Trattamento delle impronte digitali per l’accesso dei lavoratori alle aree protette

Non possono sussistere dubbi - e il Garante lo ha più volte ribadito - che non è in linea di principio lecito l’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici dei lavoratori, in particolare quando si tratta di impronte digitali che, per la loro particolare natura, impongono che siano prevenuti eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi. Il Garante privacy può tuttavia individuare specifici trattamenti leciti, tenendo conto delle specifiche finalità perseguite nel contesto esaminato e di alcuni accorgimenti che il titolare del trattamento intende adottare, nonché di quelli che lo stesso Garante prescrive con riferimento alle concrete modalità di identificazione biometrica.

Con un importante Provvedimento del 23 novembre, che può fornire utili indicazioni di carattere generale per questa modalità di trattamento, il Garante ha giudicato lecito il trattamento di dati biometrici di un numero ristretto di dipendenti non superiore a quindici unità, finalizzato a controllarne gli accessi in un’area aziendale circoscritta di superficie pari a circa trenta mq che la società Galileo Avionica S.p.a., fornitrice di tecnologie per la difesa nel settore avionico ed elettronico intende effettuare. In particolare, secondo il Garante: "il meccanismo che la società potrà utilizzare dovrà essere basato - senza creare un archivio centralizzato di impronte digitali o di template - su un efficace sistema di verifica e di identificazione, improntato sulla lettura delle impronte digitali cifrate su uno strumento disponibile al lavoratore (smart card o analoghi dispositivi)" (quest’ultima disposizione è stata formulata dal Garante).

Non solo: "La società ha dichiarato che i lavoratori interessati all’utilizzo del sistema in esame riceveranno un’idonea informativa scritta e che coloro che non vorranno o non potranno, anche in ragione delle proprie caratteristiche fisiche, avvalersi del sistema saranno interdetti dall’accesso all’area riservata ovvero potranno accedervi solo se accompagnati da altro personale abilitato all’ingresso mediante l’impiego del descritto sistema di rilevazione biometria".

(Garante per la protezione dei dati personali, Verifica preliminare 23 novembre 2005: Accesso ad aree riservate di particolari aziende: uso proporzionato di impronte digitali).

Non possono sussistere dubbi - e il Garante lo ha più volte ribadito - che non è in linea di principio lecito l’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici dei lavoratori, in particolare quando si tratta di impronte digitali che, per la loro particolare natura, impongono che siano prevenuti eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi. Il Garante privacy può tuttavia individuare specifici trattamenti leciti, tenendo conto delle specifiche finalità perseguite nel contesto esaminato e di alcuni accorgimenti che il titolare del trattamento intende adottare, nonché di quelli che lo stesso Garante prescrive con riferimento alle concrete modalità di identificazione biometrica.

Con un importante Provvedimento del 23 novembre, che può fornire utili indicazioni di carattere generale per questa modalità di trattamento, il Garante ha giudicato lecito il trattamento di dati biometrici di un numero ristretto di dipendenti non superiore a quindici unità, finalizzato a controllarne gli accessi in un’area aziendale circoscritta di superficie pari a circa trenta mq che la società Galileo Avionica S.p.a., fornitrice di tecnologie per la difesa nel settore avionico ed elettronico intende effettuare. In particolare, secondo il Garante: "il meccanismo che la società potrà utilizzare dovrà essere basato - senza creare un archivio centralizzato di impronte digitali o di template - su un efficace sistema di verifica e di identificazione, improntato sulla lettura delle impronte digitali cifrate su uno strumento disponibile al lavoratore (smart card o analoghi dispositivi)" (quest’ultima disposizione è stata formulata dal Garante).

Non solo: "La società ha dichiarato che i lavoratori interessati all’utilizzo del sistema in esame riceveranno un’idonea informativa scritta e che coloro che non vorranno o non potranno, anche in ragione delle proprie caratteristiche fisiche, avvalersi del sistema saranno interdetti dall’accesso all’area riservata ovvero potranno accedervi solo se accompagnati da altro personale abilitato all’ingresso mediante l’impiego del descritto sistema di rilevazione biometria".

(Garante per la protezione dei dati personali, Verifica preliminare 23 novembre 2005: Accesso ad aree riservate di particolari aziende: uso proporzionato di impronte digitali).