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Ritenuta del 5% sulle prestazioni LPP svizzere: irrilevante la presenza dell’intermediario residente  

Svizzera
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Ritenuta del 5% sulle prestazioni LPP svizzere: irrilevante la presenza dell’intermediario residente  

Abstract

Le prestazioni LPP corrisposte in Italia in presenza di un intermediario residente sono soggette alla ritenuta di imposta del 5 per cento, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. La legge di Bilancio 2023 prevede che il regime di tassazione sostitutiva con aliquota del 5% delle somme erogate dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) può essere applicato senza l’intervento di intermediari residenti.

Indice:

1.     Le prestazioni previdenziali svizzere nel diritto domestico. 1

2.     Comportamento discriminatorio e rendite LPP.. 2

3.     Restrizioni alla libera circolazione dei capitali: orientamento della Corte di Giustizia europea  3

4.     Soluzione normativa per sanare la disparità di trattamento. 4

 

1. Le prestazioni previdenziali svizzere nel diritto domestico

Per i soggetti residenti in Italia le prestazioni previdenziali svizzere appartenenti al secondo pilastro erogate sotto forma di capitale o di rendita sono qualificate come pensioni: ai fini dell’imposizione in Italia assumono natura fiscale di redditi da lavoro dipendente, ex articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR. Queste prestazioni rappresentano, infatti, un trattamento economico periodico e continuativo, discendente da un’attività lavorativa svolta in precedenza. Per questo il corrispettivo viene erogato al fine di attenuare le conseguenze finanziarie della cessazione della predetta attività. A livello convenzionale, nel rapporto Italia/Svizzera al fine di evitare le doppie imposizioni, l’articolo 18 prevede l’applicazione del principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore delle pensioni creando una sorta di criterio di collegamento tra la prestazione lavorativa passata e la prestazione sotto forma di capitale o rendita attuale. Si tratta di una tassazione esclusiva delle rendite provenienti da tutti e tre i pilastri della previdenza svizzera nel solo Stato di residenza del percettore. 

Si rammenta che le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate sono assoggettate alla ritenuta nella misura del 5 per cento, come già avviene per le rendite corrisposte in Italia dall'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS): tuttavia, l’elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa sulle prestazioni LPP, siano esse sotto forma di rendita o di capitale è il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente in Italia che consente l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta sulle pensioni LPP ed esonera i percettori dagli obblighi di presentare la dichiarazione dei redditi. Da notare che sulla base della differente formulazione utilizzata dal legislatore le rendite AVS sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani convenzionati con la gestione AVS mentre le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia: nel pratico, si avrà che la ritenuta nelle rendite AVS è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti mentre, nelle prestazioni LPP, da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.

L'accredito delle prestazioni LPP non canalizzato in Italia non beneficia nemmeno in autotassazione nella dichiarazione dei redditi dell'imposizione sostitutiva dell'IRPEF con la medesima aliquota del 5%.

Il tracciamento del flusso finanziario per il tramite di un intermediario residente rappresenta l’elemento necessario per l’applicazione della ritenuta del 5% sulle prestazioni LPP, siano esse sotto forma di rendita o di capitale: nel caso in cui il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP venga canalizzato in Italia, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro. Pertanto, in presenza di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente alle quali non è stato possibile applicare la ritenuta del 5% a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il contribuente percipiente potrà versare il dovuto liquidando l’imposta sostitutiva del 5% all’interno della dichiarazione dei redditi.

A questi fini, si precisa che si deve indicare la prestazione LPP incassata nel periodo d’imposta di competenza nella sezione V del quadro RM del modello REDDITI PF, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera) e versando l’importo con il codice tributo “1242”.

Se le somme non sono percepite tramite gli intermediari suddetti, le stesse devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi e assoggettate all’imposta personale progressiva (o alla tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a, del TUIR, se «liquidate una tantum sotto forma di capitale»: cfr. ris. 27 gennaio 2020, n. 3/E). Di conseguenza, la modalità di percezione del reddito, senza l’intervento dell’intermediario finanziario italiano, provoca una imposizione più elevata.


2. Comportamento discriminatorio e rendite LPP

Come già scritto nel passato in questa rubrica questa modalità operativa discrimina il contribuente residente in Italia e beneficiario della rendita LPP fondando l’applicazione della tassazione a titolo di imposta sul mero luogo di incasso del reddito mentre resta fermo che la medesima rendita incassata all’estero rimane assoggettata a tassazione separata: con riguardo alla procedura della Voluntary Disclosure, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso nella circolare n. 30/E/2015 che per le pensioni AVS accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile poteva essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. In tal modo, detti redditi sono stati assoggettati alla medesima tassazione che sarebbe stata applicata qualora il soggetto avesse provveduto a canalizzarli in Italia, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 413/1991. In altri termini, tale soluzione ha inteso parificare, ai soli fini dell’applicazione del regime di Voluntary Disclosure, il trattamento fiscale applicato al contribuente che presentava richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria con quello applicato al contribuente che aveva canalizzato in Italia la riscossione delle somme in argomento. E se tanto mi dà tanto perché non può essere adottato lo stesso schema pure per le prestazioni LPP?????

3. Restrizioni alla libera circolazione dei capitali: orientamento della Corte di Giustizia europea

La percezione delle somme tramite gli intermediari finanziari italiani, condizione richiesta per applicare la ritenuta d’imposta del 5%, può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali contenuta nell’art. 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. Viene stabilito un divieto chiaro e incondizionato alla introduzione di restrizioni alla libera circolazione dei capitali tenuto conto che la differenza tra movimenti di capitali e pagamenti consiste nell’essere i primi operazioni finanziarie che riguardano il collocamento o l’investimento delle somme mentre i secondi costituiscono il corrispettivo di una prestazione (Corte di Giustizia cause riunite C-286/82 e C-26/83). L’accredito su di un conto bancario svizzero di pensioni riconducibili al secondo pilastro costituisce movimento di capitale e quindi tutelato dall’art. 63, par. 1 del TFUE come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza C-317/15, Staatssecretaris van Financiën) con riferimento all’apertura di un conto titoli: “L’apertura di un conto titoli presso un istituto bancario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra dunque nella nozione di “movimenti di capitali”.

Secondo la Corte di Giustizia Europea il citato art. 63 del TFUE vieta in modo generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri; il divieto va oltre l’eliminazione di una disparità di trattamento tra gli operatori sui mercati finanziari in base alla loro cittadinanza (Corte di Giustizia, causa C-367/98, punto 44). La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha rilevato che una limitazione dei movimenti di capitale da o verso Paesi terzi può essere giustificata da un determinato motivo che non sarebbe idoneo a giustificare una restrizione ai movimenti di capitale tra Stati membri (Corte di Giustizia, causa C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation I, punto 171; causa C-101/05 Sketteverket, punto 37).

La deroga all’art. 63 può essere giustificata dal fatto che i contribuenti non si trovino nella medesima situazione in relazione al luogo di collocamento del loro capitale, che in un caso è in Svizzera, dove è accreditato il secondo pilastro, e nell’altro caso in Italia dove l’accredito avviene tramite un intermediario residente: in sintesi, la differenza di imposizione che colpisce il secondo pilastro a seconda della percezione tramite o senza un intermediario residente costituisce una deroga alla libertà di movimento dei capitali, occorre stabilire se tale restrizione sia o meno giustificata.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nell’affermare che gli Stati membri possono esercitare le loro competenze esclusive, come avviene in materia di fiscalità diretta, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e non possono perciò limitare senza giustificazione le libertà fondamentali.


4. Soluzione normativa per sanare la disparità di trattamento

A sanare la grossolana disparità di trattamento creatasi interviene il legislatore della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) introducendo nel citato articolo 76 il comma 1-ter (con efficacia retroattiva) e stabilendo che le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis;

  • in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti;
  • senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

Con efficacia retroattiva (a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 153/2015 che rappresenta il termine temporale per la proroga della voluntary disclosure) è quindi possibile usufruire dell’imposta sostitutiva del 5% a prescindere dalla presenza di un intermediario residente che operi la ritenuta: in assenza di ritenuta le rendite LPP devono essere dichiarate nella sezione V del quadro RM del modello REDDITI PF, riportando:

  • la causale residuale "I",
  • la somma imponibile,
  • l'aliquota del 5%;
  • l'imposta dovuta.

Nella sostanza il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, dovrà dichiarare tale reddito nella sezione V del quadro RM del modello dichiarativo e dovrà in autotassazione versare l’imposta dovuta applicando l’aliquota del 5%.