Presidente Repubblica: rinvio alle Camere legge inappellabilità sentenze proscioglimento
Il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere - a norma dell’articolo 74, comma 1, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge, trasmessa il 13 gennaio 2006, recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento", approvata dalla Camera il 21 settembre 2005 e dal Senato il 12 gennaio 2006. La Legge modifica diversi articoli del codice di procedura penale (593, 443, 405, 428, 533, 580, 606, 652) e si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore d contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione, tuttavia possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
Nel proprio messaggio alle Camere il Presidente della Repubblica ha in particolare rilevato che le modificazioni all’articolo 606 Codice Penale "generano un’evidente mutazione delle funzioni della Corte di cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall’articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge»".
Sempre in merito alla funzione della Corte di Cassazione, il Capo dello Stato ha rilevato che: "Analoga mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella parte in cui obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni caso di asserita decisività di qualsiasi prova non ammessa. Tale mutazione diventerebbe ancora più gravida di conseguenze ove i due motivi di ricorso - vizi della motivazione e assunzione di prove - fossero congiuntamente dedotti. Una Corte suprema chiamata ad esercitare funzioni di merito di tale estensione perde la sua connotazione principale - ulteriormente esaltata dalla recente riforma dell’ordinamento giudiziario - di “organo supremo della giustizia” che “assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” (articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario), il cui carattere insopprimibile è stato ribadito nella lettera inviata il 3 gennaio 2006 al Primo Presidente della Corte di cassazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rete dei Presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell’Unione Europea.". "Il rischio - prosegue il Presidente - è che ne risulti compromesso “il bene costituzionale dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali” (cfr. la sentenza della Corte costituzionale 353/96). Questo rischio va a recare un vulnus al precetto costituzionale del buon andamento dell’amministrazione - articolo 97 della Costituzione - applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche agli organi dell’amministrazione della giustizia (cfr. le sentenze della Corte costituzionale 86/1982 e 18/1989)".
Non solo: "Un altro problema, strettamente collegato ai precedenti e che si muove in direzione di un netto aggravamento della situazione già posta in evidenza, è quello che deriva dall’articolo 4 della legge, che modifica l’articolo 428 del Cpp, trasferendo dalla Corte d’appello alla Corte di cassazione l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Ne deriverà non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione. È palese la violazione che il sistema sopra descritto determina, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel secondo comma del già richiamato articolo 111 della Costituzione. Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità: una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale, mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà invece un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi dei processo".
(Presidene della Repubblica, Messaggio alle Camere 20 gennaio 2006).
Il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere - a norma dell’articolo 74, comma 1, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge, trasmessa il 13 gennaio 2006, recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento", approvata dalla Camera il 21 settembre 2005 e dal Senato il 12 gennaio 2006. La Legge modifica diversi articoli del codice di procedura penale (593, 443, 405, 428, 533, 580, 606, 652) e si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore d contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione, tuttavia possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
Nel proprio messaggio alle Camere il Presidente della Repubblica ha in particolare rilevato che le modificazioni all’articolo 606 Codice Penale "generano un’evidente mutazione delle funzioni della Corte di cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall’articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge»".
Sempre in merito alla funzione della Corte di Cassazione, il Capo dello Stato ha rilevato che: "Analoga mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella parte in cui obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni caso di asserita decisività di qualsiasi prova non ammessa. Tale mutazione diventerebbe ancora più gravida di conseguenze ove i due motivi di ricorso - vizi della motivazione e assunzione di prove - fossero congiuntamente dedotti. Una Corte suprema chiamata ad esercitare funzioni di merito di tale estensione perde la sua connotazione principale - ulteriormente esaltata dalla recente riforma dell’ordinamento giudiziario - di “organo supremo della giustizia” che “assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” (articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario), il cui carattere insopprimibile è stato ribadito nella lettera inviata il 3 gennaio 2006 al Primo Presidente della Corte di cassazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rete dei Presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell’Unione Europea.". "Il rischio - prosegue il Presidente - è che ne risulti compromesso “il bene costituzionale dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali” (cfr. la sentenza della Corte costituzionale 353/96). Questo rischio va a recare un vulnus al precetto costituzionale del buon andamento dell’amministrazione - articolo 97 della Costituzione - applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche agli organi dell’amministrazione della giustizia (cfr. le sentenze della Corte costituzionale 86/1982 e 18/1989)".
Non solo: "Un altro problema, strettamente collegato ai precedenti e che si muove in direzione di un netto aggravamento della situazione già posta in evidenza, è quello che deriva dall’articolo 4 della legge, che modifica l’articolo 428 del Cpp, trasferendo dalla Corte d’appello alla Corte di cassazione l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Ne deriverà non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione. È palese la violazione che il sistema sopra descritto determina, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel secondo comma del già richiamato articolo 111 della Costituzione. Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità: una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale, mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà invece un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi dei processo".
(Presidene della Repubblica, Messaggio alle Camere 20 gennaio 2006).