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Sulla natura perentoria dei termini stabiliti in relazione agli adempimenti prescritti per l’ammissione ai campionati professionistici

La F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in occasione dell’inizio di ogni stagione sportiva, provvede a disciplinare (per la s.s. 2009-2010, cfr. C.U. F.I.G.C. n. 142/A del 28/05/2009, consultabile sul sito www.figc.it -sezione Comunicati Segreteria Federale-) i c.d. “Adempimenti in ordine all’ammissione ai campionati professionistici”, sia in ambito L.N.P. (Lega Nazionale Professionisti -Serie A e Serie B-), sia in ambito Lega Pro (Lega Italiana Calcio Professionistico -Prima Divisione e Seconda Divisione).

Premesso che nessuna società sportiva professionistica può invocare un diritto soggettivo all’ammissione al campionato di competenza (C.d.S., Sez. VI, 09-02-2006), rileva osservare come la F.I.G.C., mediante l’individuazione dei richiamati specifici adempimenti, intenda procedere all’applicazione di specifici precetti regolamentari finalizzati alla tutela e al perseguimento di interessi collettivi individuabili in seno all’ambito sportivo di riferimento.

Quanto sopra, proprio allo scopo di favorire l’ordinato svolgimento delle attività sportive e le condizioni che garantiscano la solidità economico-finanziaria dei clubs, nell’ottica di un regolare andamento dei campionati professionistici.

Senza entrare nel dettaglio, si può assumere, in linea generale, che detti adempimenti consistono in una serie di produzioni documentali che certifichino la regolare posizione di ciascun sodalizio sportivo relativamente all’assolvimento, avuto riguardo alla stagione sportiva precedente, di particolari obblighi di natura contabile, finanziaria e tributaria.

Tuttavia, ciò che interessa sottolineare in questa sede è la circostanza in base alla quale ciascun adempimento deve essere effettuato nel rispetto di termini perentori la cui inosservanza determina l’applicazione di sanzioni consistenti in punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della stagione sportiva di riferimento.

Invero, proprio sul concetto di perentorietà dei predetti termini è opportuno formulare una sintetica digressione, anche in considerazione del fatto che, di frequente, almeno nel recente passato, in occasione dei deferimenti promossi dalla Procura Federale (F.I.G.C.), connessi all’inosservanza dei termini in questione, tra le argomentazioni difensive, almeno una é volta a confutare la natura perentoria dei medesimi.

Vero è, peraltro che la (ex) Corte Federale (dal 01/07/2007 assorbita in seno alla Corte di Giustizia Federale), richiesta di un parere interpretativo in tema specifico, ritenne di individuare la natura perentoria del termine esclusivamente nei riguardi di quello che nelle norme federali contemplasse l’accezione “entro e non oltre” (C.U. n. 2/CF del 02/08/2002).

Peraltro, anche la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (C.C.A.) istituita presso il C.O.N.I. stabilì che quando ad un determinato termine é associata solo la parola "entro", la data non può che indicare un termine meramente ordinatorio e non perentorio, per cui, in tutti i casi in cui non sono espressamente qualificati, i termini devono essere considerati semplicemente ordinatori (Lodo C.C.A. del 07/08/2004 -Varese F.C. S.r.l. / F.I.G.C. e Calcio Como S.p.a. / F.I.G.C.-).

Tuttavia, in epoca più recente, l’orientamento della giurisprudenza formatasi in ambito sportivo-calcistico, sembra essersi definitivamente orientata nel ritenere, in maniera più che opportuna, che i termini stabiliti dalla F.I.G.C. nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, per l’espletamento degli adempimenti prescritti, sono sempre perentori (Lodo C.C.A. del 05/06/2007 -U.S. Triestina Calcio S.p.a. / F.I.G.C.-, Lodo C.C.A. del 26/07/2007 -U.S. Tempio S.r.l. / F.I.G.C.-).

In definitiva, la perentorietà del termine è ricavabile dalla relativa natura e finalità, in quanto la sua funzione di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato, al fine di garantire l’adempimento di tutti gli incombenti organizzativi e funzionali all’avvio della competizione stessa.

In linea con tale interpretazione, del resto, è anche una recentissima pronuncia del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (Lodo T.N.A. del 14/05/2009 -Ascoli Calcio 1989 S.p.a. / F.I.G.C.), in base alla quale si evince che, ai sensi dell’art. 1184 c.c., i termini di cui trattasi sono stabiliti non nell’esclusivo interesse della società sportiva tenuta agli adempimenti prescritti, ma anche della F.I.G.C., all’evidente scopo di garantire un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati, per cui quei termini non possono che essere “perentori”, nel senso, cioè, che essi si rivelano essenziali nell’interesse della F.I.G.C. la quale deve ricevere le prestazioni ai medesimi collegati.

La F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in occasione dell’inizio di ogni stagione sportiva, provvede a disciplinare (per la s.s. 2009-2010, cfr. C.U. F.I.G.C. n. 142/A del 28/05/2009, consultabile sul sito www.figc.it -sezione Comunicati Segreteria Federale-) i c.d. “Adempimenti in ordine all’ammissione ai campionati professionistici”, sia in ambito L.N.P. (Lega Nazionale Professionisti -Serie A e Serie B-), sia in ambito Lega Pro (Lega Italiana Calcio Professionistico -Prima Divisione e Seconda Divisione).

Premesso che nessuna società sportiva professionistica può invocare un diritto soggettivo all’ammissione al campionato di competenza (C.d.S., Sez. VI, 09-02-2006), rileva osservare come la F.I.G.C., mediante l’individuazione dei richiamati specifici adempimenti, intenda procedere all’applicazione di specifici precetti regolamentari finalizzati alla tutela e al perseguimento di interessi collettivi individuabili in seno all’ambito sportivo di riferimento.

Quanto sopra, proprio allo scopo di favorire l’ordinato svolgimento delle attività sportive e le condizioni che garantiscano la solidità economico-finanziaria dei clubs, nell’ottica di un regolare andamento dei campionati professionistici.

Senza entrare nel dettaglio, si può assumere, in linea generale, che detti adempimenti consistono in una serie di produzioni documentali che certifichino la regolare posizione di ciascun sodalizio sportivo relativamente all’assolvimento, avuto riguardo alla stagione sportiva precedente, di particolari obblighi di natura contabile, finanziaria e tributaria.

Tuttavia, ciò che interessa sottolineare in questa sede è la circostanza in base alla quale ciascun adempimento deve essere effettuato nel rispetto di termini perentori la cui inosservanza determina l’applicazione di sanzioni consistenti in punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della stagione sportiva di riferimento.

Invero, proprio sul concetto di perentorietà dei predetti termini è opportuno formulare una sintetica digressione, anche in considerazione del fatto che, di frequente, almeno nel recente passato, in occasione dei deferimenti promossi dalla Procura Federale (F.I.G.C.), connessi all’inosservanza dei termini in questione, tra le argomentazioni difensive, almeno una é volta a confutare la natura perentoria dei medesimi.

Vero è, peraltro che la (ex) Corte Federale (dal 01/07/2007 assorbita in seno alla Corte di Giustizia Federale), richiesta di un parere interpretativo in tema specifico, ritenne di individuare la natura perentoria del termine esclusivamente nei riguardi di quello che nelle norme federali contemplasse l’accezione “entro e non oltre” (C.U. n. 2/CF del 02/08/2002).

Peraltro, anche la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (C.C.A.) istituita presso il C.O.N.I. stabilì che quando ad un determinato termine é associata solo la parola "entro", la data non può che indicare un termine meramente ordinatorio e non perentorio, per cui, in tutti i casi in cui non sono espressamente qualificati, i termini devono essere considerati semplicemente ordinatori (Lodo C.C.A. del 07/08/2004 -Varese F.C. S.r.l. / F.I.G.C. e Calcio Como S.p.a. / F.I.G.C.-).

Tuttavia, in epoca più recente, l’orientamento della giurisprudenza formatasi in ambito sportivo-calcistico, sembra essersi definitivamente orientata nel ritenere, in maniera più che opportuna, che i termini stabiliti dalla F.I.G.C. nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, per l’espletamento degli adempimenti prescritti, sono sempre perentori (Lodo C.C.A. del 05/06/2007 -U.S. Triestina Calcio S.p.a. / F.I.G.C.-, Lodo C.C.A. del 26/07/2007 -U.S. Tempio S.r.l. / F.I.G.C.-).

In definitiva, la perentorietà del termine è ricavabile dalla relativa natura e finalità, in quanto la sua funzione di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato, al fine di garantire l’adempimento di tutti gli incombenti organizzativi e funzionali all’avvio della competizione stessa.

In linea con tale interpretazione, del resto, è anche una recentissima pronuncia del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (Lodo T.N.A. del 14/05/2009 -Ascoli Calcio 1989 S.p.a. / F.I.G.C.), in base alla quale si evince che, ai sensi dell’art. 1184 c.c., i termini di cui trattasi sono stabiliti non nell’esclusivo interesse della società sportiva tenuta agli adempimenti prescritti, ma anche della F.I.G.C., all’evidente scopo di garantire un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati, per cui quei termini non possono che essere “perentori”, nel senso, cioè, che essi si rivelano essenziali nell’interesse della F.I.G.C. la quale deve ricevere le prestazioni ai medesimi collegati.