TAR Veneto: no a revisione patente se non si comunica la decurtazione punti
In particolare, per il TAR Veneto, che ha confermato l’orientamento pressoché costante dei Giudici amministrativi in materia, “l’Amministrazione non ha provato che sia stata comunicata al ricorrente l’avvenuta ulteriore variazione del punteggio (dieci punti) disposta l’8 maggio 2010, risultando l’ultima comunicazione eseguita al ricorrente il 23 ottobre 2008. A questo proposito va rimarcato che le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi del citato comma 6 bis, potendo in questo modo l’interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse –v. art. 6 del d. m. 29 luglio 2003 (conf. su fattispecie analoghe, Tar Abruzzo -Pescara, n. 695/10, Tar Lombardia –Milano, III, nn. 1593, 1372 e 330 del 2010 e, da ultimo,Tar Veneto, III, n. 2857/10)”.
Sul medesimo argomento e in senso conforme, ricordiamo:
TAR Puglia: no a revisione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Puglia: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Piemonte: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
(Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sezione Terza, Sentenza 21 settembre 2010, n.4880).
[Avv. Alfredo Matranga]
In particolare, per il TAR Veneto, che ha confermato l’orientamento pressoché costante dei Giudici amministrativi in materia, “l’Amministrazione non ha provato che sia stata comunicata al ricorrente l’avvenuta ulteriore variazione del punteggio (dieci punti) disposta l’8 maggio 2010, risultando l’ultima comunicazione eseguita al ricorrente il 23 ottobre 2008. A questo proposito va rimarcato che le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi del citato comma 6 bis, potendo in questo modo l’interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse –v. art. 6 del d. m. 29 luglio 2003 (conf. su fattispecie analoghe, Tar Abruzzo -Pescara, n. 695/10, Tar Lombardia –Milano, III, nn. 1593, 1372 e 330 del 2010 e, da ultimo,Tar Veneto, III, n. 2857/10)”.
Sul medesimo argomento e in senso conforme, ricordiamo:
TAR Puglia: no a revisione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Puglia: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Piemonte: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
(Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sezione Terza, Sentenza 21 settembre 2010, n.4880).
[Avv. Alfredo Matranga]