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Stoccaggio e discariche rifiuti: la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo

Il Tribunale di Napoli opera una delle prime applicazioni dei principi delineati dalle Sezioni Unite
TRIBUNALE DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice dr. Raffaele Sabato

letto l’antescritto ricorso;

ritenuto, quanto all’istanza di provvedimenti “inaudita altera parte”, che non sussistono i presupposti di accoglimento in quanto:

a) sul piano del “fumus boni iuris”, non pare che la parte ricorrente siasi rivolta al giudice provvisto di giuridizione; sul punto, tra l’altro, va rilevato che con la recente sentenza n. 27187 del 28/12/2007 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciando per la prima volta “nell’interesse della legge”, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 363, comma 3, c.p.c., enunciando il principio di diritto – non vincolante, ma altamente persuasivo - da applicare in analoghe fattispecie, ha stabilito che spettano all’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio e discariche di rifiuti, in quanto controversie in materia di gestione del territorio nell’interesse dell’intera collettività nazionale e quindi rientranti nella materia “urbanistica” ex art. 34 d. lgs. n. 80 del 1998, come successivamente modificato; la giurisdizione del g.a., secondo le SS.UU., sussiste anche qualora sia denunciata una lesione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.), e compete a detto giudice accertare la sussistenza in concreto dei diritti vantati e provvedere in ordine al contemperamento o alla limitazione dei suddetti diritti in rapporto all’interesse generale pubblico all’ambiente salubre; spetta allo stesso giudice amministrativo adottare, se ne ricorrono le condizioni, i provvedimenti cautelari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati dai comportamenti materiali o dai provvedimenti autoritativi in materia discariche (così la cit. Cass. SS.UU. n. 27187 del 28/12/2007 – Comm. straord. per l’emergenza rifiuti c. Comune di Serre (SA)); detto arresto sicuramente assume rilevanza anche della fattispecie in esame, come meglio si potrà vagliare nel contraddittorio;

b) dalla convocazione della controparte non può risultare comunque pregiudicata l’attuazione del provvedimento;

ritenuto, quanto alla fissazione dell’udienza ai fini, invece, della pronuncia nel contraddittorio, di provvedere come in dispositivo;

P.Q.M.

1) denega provvedimenti “inaudita altera parte”;

2) fissa per la comparizione delle parti l’udienza innanzi a sé in data 22.1.2008 ore 12;

3) assegna termine per la notifica del ricorso e del presente decreto sino al 12.1.2008.

Napoli, li 31.12.2007

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice dr. Raffaele Sabato

letto l’antescritto ricorso;

ritenuto, quanto all’istanza di provvedimenti “inaudita altera parte”, che non sussistono i presupposti di accoglimento in quanto:

a) sul piano del “fumus boni iuris”, non pare che la parte ricorrente siasi rivolta al giudice provvisto di giuridizione; sul punto, tra l’altro, va rilevato che con la recente sentenza n. 27187 del 28/12/2007 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciando per la prima volta “nell’interesse della legge”, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 363, comma 3, c.p.c., enunciando il principio di diritto – non vincolante, ma altamente persuasivo - da applicare in analoghe fattispecie, ha stabilito che spettano all’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio e discariche di rifiuti, in quanto controversie in materia di gestione del territorio nell’interesse dell’intera collettività nazionale e quindi rientranti nella materia “urbanistica” ex art. 34 d. lgs. n. 80 del 1998, come successivamente modificato; la giurisdizione del g.a., secondo le SS.UU., sussiste anche qualora sia denunciata una lesione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.), e compete a detto giudice accertare la sussistenza in concreto dei diritti vantati e provvedere in ordine al contemperamento o alla limitazione dei suddetti diritti in rapporto all’interesse generale pubblico all’ambiente salubre; spetta allo stesso giudice amministrativo adottare, se ne ricorrono le condizioni, i provvedimenti cautelari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati dai comportamenti materiali o dai provvedimenti autoritativi in materia discariche (così la cit. Cass. SS.UU. n. 27187 del 28/12/2007 – Comm. straord. per l’emergenza rifiuti c. Comune di Serre (SA)); detto arresto sicuramente assume rilevanza anche della fattispecie in esame, come meglio si potrà vagliare nel contraddittorio;

b) dalla convocazione della controparte non può risultare comunque pregiudicata l’attuazione del provvedimento;

ritenuto, quanto alla fissazione dell’udienza ai fini, invece, della pronuncia nel contraddittorio, di provvedere come in dispositivo;

P.Q.M.

1) denega provvedimenti “inaudita altera parte”;

2) fissa per la comparizione delle parti l’udienza innanzi a sé in data 22.1.2008 ore 12;

3) assegna termine per la notifica del ricorso e del presente decreto sino al 12.1.2008.

Napoli, li 31.12.2007

IL GIUDICE