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Società Benefit, sblocco alle agevolazioni fiscali

“sbloccati” i 10 milioni di euro stanziati per credito d’imposta e promozione
Stormi a Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Stormi a Marina di Ravenna

Abstract

Il decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), con l’obiettivo di incentivare un nuovo modo di fare impresa orientato anche al bene comune e alla salvaguardia dell’ambiente, ha previsto, all’articolo 38-ter, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% per abbattere i costi di costituzione o di trasformazione in società benefit. Tale decreto, peraltro, aveva demandato il riconoscimento dell’agevolazione all’emanazione di un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), attribuendogli altresì il compito di definirne le modalità e i criteri di attuazione. L’articolo 38-ter del decreto Rilancio, prorogato dal decreto-Sostegni bis del 25 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021, ha finalmente trovato attuazione il 18 novembre 2021.

 

La promozione del sistema delle Società Benefit

Il crescente numero di società benefit nell'ultimo anno dimostra come governance e identità aziendali che operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di una molteplicità di stakeholders comportino un vantaggio competitivo per le imprese nel medio e lungo termine.

Proprio allo scopo di incentivare i soggetti che decidono di perseguire una o più finalità di beneficio comune e di favorire la diffusione di società benefit, il legislatore ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 (termine originario fissato al 31 dicembre 2020 e successivamente esteso al 30 giugno 2021 dall’articolo 12, comma 1-bis, decreto-legge n. 183/2020, c.d. “Decreto Proroga termini”) il riconoscimento del credito d’imposta previsto dal decreto-legge n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

 

Il decreto Rilancio e il riconoscimento del credito d’imposta

L’articolo 38-ter della legge di conversione del decreto Rilancio[i], che ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato il 16 luglio 2020, prevede un’agevolazione sui costi pluriennali ammortizzabili. In particolare, stabilisce un credito di imposta del 50% sulle spese di costituzione o di trasformazione in società benefit sostenute dalle imprese tra la data di entrata in vigore (1° gennaio 2021) e la data di decadenza del decreto, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione. Tale importo massimo, che costituisce il limite di spesa, è fissato a 3 milioni di euro per il 2020 e a 7 milioni per il 2021.

Il suddetto articolo stabilisce inoltre che le modalità e i criteri di applicazione e di fruizione del credito d’imposta siano regolamentate da un apposito decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Il decreto Sostegni-bis e la proroga delle agevolazioni

L’articolo 19-bis del decreto Sostegni-bis[ii] introduce alcune novità in materia di disciplina agevolativa per le società benefit, apportando talune modifiche all’articolo 38-ter del decreto Rilancio.

L'intervento del decreto Sostegni-bis estende il periodo di validità del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2021, precisando meglio le tipologie di costi agevolabili e la misura massima del credito fruibile da ciascuna impresa.

Tra i costi di costituzione o di trasformazione agevolati sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Inoltre, il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti di stato di minore dimensione (de minimis)[iii] e per l’anno 2021 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Il decreto Sostegni-bis fissa a 10.000 euro per ciascun contribuente il tetto massimo del credito utilizzabile in compensazione, fino all'esaurimento del limite di spesa di 7 milioni di euro. Ne consegue che l'importo massimo delle spese agevolabili al 50% non potrà superare i 20.000 euro. Se i costi ammortizzabili di un’impresa dovessero superare i 20.000 euro, il credito di compensazione risulterebbe inferiore al 50% delle spese sostenute.

Parimenti, è possibile che l’agevolazione finisca per essere inferiore al 50% delle spese sostenute per esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.

 

Utilizzo e gestione del credito d’imposta

Il 18 novembre 2021 i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia hanno firmato il decreto attuativo dell’articolo 38-ter del decreto Rilancio consentendo ai contribuenti di usufruire del credito. In particolare, sono stati “sbloccati” 10 milioni di euro, sette destinati al finanziamento concesso alle imprese che hanno sostenuto spese per la costituzione o trasformazione in società benefit e tre finalizzati ad attività di promozione delle società benefit nel territorio nazionale.

Lo strumento del credito d’imposta racchiude in sé un duplice beneficio: sgrava in parte l’imprenditore dall’onere dei costi pluriennali ammortizzabili e promuove la diffusione di società che generano impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità.

L’obiettivo è per l’appunto quello di incentivare gli imprenditori, attraverso la decurtazione delle spese del 50%, a trasformare o costituire un’impresa orientata, oltre che a produrre profitto, anche al bene comune e alla salvaguardia dell’ambiente.

Tuttavia, poiché l’articolo 38-ter stabilisce dei vincoli di importo massimo al riconoscimento dell’agevolazione fiscale, la misura spettante al contribuente potrebbe finire per essere inferiore al 50% delle spese sostenute. In tal senso sarebbe opportuno rivedere i criteri di rilevazione dello specifico credito d'imposta e prevedere un meccanismo volto a garantire il rispetto del tetto massimo di risorse finanziarie messe a disposizione.

Il credito d’imposta è pensato come uno strumento di aiuto dello Stato allo scopo di sostenere e rafforzare, nell'intero territorio nazionale, il sistema delle società benefit, tuttavia dovrà essere gestito e affinato per poter generare valore ed essere utile a tale scopo.

 

[i] D.L. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020

[ii] D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021

[iii] Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis (n. 1407/2013); Regolamento (UE) 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (n. 1408/2013); Regolamento (UE) 717/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (n.717/2014).