Decreto Legge.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Di sicuro si tratta di un caso straordinario di necessità e di urgenza. Pero, poi, sappiamo altresì che il Decreto legge per acquisire efficacia deve essere convertito nei 60 giorni successivi.

Infatti il secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione così recita: “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”, con efficacia, dunque, ex tunc, ovvero retroattiva.

Che cosa accadrebbe, dunque, qualora il decreto legge non fosse convertito dopo l'elezione appena avvenuta di un ipotetico neo Presidente della Repubblica?

Gli scenari che potrebbero aprirsi sono vari, nessuno dei quali disciplinato espressamente dalla legge.

Infatti, una simile situazione non trova alcun precedente nella storia costituzionale italiana, così come, a dire il vero, la situazione pandemica che stiamo vivendo.

L’elezione del Presidente della Repubblica sarebbe nulla? Annullabile, secondo una assurda quanto infondata, analogia con il contratto?

Di sicuro i voti che avrebbero contribuito ad eleggere il Presidente della Repubblica espressi da positivi al Covid non potrebbero essere conteggiati quali voti validi.

Dunque cosa potrebbe accadere?

Le situazioni potrebbero essere due: se i voti che hanno permesso l'elezione del Presidente della Repubblica fossero ampi, di molto superiori al quorum, in maniera che il numero delle preferenze espresse dai positivi al Covid non andrebbero ad intaccare la sua consacrazione, allora è plausibile ritenere che l'elezione potrebbe essere considerata valida.

Qualora invece il Presidente della Repubblica fosse stato eletto per una manciata di voti sul quorum previsto e che questa manciata di preferenze fosse uguale o inferiore al numero degli elettori positivi al Covid o in quarantena, a quel punto l'elezione del capo dello Stato non potrebbe considerarsi valida.

Interviene, però, l’ultima parte dell’articolo 77 della Costituzione che afferma: le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Ecco quindi che a salvarci dal patatrac potrebbe arrivare una nuova legge dello Stato, un deus ex machina che, inventandosi un escamotage giuridico, salverebbe il tutto, complicando di molto le cose, ma garantendo una comunque valida elezione del Presidente della Repubblica.

Sono tutti condizionali quelli che usiamo, perché queste sono solo ipotesi teoriche, che non hanno mai trovato applicazione concreta.

Certo, già la situazione attuale è abbastanza complessa; speriamo che non giunga anche questo inghippo giuridico a renderla veramente paradossale, un caso di scuola che costringerebbe tutti gli editori di manuali di diritto costituzionale a chiamare d'urgenza tutti gli autori per far aggiungere un paio di paginette al libro in questione e consentire la vendita, a prezzo maggiorato, di una nuova edizione del tomo riveduta e aggiornata.