Recovery Plan: anche le persone fisiche risponderanno di danno erariale

Recovery Plan: anche le persone fisiche risponderanno di danno erariale
Le persone fisiche che riceveranno direttamente o indirettamente fondi del Recovery Plan potranno essere chiamate a rispondere di danno erariale dalla magistratura contabile.
Trattandosi di fondi a destinazione vincolata, soggetti a rendicontazione, il loro eventuale utilizzo deviato, per finalità diverse da quelle programmate dal Recovery Plan, porterà anche i soggetti privati a rispondere per danno erariale.
Le Procure regionali della Corte dei Conti seguiranno la linea tracciata dalla cassazione in una recente sentenza a Sezioni Unite.
Con l’ordinanza n. 1994 del 24 gennaio 2022 le Sezioni Unite hanno stabilito che: “non è necessario che il privato beneficiario di fondi pubblici a destinazione vincolata sia titolare di un rapporto organico con la p.a., essendo invece sufficiente che il medesimo si sia inserito, in via di fatto, nell'iter di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale”
Il principio prende le mosse da una precedente sentenza la n. 24858 del 2019 sempre a Sezioni Unite che stabiliva: “ Il principio di diritto che, in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici”.
Nella motivazione di tale sentenza si legge: “Priva di fondamento si appalesa la tesi della ricorrente, incentrata sulla necessità della presentazione di una domanda di contributo perché si costituisca il rapporto di servizio fonte di responsabilità amministrativa. Deve infatti ritenersi che colui che percepisce fondi pubblici senza aver presentato una specifica domanda ma partecipando all'attività di indebita erogazione da parte dei funzionari infedeli dell'Agenzia attraverso la messa a disposizione della propria identità e dei propri conti correnti bancari, si inserisce, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale derivante dallo sviamento dell'erogazione dalle sue finalità istituzionali e dalla sottrazione delle risorse pubbliche allo scopo cui erano preordinate”.
Alla stregua del suddetto principio di diritto, la cassazione a Sezioni Unite con la sentenza di gennaio ha inteso dare conferma e seguito, risulta dunque irrilevante che i contributi pubblici non siano stati ricevuti direttamente da privati o società.
Per incardinare la giurisdizione contabile, infatti, è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale
In pratica, tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, con conseguente responsabilità del privato per danno erariale se quest'ultimo: “disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico”.
La magistratura contabile dovrà procedere sulla strada tracciata dagli Ermellini per i finanziamenti del Recovery Plan in quanto fondi a destinazione vincolata soggetti a rendicontazione.