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Rimborsabilità delle spese legali agli amministratori locali

Nell’ordinamento vigente non vi sono norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni.

Parte della giurisprudenza, in passato, aveva ritenuto che fosse possibile estendere, in maniera analogica, agli amministratori locali la normativa che consente tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, sulla base dell’avverarsi di alcuni presupposti (la sussistenza di una connessione con i compiti d’ufficio dei fatti oggetto del processo penale, la mancanza di conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza, la conclusione del processo penale con una sentenza di assoluzione).

Ebbene gli indirizzi giurisprudenziali più recenti ritengono che la possibilità di tale ricorso estensivo per analogia sia precluso ed escluso nella materia di cui si discorre.

Si sostiene, infatti, che il richiamo all’analogia non possa ritenersi pertinente nella materia in questione, e che, invece, risulta evocabile, in maniera corretta, quando emerge un vuoto normativo nell’ordinamento.

Il Legislatore si è limitato a dare una diversa disciplina per due situazioni non identiche tra loro, in base al fatto che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell’ente, ma sono eletti dai cittadini, a cui rispondono del loro operato.

In sostanza, afferma la Corte di Cassazione, con Sentenza n.12645/2010, che l’uomo politico, che finisce sotto processo, in relazione a questioni attinenti all'esercizio delle proprie funzioni di pubblico amministratore non ha diritto al rimborso da parte del Comune delle spese legali sostenute per il processo anche se è stato assolto.

Peraltro, con Sentenza 15 ottobre 2012, n. 165, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata della Corte dei Conti si sofferma sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da amministratori di enti locali, ed esclude la legittimità dell’assunzione a carico del bilancio comunale del rimborso delle spese legali in favore di un assessore.

Nessuna disposizione prevede in capo agli amministratori, a differenza dei dipendenti del comparto Regioni-enti locali, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per un giudizio civile o penale, conclusosi con esito favorevole, per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento del ricoperto ufficio.

L’articolo 28 del C.C.N.L. di comparto del 14.9.2000 prevede per i dipendenti degli enti locali l’assunzione a carico delle amministrazioni locali delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile e penale promossi nei loro confronti, mentre per gli amministratori il diritto al rimborso delle spese legali è previsto solamente per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, conclusi con definitivo proscioglimento, mentre nessuna disposizione prevede esplicitamente questo diritto anche in relazione ai giudizi civili e penali.

La Corte dei Conti, con ampi richiami giurisprudenziali, ha confermato, con la sentenza sopra richiamata, l’esclusione della rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori, escludendo un’interpretazione estensiva della relativa disciplina prevista per i dipendenti, e ha ritenuto, infine, non condivisibile la tesi dell’applicabilità, con il ricorso al procedimento analogico, dell’articolo 1720 del Codice Civile, ove è previsto che “il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico”.

Nell’ordinamento vigente non vi sono norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni.

Parte della giurisprudenza, in passato, aveva ritenuto che fosse possibile estendere, in maniera analogica, agli amministratori locali la normativa che consente tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, sulla base dell’avverarsi di alcuni presupposti (la sussistenza di una connessione con i compiti d’ufficio dei fatti oggetto del processo penale, la mancanza di conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza, la conclusione del processo penale con una sentenza di assoluzione).

Ebbene gli indirizzi giurisprudenziali più recenti ritengono che la possibilità di tale ricorso estensivo per analogia sia precluso ed escluso nella materia di cui si discorre.

Si sostiene, infatti, che il richiamo all’analogia non possa ritenersi pertinente nella materia in questione, e che, invece, risulta evocabile, in maniera corretta, quando emerge un vuoto normativo nell’ordinamento.

Il Legislatore si è limitato a dare una diversa disciplina per due situazioni non identiche tra loro, in base al fatto che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell’ente, ma sono eletti dai cittadini, a cui rispondono del loro operato.

In sostanza, afferma la Corte di Cassazione, con Sentenza n.12645/2010, che l’uomo politico, che finisce sotto processo, in relazione a questioni attinenti all'esercizio delle proprie funzioni di pubblico amministratore non ha diritto al rimborso da parte del Comune delle spese legali sostenute per il processo anche se è stato assolto.

Peraltro, con Sentenza 15 ottobre 2012, n. 165, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata della Corte dei Conti si sofferma sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da amministratori di enti locali, ed esclude la legittimità dell’assunzione a carico del bilancio comunale del rimborso delle spese legali in favore di un assessore.

Nessuna disposizione prevede in capo agli amministratori, a differenza dei dipendenti del comparto Regioni-enti locali, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per un giudizio civile o penale, conclusosi con esito favorevole, per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento del ricoperto ufficio.

L’articolo 28 del C.C.N.L. di comparto del 14.9.2000 prevede per i dipendenti degli enti locali l’assunzione a carico delle amministrazioni locali delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile e penale promossi nei loro confronti, mentre per gli amministratori il diritto al rimborso delle spese legali è previsto solamente per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, conclusi con definitivo proscioglimento, mentre nessuna disposizione prevede esplicitamente questo diritto anche in relazione ai giudizi civili e penali.

La Corte dei Conti, con ampi richiami giurisprudenziali, ha confermato, con la sentenza sopra richiamata, l’esclusione della rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori, escludendo un’interpretazione estensiva della relativa disciplina prevista per i dipendenti, e ha ritenuto, infine, non condivisibile la tesi dell’applicabilità, con il ricorso al procedimento analogico, dell’articolo 1720 del Codice Civile, ove è previsto che “il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico”.