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Rinvio pregiudiziale: l’accusato ha diritto al silenzio e i giudici “interni” hanno diritto di parola

Dolo, 3 marzo 2021
Ph. Francesca Russo / Dolo, 3 marzo 2021

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza sulla causa C-481/19, firma l’armistizio nella “guerra tra Corti”, che ha caratterizzato la giurisprudenza sul rinvio pregiudiziale.

Con la Sentenza n. 269/17 la Corte Costituzionale aveva affermato – in obiter dictum – che, nei casi di doppia pregiudizialità, ossia nei casi in cui l’atto normativo interno fosse in contrasto sia con la Costituzione che con la Carta dei Diritti dell’Unione Europea, il giudice di merito italiano sarebbe stato obbligato a sollevare la questione costituzionale innanzi al giudice delle Leggi, non potendo promuovere il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea innanzi alla Corte di Giustizia.

Il diritto europeo, in forza di siffatta pronuncia e, in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza Granital, veniva ridotto alla stregua di ogni altro diritto sovrastatale, mortificando la sua caratteristica della diretta efficacia, che più lo caratterizza rispetto al diritto internazionale.

Con tale decisione, la Corte Costituzionale aveva, di fatto, dato inizio ad una guerra di posizione nei confronti della sua omologa europea.

Tale orientamento della Corte Costituzionale è stato pian piano modificato.

Nella sentenza n. 20/19, il Giudice delle Leggi ha ammesso la mera possibilità – e non più l’obbligo come nella precedente pronunzia – da parte del giudice di merito di promuovere l’intervento della Corte Costituzionale nei casi di doppia pregiudizialità.

Con la sentenza n. 63/19, sullo stesso filone, la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare – ancora abbastanza timidamente – che per effetto del diritto dell’Unione, ogni giudice possa effettuare il rinvio pregiudiziale.

Tale revirement è stato poi cementato con l’ordinanza n. 117/19, con cui la Corte Costituzionale, rilevato preliminarmente che nell’ordinamento italiano il “silenzio” non ha una copertura Costituzionale e che, al contempo, tale diritto ha una grande pregnanza ai sensi degli articoli 47 e 48 della Carta dei Diritti UE, ha operato essa stessa un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

Il 2 febbraio 2021, la Corte di Giustizia Europea, decidendo su tale questione promossa dal Giudice italiano delle Leggi, qualificando – alla luce dei criteri Engel – l’articolo 187 quinquiesdecies del Testo Unico sulla finanza, come norma penale, ha affermato che al soggetto sottoposto al procedimento innanzi alla CONSOB, debba essere riconosciuto, insieme alle altre garanzie previste per il volet pénal, anche il diritto al silenzio.

Tale sentenza appare meritevole di attenzione, per la massima che se ne trae, ossia per il fatto di sancire che anche nei procedimenti innanzi alla autorità amministrative “l’imputato” non possa essere sanzionato per la sua mancata collaborazione, e, soprattutto, per i profili operativi che da tale decisione emergono.

In presenza di un contrasto tra una normativa interna e una comunitaria, il giudice del processo, così come operato finanche dalla Corte Costituzionale, potrà, senza remore, proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

Pare che, finalmente, ogni giudice sia diventato, davvero, un giudice europeo.